Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5088
CASS
Sentenza 5 aprile 2001

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Ai fini della decorrenza del trattamento di anzianità, che l'art. 1, trentesimo comma, legge 8 agosto 1995 n. 335 fissa in maniera differenziata per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi, ove i lavoratori assicurati facciano valere periodi di contribuzione presso le due diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi, per l'individuazione della detta decorrenza occorre fare riferimento all'iscrizione all'una o all'altra gestione al momento del perfezionamento del requisito contributivo, restando irrilevante che la pensione sia stata liquidata presso la gestione di precedente iscrizione (nella specie, quella per i lavoratori autonomi, essendo la relativa contribuzione necessaria al raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5088
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 5088
    Data del deposito : 5 aprile 2001

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