Sentenza 8 novembre 2005
Massime • 1
La competenza a disporre la liquidazione del compenso al custode giudiziario, attribuita dall'art. 168, comma primo d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 al "magistrato che procede", spetta, una volta definito il procedimento penale con sentenza irrevocabile, al giudice dell'esecuzione individuato in base alle regole dettate dall'art. 665 cod. proc. pen. e non a quello, se diverso, che ha pronunciato la sentenza con la quale il procedimento è stato definito.
Commentario • 1
- 1. Il decreto di liquidazione secondo le norme del Testo Unico Spese di Giustizia, alla luce della giurisprudenza e delle disposizioni regolamentariGiuseppe Cuzzocrea · https://www.filodiritto.com/ · 28 novembre 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 08/11/2005, n. 3650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3650 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 08/11/2005
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 3792
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 27578/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CORTE APPELLO BARI - CONFLITTO;
nei confronti di:
2) TRIBUNALE PUTIGNANO - CONFLITTO;
ORDINANZA del 02/11/2004 CORTE APPELLO di BARI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. ESPOSITO Vitaliano che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Bari - Sezione distaccata di Putignano.
OSSERVA
Il Giudice monocratico del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Putignano - investito, quale Giudice dell'esecuzione, dalla istanza presentata dal custode giudiziario Greco MA di liquidazione delle spese di custodia, per il periodo dal 19/03/1998 al 18/06/2004, relative a sette videopoker sequestrati dai carabinieri di Locorotondo nei confronti di MA SC, che aveva riportato condanna per il reato di cui agli artt. 81 e 718 c.p. con sentenza 22/11/2001 del Tribunale di Bari, sezione distaccata di Putignano, confermata con sentenza della Corte d'Appello di Bari in data 2 maggio 2002 - con provvedimento in data 29 giugno 2004 ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere. Ha all'uopo ritenuto che la competenza spettasse al Giudice che aveva emesso la sentenza passata in giudicato e cioè alla Corte di Appello di Bari, la quale, a norma del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 208, sulle spese di giustizia n. 115 del 2002, sarebbe stata competente al recupero delle spese del procedimento, ivi comprese quelle per custodia giudiziale, oltre che alla eliminazione delle cose sequestrate e confiscate, mentre invece il Giudice dell'esecuzione sarebbe stato competente soltanto, a norma dell'art. 676 c.p.p., a provvedere sulla confisca o sulla distruzione sempre che non avesse già provveduto il Giudice della cognizione, come era avvenuto nel caso in esame.
La Corte d'Appello di Bari ha declinato a sua volta la propria competenza ed ha sollevato, con provvedimento 02/11/2004, conflitto negativo di competenza ritenendo che la competenza ad effettuare la liquidazione della indennità di custodia, spettante nel corso del giudizio, a norma del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 168, sulle spese di giustizia, al magistrato che procede, fosse attribuita, una volta terminato il giudizio, al Giudice dell'esecuzione, da individuarsi secondo le disposizioni di cui all'art. 665 c.p.p. e, quindi, nella specie, nel Giudice monocratico del Tribunale di Bari, Sezione distaccata di Putignano. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per la declaratoria di competenza del Tribunale di Bari - Sezione distaccata di Putignano. Si verte sicuramente in una ipotesi di conflitto negativo di competenza a norma dell'art. 28 c.p.p., comma 2, poiché fra i casi analoghi a quelli del comma 1, articolo citato, previsti dalla suddetta norma, rientra pure il contrasto fra magistrati investiti di giurisdizione anche se attinente a provvedimenti da adottare nella fase della esecuzione qualora, come nel caso in esame, si sia determinata una "stasi" non altrimenti eliminabile in quella che è l'attività dovuta dall'organo dell'esecuzione (v. Cass. 20/02/1990, Ruta). Tanto premesso, la giurisprudenza di questa Corte, in punto di competenza in merito ai provvedimenti di liquidazione del compenso presentata dal custode nell'ambito del procedimento penale, è nel senso che la competenza appartiene, nella fase del giudizio, al Giudice che ha la disponibilità del procedimento ed invece, nella fase successiva alla sentenza irrevocabile, al Giudice della esecuzione identificatorie secondo le regole di cui all'art. 665 c.p.p. (v. Cass. Sez. Un. 02/07/2002 n. 25161). Ciò in quanto, a norma dell'ultimo comma dell'art. 263 c.p.p., tutti i provvedimenti sulla restituzione delle cose sequestrate e quindi anche quelli connessi alla liquidazione dei compensi ai custodi, che sono collegati alla restituzione di quanto in sequestro, appartengono dopo la sentenza definitiva al Giudice dell'esecuzione, poiché è il Giudice che in quel momento procede.
