Sentenza 14 giugno 2016
Massime • 1
In caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti. (In motivazione la Corte ha precisato che la norma trova la sua "ratio" nell'interesse pubblico ad eliminare gli effetti di affidabilità di atti accertati come falsi e ad espellere dalla circolazione documenti lesivi della fede pubblica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/06/2016, n. 35383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35383 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2016 |
Testo completo
35 3 8 3/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 14/06/2016 Composta da: Sent. n. sez. 849/2016 PIERO SAVANI Presidente - REGISTRO GENERALE N.7376/2016 EDUARDO DE GREGORIO ANTONIO SETTEMBRE ANGELO CAPUTO ANDREA FIDANZIA Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAMPOBASSO nei confronti di: DI TO AF nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/10/2015 del TRIBUNALE di CAMPOBASSO sentita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA FIDANZIA;
lette/sentite le conclusioni del PG Udit i difensor Avv.; до Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, dott.ssa Delia Cardia ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente all'omessa statuizione ex art. 537 c.p.p. sulla falsità dell'autocertificazione allegata all'istanza del 22.9.2009. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6.10.2015 il Tribunale di Campobasso ha applicato a Di TO AF la pena su richiesta ex art. 444 c.p.p. di due mesi di reclusione per il reato di cui all'art. 483 c.p.. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Campobasso affidandolo ad un unico motivo. E' stata dedotta violazione di legge in relazione all'art. 537 c.p.p.. Lamenta il P.G. che con la sentenza ex art. 444 c.p.p. non è stata dichiarata la falsità dell'autocertificazione oggetto del capo di imputazione. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Va osservato che anche recentemente questa Corte ha affermato che in caso di sentenza di patteggiamento che abbia omesso di dichiarare la falsità di un documento, la Corte di cassazione può adottare direttamente i provvedimenti previsti dall'art. 537 cod. proc. pen., non occorrendo alcuna valutazione di merito per una declaratoria che la legge pone come effetto inevitabile della sentenza di condanna, a cui è equiparabile la sentenza di applicazione della pena su accordo delle parti. (Sez. 5, n. 8939 del 20/01/2016 - dep. 03/03/2016, P.G. in proc. Arcaro, Rv. 266067). Questo Collegio aderisce a tale impostazione giuridica (altri precedenti conformi Cass. n. 45861 del 2012 Rv. 254989, n. 7477 del 2014 Rv. 259143, n. 20744 del 2014 Rv. 259842, n. 40403 del 2015 Rv. 264575; n. 3801 del 2016 Rv. 265736), non potendosi pertanto condividere l'opposto orientamento (di recente Cass. n. 44613 del 2005 Rv. 232717, n. 17283 del 2009 Rv. 243593, n. 31953 del 2013 Rv. 256844, n. 2258 del 2015 Rv. 261773) che ritiene questa Corte non legittimata ad adottare i provvedimenti previsti dall'art. 537 c.p.p. sul rilievo che richiederebbero una specifica motivazione ed implicherebbero valutazioni di merito a sostegno della ritenuta falsità. In realtà, il disposto dell'art. 537 comma 1° c.p.p. non richiede affatto una specifica motivazione e non implica valutazioni di merito, in ordine alla falsità del documento, aggiuntive rispetto a quelle già effettuate nell'accertare la penale responsabilità per il falso e nel pronunciare la sentenza di condanna. La ratio della norma che impone che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna per il reato di falso, dichiari espressamente nel dispositivo la falsità dell'atto o del documento in cui si è estrinsecata la condotta dell'agente, è nell'interesse pubblico ad eliminare gli effetti di affidabilità degli atti accertati come falsi, ad espellere dalla circolazione, dal traffico giuridico, documenti lesivi della fede pubblica. Proprio perché tale dichiarazione di falsità risponde solo a tale esigenza e non è che la diretta conseguenza necessaria dell'accertamento della penale responsabilità per il falso, la 2 до Corte di Cassazione è legittimata, ove la dichiarazione di falsità sia stata omessa dal giudice di merito, ad adottare i provvedimenti di cui all'art. 537 c.p.p. in quanto si limita ad una mera opera ricognitiva che non richiede lo sviluppo di un iter logico-argomentativo ulteriore rispetto a quello che ha condotto il giudice alla pronuncia della sentenza di condanna per il falso (vedi anche sez V 6 maggio 2014 n. 21008 Rv 269583).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla parte in cui omette la dichiarazione di falsità dell'autocertificazione oggetto di imputazione e dichiara la falsità dell'autocertificazione ad opera di Di TO AF compiutamente descritta nel capo d'imputazione. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2016 resident Presidente Il consigliere estensore Dep dr. Piero SAVANI dr. Andrea Fidanzia Depositata in Cancelleria 23 AGO. 2016 toma. 11 I Funzionario Giudiziario Tiziana PAS E T S E I O Z N O C 3