Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2015, n. 567
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Sentenza 17 novembre 2015

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In tema di revoca di misura di prevenzione personale disposta nei confronti di soggetto detenuto, e successivamente rimesso in libertà dopo la esecuzione della pena inflitta a seguito di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso, il dovere del giudice di compiere (a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 e dell'art. 15 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 291 del 2013) un nuovo giudizio sulla persistente attualità della pericolosità sociale è soddisfatto con il richiamo al pregresso accertamento della appartenenza alla associazione mafiosa contenuto nella sentenza irrevocabile ed al difetto di elementi dimostrativi dello scioglimento del legame associativo.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/11/2015, n. 567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 567
Data del deposito : 17 novembre 2015

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