Sentenza 13 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/02/2003, n. 2166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2166 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 02 1 66 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA U REMA DI CASSAZIONE LA C Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 15613/00 Dott. Guglielmo SCIARELLI - Consigliere Cron. 4862 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Luciano VIGOLO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 12/11/02 Rel. Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONFEZIONI DE DI MARRA GIOVANNA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente Vile Medeslie d'oro 15¢ domiciliato in ROMA AZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PELLEGRINI, rappresentato e dall'avvocato ROBERTO SIMONE, giusta delega in difeso atti;
ricorrente
contro
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO - MINISTERO DEL LAVORO DE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 2002 rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO 4503 -1- STATO, giusta delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 239/99 del Pretore di COMO, depositata il 25/08/99 R.G.N. 224/99; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/11/02 dal Consigliere Dott. Giovanni GIACALONE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore concluso per Generale Dott. Marco PIVETTI che ha l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo. Con ricorso depositato il 28 maggio 1999, la ditta Confezioni BO proponeva opposizione, davanti al Pretore di Como, avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dalla Direzione provinciale del lavoro di Como n. 211/99 del 26 aprile 1999. Negava che le dieci dipendenti sorprese in azienda dalla Guardia di finanza e dall'Ispettorato del lavoro fossero lavoratrici abituali e contestava, così, di aver commesso le infrazioni contestate nell'ordinanza predetta, consistenti in omissioni nelle comunicazioni e nella prevista consegna di documenti (libretto di lavoro, prospetto paga, dichiarazione); chiedeva, pertanto, la revoca dell'ordinanza opposta. Si costituiva la Direzione provinciale del lavoro, che insisteva per la conferma dell'ordinanza, in quanto lavoratrici non regolarmente assunte erano state rinvenute presso la ditta in ben quattro occasioni;
la sanzione era stata applicata in misura elevata tenendo conto della reiterazione dell'infrazione. Con sentenza del 25 agosto 1999, il Pretore. Đ riduceva l'ammontare della sanzione irrogata a lire 18 milioni e compensava le spese processuali. 1 Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la predetta ditta. Resiste con controricorso l'Avvocatura Generale dello Stato. Motivi della decisione. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, sollevata dall'Avvocatura erariale, per essere stato it medesimo proposto nei confronti della Direzione provinciale del lavoro - Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in persona del Ministro p.t., mentre nel precedente grado era stata "evocata" la Direzione provinciale del lavoro di Como, in persona del suo rappresentante p.t. Dott. Buonuomo. L'eccezione è infondata: in questa sede si è costituita nei termini e si è difesa proprio la Direzione provinciale del lavoro di Como, in persona del . r. p. t., sanando, così, ogni eventuale irregolarità: Peraltro, è preclusa, in questo giudizio di cassazione, ogni questione relativa all'individuazione dell'organo competente a rappresentare in giudizio la p.a. nel procedimento di opposizione all'ordinanza - ingiunzione, in quanto l'inadempimento dell'onere d'individuare l'amministrazione competente e l'organo designato dalla legge a rappresentarla in giudizio non ем 2 comporta la nullità del processo, ma una semplice irregolarità che resta sanata se non dedotta, a penal di decadenza, dalla difesa erariale entro la prima udienza (Cass. 19 dicembre 2001 n. 16031), con indicazione della persona alla quale l'atto andava notificato (Cass.6 agosto 1999 n. 8471; Cass. 6 dicembre 1996 n. 10890). Con unico, articolato motivo, la ditta ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 420, commi quinto e sesto, c.p.c., per non avere il giudice di merito escusso i testi, rappresentati delle lavoratrici ritenute non in regola dalla p.a., che avrebbero dovuto testimoniare in ordine alla occasionalità e sporadicità delle loro prestazioni. La censura è inammissibile, in quanto rivolta contro una "ratio decidendi” (quella relativa alla mancata prova della natura occasionale dei rapporti di lavoro) impiegata ed esternata dal giudice di merito solo in via alternativa e rafforzativa rispetto alla argomentazione principale, rappresentata dagli accertamenti risultanti dai verbali degli organi ispettivi (Guardia di finanza ed Ispettorato del D lavoro) e dall'efficacia didall'efficacia di fede privilegiata da riconoscere a detti atti Secondo il Pretore, infatti ле "Solo l'efficacia di fede privilegiata dei rapporti pubblici contenenti le infrazioni sarebbe sufficiente per la conferma dell'ordinanza di ingiunzione. Il "dies a quo" dei rapporti su cui insiste molto la ricorrente è irrilevante". Si tratta di statuizioni intrinsecamente idonee a decidere l'opposizione all'ingiunzione, ma che assolutamente non sono investite dal ricorso in esame. Merita, pertanto, di essere confermato, nella specie, l'orientamento di questa Corte, secondo cui, nel caso in cui la decisione impugnata sia fondata su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, l'omessa specifica impugnazione di tutte le ragioni rende inammissibili - per difetto di interesse le censure relative alle - ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime non potrebbero mai condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione (Cass. 9 settembre 1997 n. 8798; Cass. 16 marzo 1995 n. 3073). Il ricorso va, pertanto dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
ut 4 : La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a pagare all'intimato le spese di questo giudizio di cassazione, che liquida in Euro 10,00 , oltre Euro 2.000 (duemila) per onorario di avvocato. Il 12 novembre 2002. II Presidente. L'estensore. franci facchy LCANCELLIERE Depositato in Cancelleria IL CANCELLIERE 5