Sentenza 16 gennaio 2003
Massime • 1
La condizione che dal fatto derivi una evasione mensile non inferiore a cinque milioni di lire per la configurabilità del reato di cui all'art. 37 della legge 24 novembre 1981 n. 689, che punisce il datore di lavoro che omette registrazioni o denuncie obbligatorie o esegue denunzie false al fine di evadere i contributi previdenziali, costituisce una condizione oggettiva di punibilità, atteso che inerisce ad un limite quantitativo dell'evento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 16/01/2003, n. 15164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15164 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Giuseppe SAVIGNANO Presidente
dott. Claudio VITALONE Componente
dott. Nicola QUITADAMO "
dott. Alfredo TERESI "
dott. Aldo FIALE "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AV IC, n. ad Agrigento l'8.5.1963;
avverso la sentenza 19.6.2002 della Corte di Appello di Torino;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Aldo Fiale;
udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Mario Favalli che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 19.6.2002 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza 3.11.2000 del Tribunale monocratico di quella città:
a) ribadiva l'affermazione della penale responsabilità di RA IC in ordine ai reati di cui:
- all'art. 2 della legge 11.11.1983, n. 638 (poichè, quale imprenditore individuale, ometteva di versare all'I.N.P.S. ritenute previdenziali ed assistenziale operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti nei mesi dall'ottobre 1994 al febbraio 1995, nonchè di aprile e maggio 1995);
- all'art. 37 della legge 24.11.1981, n. 689 (poichè, al fine di non versare contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, ometteva di effettuare le denunzie contributive nei mesi dal novembre 1994 all'aprile 1995 e dal giugno al novembre 1995, essendo derivato da tali omissioni l'omesso versamento di contributi per importo mensile non inferiore a cinque milioni di lire - acc. in Collegno, il 22.9.1995).
b) confermava la pena principale inflitta dal primo giudice, previa unificazione di tutti i reati nel vincolo della continuazione ex art. 81 cpv. cod. pen., e, sostituita la sanzione detentiva con quella pecuniaria corrispondente, determinava la pena complessiva in euro 4.002,00 di multa, eliminando le pene accessorie. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso il RA, il quale ha eccepito:
a) mancanza o contraddittorietà della motivazione, in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 37 della legge n. 689/1981, poichè l'evasione contributiva mensile non inferiore a cinque milioni di lire era stata conteggiata solo induttivamente, in mancanza di un'analisi specifica "del lavorato e del denunciato per ogni dipendente".
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato, poichè tutte le doglianze sono infondate.
1. Il reato di cui all'art. 37 della legge n. 689/1981 costituisce, in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, una fattispecie delittuosa introdotta dal legislatore al fine di bilanciare l'ampia depenalizzazione attuata nel settore degli inadempimenti agli obblighi contributivi, attraverso la valorizzazione della rilevanza penale di violazioni più gravi, la cui consumazione ostacola e rende difficile l'accertamento dell'an e del quantum dello stesso debito di contribuzione, vulnerando un interesse centrale nella dinamica del rapporto previdenziale.
La norma punisce, infatti, il datore di lavoro che ometta registrazioni o denunzie obbligatorie, cioè imposte da disposizioni legislative o regolamentari, ovvero esegua denunzie false, al fine di evadere i contributi previdenziali e purchè dal fatto derivi un'evasione mensile non inferiore a cinque milioni di lire. La condotta tipica del reato in questione consiste, dunque, nell'omissione di una o più registrazioni, (attività che il datore di lavoro è tenuto ad effettuare su determinate scritture) o denunzie (comunicazioni dirette all'Istituto previdenziale), ovvero nella effettuazione di una o più denunzie obbligatorie in tutto o in parte non veritiere.
La punibilità del fatto è subordinata alla condizione che da esso sia derivata un'evasione contributiva mensile non inferiore a cinque milioni di lire e tale accadimento costituisce, secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedi Cass., Sez. III: 22.3.2002, Turconi e altro;
26.3.1999, n. 4012, Salmistrato), una vera e propria condizione oggettiva di punibilità, perchè non fa parte del contenuto offensivo della fattispecie e non integra elemento costitutivo dell'offesa, bensì inerisce ad un limite quantitativo dell'evento e non all'evento dell'omesso versamento, che è necessariamente riconducibile al dolo specifico.
Trattasi di uno di quegli accadimenti che, secondo la dottrina, "arricchiscono la sfera dell'offesa del reato, perchè, pur attenendo alla sfera dell'offesa del bene protetto, tuttavia non accentrano in sè tutta l'offensività del fatto, in quanto comportano solo un ulteriore aggravamento, una progressione dell'offesa tipica": non si richiede, pertanto, nel soggetto agente la rappresentazione dell'ammontare del contributo evaso, ma la sola finalizzazione della condotta all'evasione ed il reato si perfeziona nel momento in cui la condizione si verifica, pure se essa non è voluta dall'agente medesimo.