La situazione non è mutata a seguito dell'entrata in vigore del Testo Unico delle spese di giustizia approvato con D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, il cui titolo 7^ disciplina le spettanze degli ausiliari del magistrato per le operazioni eseguite su richiesta dell'autorità giudiziaria, poiché in particolare il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 168, che regolamenta la liquidazione della indennità di custodia, assegna la competenza a provvedere, con motivato decreto di pagamento, al magistrato che precede, e cioè al Giudice dell'esecuzione, nel caso in cui il procedimento sia ormai definito con sentenza irrevocabile, come nella specie. Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773, artt. 204 e 208, menzionati dal Giudice dell'esecuzione per escludere la propria competenza, riguardano il recupero delle spese ripetibili e non hanno attinenza con la competenza in materia di liquidazione del compenso al custode. A tale materia non attiene neppure l'art. 676 c.p.p., ugualmente invocato dal Giudice dell'esecuzione per trame argomento a favore della esclusione della propria competenza, poiché lo stesso attribuisce " altre competenze " al Giudice dell'esecuzione, fra cui quelle in materia di confisca e di restituzione delle cose sequestrate, ma non esclude le competenze attribuite da diverse disposizioni del codice di procedura penale, così come non esclude diverse competenze attribuite per analogia allo stesso Giudice in base ad una giurisprudenza ormai consolidata. Appare d'altronde erroneo ritenere che il Giudice "che procede" possa essere colui che si è spogliato del procedimento emettendo la sentenza definitiva, quando il codice di rito disciplina invece una competenza generale del Giudice dell'esecuzione per tutti provvedimenti da adottare dopo la definitività della sentenza, a nulla rilevando in proposito neppure che la cancelleria che ha emesso il provvedimento impugnato resti competente relativamente alla destinazione del materiale sequestrato e già confiscato, a norma dell'art. 13 del regolamento per l'esecuzione del c.p.p. approvato con decreto del Ministro della giustizia 30 settembre 1989, n. 334, poiché non si possono confondere i provvedimenti esecutivi della cancelleria presso il Giudice della cognizione, in relazione a statuizioni già contenute nella sentenza emessa da tale Giudice, con i provvedimenti che devono essere ancora adottati dal Giudice con le garanzie giurisdizionali nella fase esecutiva.
La competenza a provvedere sulla istanza di liquidazione delle spese di custodia, dopo il passaggio in giudicato della sentenza che ha definito il giudizio, spetta perciò al Giudice dell'esecuzione e non al Giudice di Appello che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, nella specie, fra l'altro, confermativa di quella di primo grado che aveva già ordinato la confisca e la distruzione delle cose in sequestro.
Risolvendo il conflitto si deve pertanto dichiarare che la competenza appartiene al Tribunale di Bari - Sezione distaccata di Putignano, quale Giudice dell'esecuzione, in quanto ha emesso la sentenza di primo grado, poi confermata in appello, cui devono essere trasmessi gli atti. Seguono le comunicazioni di cui all'art. 32 c.p.p., comma 2.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Bari - Sezione distaccata di Putignano cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2006