Sentenza 5 marzo 2013
Massime • 1
Integra il reato di procurata inosservanza di pena (art. 390 cod. pen.) l'aiuto prestato al condannato evaso, alla cui evasione l'agente non abbia concorso, a mantenersi in stato di latitanza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/03/2013, n. 27722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27722 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 05/03/2013
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - N. 446
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - N. 45484/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO MI, n. a Paderbon (Germania) il 06/06/1974;
RI SU, n. a Palagonia il 17/06/1976;
contro la sentenza della Corte d'appello di Catania, emessa in data 17/02/2012;
- letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale Dott. MURA Antonio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione sopra indicata la Corte d'appello di Catania ha confermato la sentenza emessa in data 19 novembre 2007, con cui il Tribunale di Modica aveva condannato MO MI e RI SU, conviventi, alla pena rispettivamente di sei mesi e quattro mesi di reclusione per il delitto di cui agli artt. 110 e 390 cod. pen., perché in concorso tra loro, aiutavano GE MO a sottrarsi all'esecuzione della pena residua di 18 anni, 5 mesi e 14 giorni di reclusione per il reato di omicidio aggravato, detenzione e porto illegale di armi da fuoco e munizioni, quale restante parte della pena inflittagli con sentenza irrevocabile della Corte di assise d'appello di Catania.
Hanno accertato i giudici di merito che gli imputati, per circa dieci giorni, ospitarono nella loro casa GE NO, cugino di MI, tentando anche, la notte del 15 ottobre 2005, di eludere la vigilanza degli agenti della Squadra Mobile di Catania, che erano sulle tracce del latitante.
2. Ricorre per cassazione il difensore degli imputati che, con ricorsi pressocché identici, deduce:
a) vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 530 e 533 c.p.p.;
b) erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 390 c.p., avendo i giudici del merito ritenuto che integrassero il reato in esame "meri comportamenti orientati alla solidarietà";
c) erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 129 c.p.p. e art. 157 c.p., per mancata declaratoria della prescizione del reato;
d) vizio di motivazione in relazione al diniego di circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché le censure sono manifestamente infondate e anche generiche, giacché reiterano quelle proposte con l'atto d'appello, senza farsi carico delle puntuali repliche della Corte territoriale (Cass. Sez. 6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181).
2. I primi due motivi, che deducono vizio di motivazione e inosservanza di legge, sono destituiti di ogni fondamento: emerge dalla sentenza impugnata - che ha ricostruito lo svolgimento della vicenda - che le modalità di rientro in casa dei due imputati per sè integravano un'evidente attività di copertura e di protezione del ricercato ed esprimevano la chiara consapevolezza di ospitare l'evaso, latitante, che si sottraeva alla esecuzione della pena. In proposito è utile precisare che il delitto di procurata inosservanza di pena si configura non soltanto quando l'esecuzione della pena non sia ancora cominciata, ma anche se essa, già iniziata, venga interrotta o sospesa. Sussiste, perciò, il delitto previsto e punito dall'art. 390 cod. pen. anche nel caso - come quello in esame- di aiuto prestato al condannato, evaso, a mantenersi in stato di latitanza, senza avere concorso nell'evasione. Nè per integrare il delitto è necessario la sussistenza del dolo specifico, essendo sufficiente che la condotta consapevole dell'agente si colleghi oggettivamente, sul piano causale, con l'interesse del soggetto aiutato a sottrarsi all'esecuzione della pena.
Nessuna efficacia scriminante può, infine, attribuirsi a rapporti di parentela tra i due MO, in quanto anche gli asseriti comportamenti orientati alla solidarietà integrano reato quando si traducono in attività di effettiva copertura del soggetto ricercato (cfr. Cass. Sez. 2, n. 18748 del 03/04/2007, Agostino, Rv. 236442).
3. Manifestamente infondato è il terzo motivo, giacché non era ancora decorso, al momento del giudizio d'appello, il termine di prescrizione di sette anni e mezzo dalla commissione del fatto (artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla L. 5 dicembre 2005, n. 251).
4. Uguale conclusione va adottata con riferimento al lamentato mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, correttamente negate dalla Corte d'appello, in considerazione della gravità del fatto commesso, come si desume dal comportamento dei due imputati al momento dell'arresto e nei giorni precedenti.
5. L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare fa prescrizione a norma dell'art. 129 cod. proc. pen., maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso (Cass. Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 2000, De Luca, Rv, 217266).
5. All'inammissibilità segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, che si ritiene adeguato determinare nella somma di 1.000 Euro, in relazione alla natura delle questioni dedotte.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quella della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 5 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 24 giugno 2013