Sentenza 17 novembre 2015
Massime • 1
In tema di revoca di misura di prevenzione personale disposta nei confronti di soggetto detenuto, e successivamente rimesso in libertà dopo la esecuzione della pena inflitta a seguito di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso, il dovere del giudice di compiere (a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e dell'art. 15 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 291 del 2013) un nuovo giudizio sulla persistente attualità della pericolosità sociale è soddisfatto con il richiamo al pregresso accertamento della appartenenza alla associazione mafiosa contenuto nella sentenza irrevocabile ed al difetto di elementi dimostrativi dello scioglimento del legame associativo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2015, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2015 |
Testo completo
5 67 / 1 6 67 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da - Presidente - Sent. n.2038 Giovanni Conti sez. 6 Pierluigi Di Stefano - Consigliere - UCC 17/11/2015 R.G.N. 13388/2015 Angelo Capozzi - Consigliere - - Consigliere - Emilia Anna Giordano -· Relatore - Laura Scalia ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da OT NI QU, nato a [...] il [...] avverso il decreto del 06/02/2015 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Laura Scalia;
lette le conclusions del udito Pubblico Ministero, in persona Sostituto Procuratore generale Aldo Policastro, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con decreto emesso in data 6 febbraio 2015, la Corte territoriale di Reggio Calabria, Sezione misure di prevenzione, ha rigettato l'appello proposto da NI QU OT avverso il decreto del 30 aprile 2014 con cui il Tribunale di Reggio Calabria aveva respinto l'istanza di revoca della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza applicata al primo per la durata di quattro anni, con decreto del 15 novembre 2010. La Corte di Appello, nel pronunciarsi dopo l'intervenuta l'espiazione della pena irrogata al OT, giusta intervenuta condanna irrevocabile, nella misura di sei anni e sei mesi di reclusione, nel giudizio penale celebrato a carico del proposto per il reato associativo di cui all'art. 416-bis cod. pen., ha confermato il giudizio espresso dal Tribunale. r La Corte ha invero ritenuto che l'appartenenza a consorteria mafiosa comporti un vincolo a carattere tendenzialmente permanente e ha escluso, su siffatta premessa, l'esistenza di elementi che potessero far ritenere che il OT avesse reciso, secondo condotta socialmente significativa, ogni legame con la cosca di appartenenza. I Giudici di Appello hanno a tal fine evidenziato, nei passaggi più significativi dell'adottato provvedimento, il ruolo non esecutivo avuto nell'ambito dell'associazione dal proposto il quale eletto Sindaco avrebbe assegnato, in esecuzione di preventivi accordi ed a soggetti appartenenti a famiglia di estrazione mafiosa, le cariche amministrative più significative - e quindi l'irrilevanza della mancanza di rilievi disciplinari nel periodo di detenzione inframuraria o, ancora, della circostanza che il proposto si fosse attenuto, durante gli arresti domiciliari, alle prescrizioni imposte.
2. Avverso l'indicato decreto propone ricorso per cassazione il difensore del OT che con un unico ed articolato motivo fa valere vizi di motivazione e violazione di legge (art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.). Il difensore lamenta come la Corte territoriale, nel rivalutare la pericolosità sociale del OT, non abbia osservato, in tal modo giungendo a spendere una motivazione meramente apparente, il disposto conseguente alla pronuncia di illegittimità costituzionale adottata, giusta sentenza n. 291 del 2013, dal Giudice delle leggi. La Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità dell'art. 12 della legge n. 1423 del 1956 e dell'art. 15 del d.lgs. n. 159 del 2011, avrebbe infatti ritenuto, deduce il ricorrente, che nel caso di sospensione di una misura di prevenzione personale a causa di uno stato detentivo sofferto in espiazione di pena definitiva, l'organo che ha adottato il provvedimento di prevenzione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato al momento di esecuzione della misura. La difesa vuole in tal modo denunciare come la Corte di Appello avrebbe dovuto motivare adeguatamente sull'attualità della pericolosità sociale, atteso che la carcerazione sofferta non consentirebbe alcuna presunzione sulla perdurante pericolosità sociale del soggetto e sul suo radicamento nel contesto delinquenziale d'origine. Il quadro presuntivo sarebbe stato invero, nella sua originaria perspicuità, alleggerito dall'osservanza delle prescrizioni da parte del proposto durante la misura degli arresti domiciliari pure sofferta e dalla mancata frequentazione di pregiudicati di notevole spessore criminale.
