Sentenza 29 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 29/01/2004, n. 9194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9194 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato Presidente del 29/01/2004
Dott. AMBROSINI Giangiulio Consigliere SENTENZA
Dott. MILO Nicola Consigliere N. 201
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio Consigliere N. 31481/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EN AS, nato ad [...] l'[...];
avverso l'ordinanza 14/5/03 del Tribunale di Trapani;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso, Udita in Camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dr. Consolo S., che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica di Trapani, nell'ambito del procedimento penale a carico di EN AS, indagato in ordine al delitto di detenzione illecita di marijuana, convalidava, con decreto 14/4/2003, il sequestro probatorio del motociclo Honda XL targato PG 126678 del quale il predetto si era servito, per recarsi da Alcamo a Partinico ad acquistare la sostanza stupefacente di cui era stato trovato in possesso.
Il Tribunale del riesame di Trapani, con ordinanza 14/5/2003, confermava il citato decreto, sostenendo che il motociclo costituiva corpo di reato e, in quanto tale, "ontologicamente necessario per l'accertamento dei fatti".
Ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato, denunciando l'inosservanza della legge processuale, per essere stata l'attività d'indagine fondata su fonte confidenziale non utilizzabile ex art. 203 c.p.p., con conseguente illegittimità del disposto sequestro.
L'ordinanza impugnata e il decreto 14/4/2003 di convalida del sequestro, a prescindere dalle ragioni esposte in ricorso, vanno annullati senza rinvio, per carenza dei presupposti legittimanti il mezzo di ricerca della prova.
Osserva la Corte che, anche quando il sequestro probatorio ha per oggetto, come ritenuto dal giudice a qua, il corpo del reato, e sul punto sorgono non poche perplessità (non è dimostrato che il motociclo abbia reso più agevole la commissione del delitto), l'autorità che lo dispone deve indicare le finalità che con il provvedimento intende perseguire, così come il giudice del riesame deve farsi carico di controllare queste finalità per verificare la legittimità del provvedimento stesso. Non può, infatti, ritenersi che il corpo del reato sia sempre necessario per l'accertamento dei fatti e che quindi debba in ogni caso formare oggetto di un sequestro probatorio, sia perché nella realtà così non è, sia perché lo stesso legislatore mostra di ritenere imprescindibile il nesso tra la misura e le esigenze probatorie, imponendo la restituzione della cosa quando non è necessario mantenerne il sequestro a fini di prova. La formula dell'art. 253/1, per la sola considerazione che è stato usato l'aggettivo "necessarie" di genere femminile, non giustifica la conclusione che quando il sequestro concerne il corpo del reato non occorre che le esigenze probatorie siano indicate nel provvedimento e siano controllate in sede di riesame. L'argomento letterale non è decisivo, mentre resta decisiva la considerazione che in ogni caso il decreto deve essere motivato e che, potendo il sequestro (anche del corpo del reato) avvenire sia per finalità probatorie, sia per finalità preventive, soggette a regole diverse, l'autorità che lo dispone non può non indicare le finalità che con il provvedimento intende perseguire, così come il giudice del riesame non può non controllare queste finalità per verificare, anche sotto l'aspetto procedimentale, la legittimità del decreto. E non si può sostenere che deve disporsi il sequestro del corpo del reato senza accertare la sua necessità ai fini probatori, dato che se questa necessità manca, come nella specie realmente difetta (la prova del reato è offerta dal sequestro della sostanza stupefacente trovata in possesso dell'indagato), occorre restituire immediatamente la cosa sequestrata (cfr. S.U. 18/6/1991, Raccah;
28/1/2004, Ferazzi, massima provvisoria).
Il motociclo in sequestro non è neppure qualificabile, per quello che emerge dagli atti, come cosa pertinente al reato, date la sua provenienza lecita e l'assenza di un qualsiasi rapporto, sia pure indiretto, tra di esso e il reato addebitato. Consegue la restituzione del motociclo in sequestro all'avente diritto. La cancelleria provvedere agli adempimenti di rito per l'esecuzione del presente provvedimento.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, nonché il decreto 14/4/2003 recante convalida del sequestro e dispone la restituzione all'avente diritto del motociclo in sequestro.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso in Roma, il 29 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 1 marzo 2004