Sentenza 2 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 02/02/2001, n. 1439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1439 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2001 |
Testo completo
Aula B' REPUBBLICA ITALIANA 1439/0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORI SHPREM D Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 10225/98 Presidente DELL'ANNO Dott. Paolino ROSELLI Fedeues Cron. 3140 Consigliere BATTIMIELLO Dott. I - Rel. Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO Rep. Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere Ud.13/11/00 - Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. per diritti L 3000 sul ricorso proposto da: 2 FEL. 2001 SPADA EVELINA, elettivamente domiciliata in ROMA IL CANCELLERE PIAZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato CONCETTI DOMENICO, che la rappresenta e LIRE 3000 CANCELLERIA difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CG575415 NP ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in - persona del legale rappresentante pro tempore, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2 Rilasciata copia legale Centrale dell'Istituto, l'Avvocaturapresso al sig. CONCETTI per diritti L. e difeso dagli avvocati DE ANGELIS 2000 rappresentato 20 FEB. 2001. IL CANCELLIERE CARLO, DI LULLO MICHELE, PESCOSOLIDO GABRIELLA, giusta 4645 -1- delega in calce alla copia notificata del ricorso;
- resistente con mandato avverso la sentenza n. 464/97 del Tribunale di FORLI', depositata il 11/06/97 R.G.N. 1094/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/11/00 dal Consigliere Dott. Florindo 1 MINICHIELLO;
udito l'Avvocato DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio BUONAJUTO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 10225/98 Svolgimento del processo Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Forlì, pronunciando quale giudice di rinvio a seguito di sentenza della Corte di Cassazione n.7512 del 1995- nella controversia, tra PA EV e l'NP, concernente il diritto alla cd. cristallizzazione della pensione di reversibilità nell'importo integrato raggiunto al 30 settembre 1983, riteneva manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 1, comma 183, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e dichiarava l'estinzione del giudizio, ai sensi di tale norma, con compensazione delle spese. Avverso tale sentenza la PA ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. L'NP ha depositato procura. Motivi della decisione тим 1. Le censure della ricorrente possonoriassumersi come appresso: 1) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181-183, della legge 23 dicembre 1996 n.662, come modificato, quanto ai commi 181 e 182, dall'art. 3 bis del d.l. 28 marzo 1997 n.79 convertito in legge 28 maggio 1997 n.140, e violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113, 91 e 92 cod.proc. civ., non essendo la previsione legislativa di estinzione dei giudizi riferibile a controversie, come quella in esame, concernenti non già l'aspetto meramente esecutivo ed il materiale pagamento delle somme dovute in applicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 240 del 1994 bensì lo stesso status di avente diritto alla cristallizzazione, e perciò una questione per la qualequale come per quella della disciplina delle spese (compensate in applicazione della previsione di estinzione)- sussiste anche violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato;
II) violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 181-183, della legge 3 23 dicembre 1996 n. 662, e del d.l. 28 marzo 1997 n. 79 convertito in legge 28 maggio 1997 n. 140, in rapporto ai principi di cui agli artt. 3, 24 e 38 Cost., stante l'illegittimità, con riguardo ai suindicati principi costituzionali (nonché con riguardo all'art.36 Cost.), della normativa prevedente l'estinzione dei giudizi con compensazione delle spese. -2. Il ricorso i cui due motivi sono esaminabili congiuntamente. non può essere accolto, in quanto mentre taluni suoi rilievi risultano superati per effetto della disciplina (modificativa e interpretativa dei commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996/n.662) dettata dai primi quattro commi dell'art. 36 della legge 23 dicembre 1998 n.448- la pronuncia di estinzione si rivela corretta alla stregua della norma dettata dal quinto comma di tale articolo;
il quale dispone che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della stessa legge, aventi ad oggetto “le questioni di cui тим all'art. 1, comma 181 e 182, della legge 23 dicembre 1996, n.662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese fra le parti. I provvedimenti giudiziari non ancora passati in giudicato restano privi di effetto". Nell'interpretazione di tale norma che ha sostituito l'art. 1, comma - 183, della legge 1996/n.662 ed è applicabile, quale ius superveniens, alla controversia in esame questa Corte (cfr., ex plurimis, le sentenze 11 - maggio 1999 n. 4665, 22 maggio 1999 n. 5001, 11 giugno 1999 n. 5789 e 19 giugno 1999 n. 6171) ha costantemente ritenuto che la relativa previsione di estinzione concerne, oltre che le controversie aventi ad oggetto gli accessori sulle differenze dovute alla cd. cristallizzazione, anche le cause riguardanti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione stessa per ragioni attinenti al relativo requisito reddituale. Ne consegue che, stante, nella fattispecie in esame, l'imprescindibilità dell'accertamento del requisito reddituale predetto, la pronuncia di estinzione deve essere confermata, sia pure con la precisazione (nell'esercizio del potere di correzione di cui all'art. 384, secondo comma, cod. proc. civ.) che l'estinzione è da riferire (non all'art. 1, comma 183, della legge 1996/n.662 ma) all'art. 36, comma quinto, della citata legge n. 448 del 1998. Come già chiarito dalla Corte con sentenze 19 giugno 1999 n.6171 e 13 dicembre 1999 n.13979 (e successiva giurisprudenza conforme), détta previsione di estinzione, con compensazione spese, dei giudizi attinenti alle questioni di cui ai commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge 1996/n.662 non incontra ostacoli in sovraordinati precetti costituzionali e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma che impone tale dichiarazione d'estinzione toglie rilevanza alle censure riguardanti aspetti ulteriori e, in particolare le disposizioni concernenti le condizioni di esercizio e la quantificazione del diritto, nonché gli accessori del credito. Infatti, soltanto la caducazione dell'art. 36, quinto comma, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 potrebbe dare ingresso al giudizio di Jay legittimità sulle norme sostanziali, a causa del nesso di subordinazione logico-processuale in virtù del quale la dichiarazione di estinzione di ufficio dei giudizi medesimi, non eludibile dal giudice che ne è investito, preclude qualsiasi esame del merito (Corte Cost. n. 76 del 1999, con specifico riguardo alla disposizione in esame). Alla stregua di tali rilievi, la cui validità risulta confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 310 in data 11-20 luglio 2000 ( la quale ha anche escluso che la previsione di estinzione vìoli l'art. 3 Cost.. o incida sull'assetto costituzionalmente riservato all'esercizio dell'attività giurisdizionale ed alle sue prerogative nel rapporto col potere legislativo), il ricorso deve essere quindi rigettato.
3. Quanto alle spese, la Corte, premesso che la statuizione di compensazione (delle medesime) contenuta nella sentenza impugnata deve intendersi riferita a tutte le pregresse fasi processuali (sia quelle di merito che quella del primo giudizio di cassazione), deve disporne la 5 compensazione, ai sensi dell'art. 36, comma quinto, della legge 1998/n. 448, anche in relazione al presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il 13 novembre 2000 Il Presidente Il Cons. Est. Floweds fi lialle Vilim nuihun. Stillie IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 2 FEB. 2001 E IL COLLABORATORE D CANCELLERIA R P U E S T R N E O I O C 3 3 0 5 1 . . A S T I N S R D A A , 3 ' T 7 O , L - L L A 8 L E S - E O D 1 P B 1 I S I S I D E N N E G A G S T G O I S E A A O L D P O E T M A , I T L I O L A R R I E D T D S D E I T G O N E R E S E