3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha fatto pervenire memoria in cui ha concluso per il rigetto dell'istanza di revoca, in via subordinata insistendo poi perché la questione posta dal ricorrente venisse rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte dopo aver, il primo, evidenziato l'esistenza di un contrasto tra le Sezioni semplici sui presupposti di applicabilità della misura. 2 Questi ultimi, rileva l'Ufficio della Procura generale, sarebbero stati invero ritenuti consistere: - ora, in una rinnovata, rigorosa e completa valutazione, come tale prescindente dalla richiesta di revoca del prevenuto, in tutto analoga a quella originaria;
-— ora, in una conferma dell'iniziale provvedimento applicativo della misura di prevenzione, esito accertativo raggiungibile, ove si tratti di appartenenza ad associazioni mafiose - esclusa l'idoneità della carcerazione medio tempore intervenuta -,in caso di effettivo recesso del proposto. RITENUTO IN DIRITTO 1. Nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, secondo il disposto dell'art. 4 legge 27 dicembre 1956, n. 1423, richiamato dall'art.
3-ter, secondo comma, legge 31 maggio 1965, n. 575, ne consegue che, in tema di sindacato sulla motivazione, è esclusa dal novero dei vizi deducibili in sede di legittimità l'ipotesi dell'illogicità manifesta di cui all'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., potendosi esclusivamente denunciare con il ricorso, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con decreto motivato imposto al giudice d'appello dal nono comma del predetto art. 4 legge n.1423 del 56, il caso di motivazione inesistente o meramente apparente (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci). Per l'indicato principio di diritto, il sindacato che la Corte è chiamata a condurre rinviene proprio contenuto e cornice di definizione nell'ambito di quella figura sintomatica della violazione di legge rappresentata dalla motivazione inesistente o apparente. Quest'ultima esclusa peraltro l'ammissibilità per genericità dei contenuti ad ogni altro rilievo formulato dal ricorrente quanto alle previsioni di cui all'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione alla legge n. 575 del 1965 - resta, come tale, non identificabile nella mera svalutazione di argomenti difensivi che abbiano invece trovato considerazione da parte del giudice o che comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato. L'indicato principio, espressivo di una precisa regola di giudizio alla cui formulazione la Corte è chiamata, per il proposto ricorso deve trovare applicazione all'interno di una sostanziale verifica in ordine alla persistenza della pericolosità sociale di un determinato soggetto allorché si registri per essere l'interessato in stato di detenzione per espiazione - pena uno lato temporale tra il momento in cui sia stata deliberata ed il momento in cui venga data esecuzione ad una misura di prevenzione personale. Il tema all'esame della Corte diviene quindi, per riportati contenuti, quello della persistenza nel tempo della pericolosità sociale di un soggetto, pericolosità che, accertata giudizialmente in un momento anteriore, resta affidata, quanto alla sua permanenza, ad un giudizio basato su presunzioni. 3 zr M L'argomentare per presunzioni ha trovato definizione, in materia, per lo scrutinio di legittimità operato dalla Corte costituzionale con la sentenza del 6 dicembre 2013, n. 291 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell'art. 15 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in cui la precedente disposizione è stata trasfusa senza significative variazioni. Per l'indicata pronuncia si è infatti previsto che, nel caso in cui l'esecuzione di una misura di prevenzione personale resti sospesa a causa dello stato di detenzione per espiazione di pena della persona ad essa sottoposta, l'organo che ha adottato il provvedimento di applicazione debba valutare, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato nel momento dell'esecuzione della misura. Il Giudice delle leggi ha pertanto escluso che per le misure di prevenzione il giudizio di pericolosità del soggetto proposto sia affidato ad una presunzione iuris tantum meccanismo - per il quale è sufficiente che la verifica di pericolosità venga operata nella originaria fase applicativa, salvo vittoriosa contestazione da parte dell'interessato restando invece quel - giudizio imposto al decidente anche d'ufficio, in ragione del necessario contemperamento con le esigenze di risocializzazione proprie del trattamento detentivo (art. 27 Cost.). Giusta l'indicata lettura della norma, che consegue all'operatone scrutinio di legittimità costituzionale - laddove, come accade per l'ipotesi dedotta dal ricorrente, l'interessato abbia assunto, giusta la proposta istanza di revoca, l'iniziativa diretta a contrastare la verifica operata in punto di pericolosità in fase applicativa della misura - l'accertamento rimesso al Giudice chiamato a pronunciarsi sulla revoca della misura di prevenzione deve confrontarsi con i contenuti della novellata disposizione nel rispetto dei diversi, e più generali, canoni di motivazione. Per questi ultimi, diretti a dar conto del percorso logico osservato, la lettura della norma deve spingersi, al fine di tradursi in vizio di legge, sino ad integrare le figure della motivazione inesistente o apparente.
