Sentenza 4 novembre 2016
Massime • 1
È abnorme il provvedimento del giudice che, investito della celebrazione di processo per direttissima a seguito di arresto in flagranza convalidato e di tempestiva presentazione in udienza dell'imputato, ai sensi dell'art. 449, comma quarto, cod. proc. pen. disponga la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, erroneamente ritenendo che il giudizio è stato irritualmente instaurato perchè l'imputato non è stato sottoposto a misura cautelare nè ha reso confessione in sede di interrogatorio. (In motivazione, la S.C. ha osservato che ai casi di abnormità funzionale va aggiunta anche l'ipotesi, ricorrente nella fattispecie, in cui il PM sia costretto a commettere violazioni di legge derivanti dall'imposizione di un diverso e non consentito modo di esercizio dell'azione penale).
Commentario • 1
- 1. Acquisizione dei dati informatici dopo la CGUE (Cass. 45275/21)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 24 dicembre 2021
Le acquisizioni di dati informatici anteriori alla data del D.L. 132 del 2021 in vigore dal 30 settembre 2021 , in virtù del principio tempus regit actum, restano regolate dal regime normativo e vanno inquadrate nell'esegesi giurisprudenziale antecedente. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE (ud. 26/10/2021) 09-12-2021, n. 45275 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. PALLA Stefano - Presidente - Dott. DE GREGORIO Eduardo - Consigliere - Dott. TUDINO Alessandrina - Consigliere - Dott. BORRELLI Paola - Consigliere - Dott. FRANCOLINI Giovanni - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 04/11/2016, n. 569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 569 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2016 |
Testo completo
00569-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 04/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1475/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - REGISTRO GENERALE CARLO ZAZA N.1381/2016 ROSSELLA CATENA -Rel. Consigliere - GIUSEPPE DE MARZO ANDREA FIANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMA nei confronti di: AR AN nato il [...] avverso l'ordinanza del 26/05/2015 del TRIBUNALE di ROMA sentita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette/sentite le conclusioni del PG Mars fre t a л he cleno и шелто нине 2 go un qu furquate м огомолка t'uno Udit i difensor Avv.; Ritenuto in fatto 1. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento del 26/05/2015, con il quale il Tribunale di Roma ha disposto la restituzione degli atti al Pubblico Ministero, ritenendo che il giudizio direttissimo fosse stato irritualmente instaurato, ai sensi dell'art. 449, comma 4, cod. proc. pen., nei confronti di DA CH, dal momento che quest'ultimo non era sottoposto a misura cautelare né aveva reso confessione in sede di interrogatorio. Il ricorrente lamenta l'abnormità del provvedimento, giacché, ai sensi dell'art. 449, comma 4, cod. proc. pen., la presentazione dell'imputato per il giudizio direttissimo peraltro costituente un obbligo per pubblico ministero, a meno che non ravvisi in tale determinazione un grave rischio per le indagini - richiede solo la convalida dell'arresto e il rispetto del termine di trenta giorni. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Va premesso che è affetto dal vizio di abnormità, sotto un primo profilo, il provvedimento che, per singolarità e stranezza del suo contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste al di là di ogni ragionevole limite. Sotto altro profilo, si è rilevato che l'abnormità può discendere da ragioni di struttura allorché l'atto si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, ovvero può riguardare l'aspetto funzionale, nel senso che l'atto stesso, pur non essendo estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo. In particolare, Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, Toni, Rv. 243590 hanno precisato che "l'abnormità funzionale, riscontrabile... nel caso di stasi del processo e di impossibilità di proseguirlo, va limitata all'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo. Solo in siffatta ipotesi il pubblico ministero può ricorrere per cassazione lamentando che il conformarsi al provvedimento giudiziario minerebbe la regolarità del processo;
negli altri casi egli è tenuto ad osservare i provvedimenti emessi dal giudice". A tali ipotesi devono essere accostate quelle nelle quali il pubblico ministero sia costretto a porre in essere violazioni di legge nell'esercizio dell'azione penale, quali si realizzerebbero nel caso di specie, dal momento che l'art. 449, comma 4 prevede che si proceda a giudizio direttissimo, quando l'arresto in flagranza è stato convalidato, attraverso la presentazione dell'imputato in udienza non oltre 1 il trentesimo giorno dall'arresto (e sempre che ciò non pregiudichi gravemente le indagini). Il legislatore, in definitiva, prefigura un modo ordinario di esercizio dell'azione penale, che risponde ad esigenze di definizione del processo in tempi accelerati in considerazione delle specifiche modalità di accertamento del fatto penalmente rilevante. Ne discende che l'abnormità, nel caso di specie, va colta nell'imposizione al pubblico ministero, in presenza dei presupposti di cui all'art. 449, comma 4, cod. proc. pen. (e, nel caso di specie, anche, per uno dei reati, dei presupposti di cui all'art. 12-bis del d.l. n. 306 del 1992, conv. con I. n. 356 del 1992) di un diverso e non consentito modo di esercizio dell'azione penale, tenuto conto che la norma sopra citata non richiede affatto che l'imputato debba essere sottoposto a misura cautelare perché si proceda a giudizio direttissimo. Ne discende che l'ordinanza impugnata va annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per il corso ulteriore.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Così deciso il 04/11/2016 Il Consigliere estensore Il Presidente Giuseppe De Marzo Paolo Antonio Bruno Gurdily 2017 To Fundong in Giudiziarie fix 2