Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2005, n. 3650
CASS
Sentenza 8 novembre 2005

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Massime1

La competenza a disporre la liquidazione del compenso al custode giudiziario, attribuita dall'art. 168, comma primo d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 al "magistrato che procede", spetta, una volta definito il procedimento penale con sentenza irrevocabile, al giudice dell'esecuzione individuato in base alle regole dettate dall'art. 665 cod. proc. pen. e non a quello, se diverso, che ha pronunciato la sentenza con la quale il procedimento è stato definito.

Commentario1

  • 1Il decreto di liquidazione secondo le norme del Testo Unico Spese di Giustizia, alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni regolamentari
    Giuseppe Cuzzocrea · https://www.filodiritto.com/ · 28 novembre 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2005, n. 3650
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3650
Data del deposito : 8 novembre 2005

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