1.2. La Corte di Appello di Reggio Calabria, per il decreto oggetto del proposto ricorso, ha congruamente motivato sull'attualità della pericolosità del OT dall' appartenenza del proposto ad un'associazione di tipo mafioso e dagli effetti che alla natura di detto vincolo si accompagnano, effetti congruamente individuati dalla Corte territoriale nel dato di comune esperienza per il quale, chi entra a far parte di una siffatta associazione normalmente non spezza il vincolo se non in seguito a chiare scelte di vita, esteriormente riscontrabili. Siffatta lettura, operata nell'osservanza di un percorso rispettoso del richiesto nuovo accertamento sull'estremo della pericolosità, non può qualificarsi come viziata da carenza o apparenza di motivazione. M 4 ۹۹ La stessa risulta invece adeguata e conforme alla più rigorosa giurisprudenza di questa Corte, per la quale il giudizio di pericolosità sociale finalizzato all'applicazione di una misura di prevenzione nei confronti di un indiziato di appartenenza ad un'associazione di tipo mafioso, che si trovi da lungo tempo in stato di detenzione carceraria, risulta soddisfatto, nei richiesti requisiti di rigore, ove consegnato all'accertamento di appartenenza contenuto in un provvedimento a cognizione piena ed al difetto di elementi dimostrativi dello scioglimento del legame associativo. Non può infatti la detenzione, come ritenuto dalla Corte di Appello di Reggio Calabria, anche ove protrattasi nel tempo, costituire una causa di recesso dal patto criminoso (Sez. 6, n. 36081 del 21/08/2014, De Castro). Secondo quanto la Corte ha avuto occasione di affermare, il requisito dell'attualità della pericolosità sociale impone, quanto meno, che non sussistano elementi dai quali possa ragionevolmente desumersi che l'inserimento nell'organizzazione sia venuto meno (Sez. 1, n. 44327 del 18/07/2013, Gabriele, Rv. 257637), laddove poi i diversi livelli di adesione e di partecipazione si riverberano sulla individuazione stessa degli elementi in concreto sufficienti a desumere il successivo allontanamento dall'organizzazione (Sez. 1, n. 17932, 10/03/2010, De Carlo, Rv. 247053). La motivazione spesa dalla Corte di Appello rispetta il riportato principio, argomentando quei Giudici, nello spendere un nuovo giudizio sulla pericolosità, dalla presunzione di permanente appartenenza alla consorteria mafiosa del proposto, pur essendo intervenuta carcerazione, riscontrando nelle posizioni del proposto la mancanza di un atto manifesto, socialmente apprezzabile, di recesso, nell'acuita necessità di una siffatta dimostrazione dettata dal rilevante ruolo rivestito dal proposto che si è candidato Sindaco in una lista costituita in seguito ad accordo intervenuto con la famiglia mafiosa di riferimento all'interno - dell'associazione. Né può reputarsi contrastare con l'indicato principio, quanto in altre occasioni ritenuto dalla Corte che, valorizzando la pronuncia del Giudice delle leggi n. 291 del 2013, si è trovata ad esprimere un giudizio sulla necessità, perché il proposto incorra nei delitti di violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, di cui all'art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956 ed all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, che venga espresso un nuovo pieno giudizio sulla pericolosità del soggetto rispetto al quale quindi, una volta intervenuta la scarcerazione, non riprende vigore, per una sorta di automatismo e senza sospensione alcuna, l'iniziale misura (Sez. 1, n. 26821 del 20/06/2014, Cirillo;
Id., n. 6878 del 05/12/2014, Villani). Nella vicenda all'esame della Corte di Appello di Reggio Calabria, per il profilo oggetto di ricorso, non si registra alcun operato automatismo in sede di applicazione della misura, certo essendo che il Tribunale di Reggio Calabria, per il decreto oggetto di appello e quindi dell'odierno ricorso, si sia espresso sulla permanente attualità della pericolosità del proposto. Il OT non è stato pertanto assoggettato alla sorveglianza speciale per la sola circostanza dell' intervenuta espiazione della pena, ma solo all'esito di un formulato nuovo h 5 99 giudizio sulla pericolosità e tanto vale ad escludere ogni dedotta violazione di legge e, per la stessa, della motivazione di sostegno dell'adottato decreto impositivo della misura della sorveglianza speciale.
2. Va pertanto dichiarata l'inammissibilità del ricorso cui segue la condanna del ricorrente, insieme al pagamento delle spese processuali, della somma, equitativamente quantificata, di euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 17 novembre 2015 Il Consigliere estensore Il Presidente Laura Scalia Giovanni Conti D ub tankelen DEPOSITATO IN CANCELLERIA - 8 GEN 2016 IL DICA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Silvana DI PUCCHIO 16