Le conclusioni non mutano anche allorchè si acceda al diverso orientamento dottrinario secondo il quale il reato in esame si configurerebbe come "fattispecie a doppia condotta", ove l'omesso versamento viene configurato come comportamento criminoso, successivo a quella di omissione ed alterazione di registrazioni e denunzie obbligatorie, ad esso legato da un nesso di derivazione causale.
Nè l'interpretazione data da questa Corte contrasta con il principio della personalità della responsabilità penale consacrato dall'art.27, 1° comma, della Costituzione, poichè le condizioni di punibilità
funzionalmente restringono l'area del punibile, sicchè la circostanza che esse siano imputate oggettivamente non determina alcun pregiudizio per l'agente.
Trattasi di elementi che costituiscono "filtro selettivo che non incide sulla dimensione offensiva del fatto, ma ne connota solo la gravità, contrassegnando il limite a partire dal quale l'intervento punitivo è ritenuto opportuno" (così Corte Cost. 16.5.1989,n. 247 in relazione al reato di cui all'art. 4, n. 7, della legge n. 516/1982, strutturalmente affine al delitto in esame).
La condotta, dunque, caratterizzata dai connotati dianzi enunciati, concorre con il reato di omesso versamento all'I.N.P.S. delle ritenute previdenziali, previsto dall'art. 2 del D.L. 12.9.1983, n.463, convertito nella legge 11.11.1983, n. 638 e succ. modif. (nelle ipotesi in cui gli importi mensili non versati non siano inferiori a cinque milioni di lire) in una valutazione di elevata antisocialità.
2. Nella specie in esame l'effettiva esistenza di un'evasione contributiva mensile non inferiore a cinque milioni di lire risulta logicamente dedotta dalla deposizione resa dall'ispettore del lavoro che ebbe a verificare le scritture contabili dell'impresa e ad integrarle alla stregua delle dichiarazioni dei lavoratori Lo PR e TR.
L'imputato, in proposito, ha prospettato che i conteggi dell'ispettore del lavoro avrebbero riguardato anche periodi in relazione ai quali alcuni dipendenti o non erano stati ancora assunti o non erano più in servizio. Tali dipendenti, però, non sono stati specificamente indicati ed imprecisati sono rimasti periodi di asserito contrasto tra la ricostruzione contabile ed una pretesa, differente, realtà.
3. Quanto al denegato riconoscimento di circostanze attenuanti generiche e dei benefici della sospensione condizionale della pena e delle non menzione della condanna, il ricorrente lamenta che i giudici del merito avrebbero dato esclusivo rilievo ai propri precedenti penali, ma che essi consistono esclusivamente in condanne per emissione di assegni privi di copertura, condotte queste attualmente depenalizzate.
Tale doglianza è infondata.
L'imputato, invero, ha subito 16 condanne per emissione di assegni a vuoto. Tali condanne, in seguito alla depenalizzazione di siffatta fattispecie di reato, non possono assumere rilievo quali precedenti penali normativamente ostativi alla concessione dei benefici di cui agli artt. 163 e 175 cod. pen., ma i giudici di merito, nell'esercizio del relativo potere discrezionale ad essi riconosciuto dalla legge, devono valutare la capacità a delinquere del reo, desumendola da tutti gli elementi indicativi della condotta da questi tenuta prima del reato e tra tali elementi non possono non essere considerate - per il loro valore negativo - plurime condotte di violazione della legge penale vigente in un determinato arco temporale, quali indici rivelatori della personalità del reo. Si vuole con ciò affermare che la cessazione di tutti gli effetti penali della condanna non si connette automaticamente al giudizio prognostico di ravvedimento previsto dalla legge ed appare logica e coerente la considerazione che, ai fini della prognosi per il futuro, il fatto che il soggetto ha più volte violato i precetti penali, per quanto successivamente interessati da una modifica legislativa che ha abrogato la norma incriminatrice, fa ritenere poco probabile che egli si astenga dal commettere nuovi reati per l'avvenire (vedi Cass., Sez. VI, 27.9.2001, n. 35176). Con specifico riferimento alle attenuanti generiche, poi, deve rilevarsi che esse, nel nostro ordinamento, hanno lo scopo di allargare le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole al reo, in considerazione di situazioni e circostanze particolari che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità di delinquere dell'imputato. Il riconoscimento delle stesse richiede, dunque, elementi di segno positivo, dalla cui mancata dimostrazione legittimamente la Corte territoriale ha fatto derivare il diniego della loro concessione.
4. A norma dell'art. 616 c.p.p., al rigetto del ricorso segue l'onere delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione:
visti gli artt. 607, 615 e 616 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 16.01.2003.
Depositato in cancelleria il 1 aprile 2003 .