Sentenza 22 gennaio 1999
Massime • 1
In materia di falsità in atti, il delitto previsto dall'art. 489 cod. pen. (uso di documento falsificato, senza concorso nella falsificazione) tutela l'interesse dell'autore apparente del documento, comunque leso dalla sua utilizzazione, che ne rende riferibili a lui gli effetti giuridici; se, pertanto dall'uso della cambiale falsificata può derivare pregiudizio all'interesse di un soggetto diverso dal titolare della firma di girata falsificata (sicché anche a costui può riconoscersi il diritto di querela), non viene meno tuttavia l'analogo diritto dell'apparente girante.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/01/1999, n. 3363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3363 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Aldo Saulino Presidente del 22.01.99
1. Dott. Lucio Toth Consigliere SENTENZA
2. " Renato Calabrese " N. 144
3. " NA Ferrua " REGISTRO GENERALE
4. " Nunzio Cicchetti " N. 35472/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
SI IO nato a [...] il [...].
avverso la sentenza corte d'appello di Napoli del 20.05.1998. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Nunzio Cicchetti.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procur. Gen. dott. Franco Viglietti che ha concluso per annullamento senza rinvio. Udito il difensore e non è comparso.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
L'impugnata sentenza confermava quella del pretore di Ariano I. che in data 30.03.1997 aveva condannato il SI alla pena di mesi otto di reclusione per il reato p. e p. dall'art. 489 c.p., per aver usato cambiale falsa nella firma di un girante.
Il ricorrente deduceva i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 120 c.p. in relazione al difetto di querela, poiché il danneggiato non corrispondeva alla p.o. titolare del diritto.
2) Violazione di legge penale quanto al dolo.
3) Prescrizione del reato.
Il primo motivo parte da un presupposto indubbiamente esatto: la distinzione tra p.o. e danneggiato.
Parte offesa è il titolare dello specifico interesse o bene giuridico preso in considerazione dalla norma incriminatrice, titolare del diritto di querela ex art. 120 c.p. Il danneggiato, invece, è colui che subisce -in via anche eventuale- la violazione di un interesse attinente alle conseguenze privatistiche dell'illecito, cioè un danno di carattere civile. Il primo, quale soggetto passivo del reato, è titolare del diritto di querela, mentre il secondo è solo legittimato all'esercizio dell'azione civile mediante la costituzione nel processo penale.
Infondata è, al contrario, la conclusione cui perviene il ricorrente nell'applicazione di tali principi.
Invero, occorre precisare -quanto all'individuazione dell'interesse tutelato dalla norma incriminatrice- che la previsione dei reati di falsità in atti è volta a tutelare non solo l'interesse generalizzato della "fede pubblica" ma anche quello del singolo interessato all'autenticità della scrittura. Se, dunque, il titolare dell'interesse tutelato dall'art. 485 c.p. è la persona la cui firma viene falsificata, cioè l'autore apparente del documento, non diversamente nel reato ex art. 489 c.p. il diritto di querela spetta in ogni caso a quel soggetto. Il falso in scrittura privata richiede non soltanto la "formazione" del documento apocrifo ma anche l'uso, poiché -come si evince dallo stesso art. 485 c.p. (". . qualora ne faccia o lasci che altri ne faccia uso . . .")- la falsificazione in sè di una scrittura privata non è configurabile come ipotesi criminosa diversa.
Il delitto previsto dall'art. 489 c.p. (uso di documento falsificato, senza concorso nella falsificazione) continua a tutelare l'interesse dell'autore apparente del documento, comunque leso dalla sua utilizzazione, che ne rende riferibili a lui gli effetti giuridici.
La previsione di una pena ridotta, per il reato p. e p.
dall'art. 489 c.p., si giustifica in relazione alla minore estensione della condotta (in mancanza di concorso nella falsificazione) ma non modifica gli elementi strutturali dell'interesse tutelato e della persona offesa.
Se, per concludere, dall'uso della cambiale falsificata può derivare il pregiudizio all'interesse di soggetto diverso dal titolare della firma di girata falsificata, sicché anche a costui può riconoscersi il diritto di querela (Cass. Sez. 2, n. 4153 del 4.4.87, Occhipinti), non può affermarsi, tuttavia, che venga meno l'analogo diritto dell'apparente girante, indipendentemente dalla concorrente violazione -per altro verso- di un interesse civilistico a non vedersi esposto ad azione di regresso.
Il secondo motivo, che si sofferma a valutare la prova in ordine all'elemento psicologico del reato, è palesemente inammissibile per censure in punto di fatto.
Viene, infine, prospettata l'applicabilità dell'art. 129 c.p.p., in relazione alla prescrizione del reato.
Il ricorrente fa riferimento alla data di emissione della cambiale, quale "dies a quo" per la decorrenza del termine prescrizionale.
L'uso della cambiale, invece, viene a coincidere con il termine di scadenza per la presentazione all'incasso, cioè al 30.07.1991, in cui si realizza la funzione cui il titolo cartolare è destinato. Il termine di prescrizione si consuma il 30.01.1999. Per concludere, il ricorso deve essere globalmente rigettato, conseguendone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P. T. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma il 22 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 1999