Sentenza 5 aprile 2001
Massime • 1
Ai fini della decorrenza del trattamento di anzianità, che l'art. 1, trentesimo comma, legge 8 agosto 1995 n. 335 fissa in maniera differenziata per i lavoratori dipendenti e per quelli autonomi, ove i lavoratori assicurati facciano valere periodi di contribuzione presso le due diverse gestioni dei lavoratori dipendenti e di quelli autonomi, per l'individuazione della detta decorrenza occorre fare riferimento all'iscrizione all'una o all'altra gestione al momento del perfezionamento del requisito contributivo, restando irrilevante che la pensione sia stata liquidata presso la gestione di precedente iscrizione (nella specie, quella per i lavoratori autonomi, essendo la relativa contribuzione necessaria al raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/04/2001, n. 5088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5088 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
1. Dott. MASSIMO GENGHINI - Presidente -
2. Dott. PAOLINO DELL'ANNO - Consigliere -
3. Dott. ETTORE MERCURIO - Consigliere -
4. Dott. PASQUALE PICONE - Consigliere -
5. Dott. MAURA LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dall'Istituto Nazionale della Previdenza sociale, in persona del suo legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma in via della Frezza 17 presso la propria avvocatura centrale, rappresentato e difeso dagli avvocati RL De Angelis, Michele Di Lullo e Gabriella Pescosolido giusta delega in calce al ricorso;
contro
RO RL, elettivamente domiciliata in Roma in via G. G. Belli 27 presso lo studio dell'avvocato Gabriella Del Rosso, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Firenze del 13 maggio 1998, depositata il giorno 20 successivo, numero 154, r.g. 47/98;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 7 febbraio 2001 dal consigliere Paolino Dell'Anno;
Udito l'avvocato RL De Angelis;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale dottor Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo:
Con ricorso del 16 settembre 1997, RO RL - premesso che l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale gli aveva liquidato, ai sensi del comma 30 dell'articolo 1 della legge numero 335 del 1995, la pensione di anzianità con decorrenza 1^ gennaio 1996 nella gestione per i lavoratori autonomi e non in quella dei lavoratori dipendenti nella quale era iscritto al momento della cessazione della attività lavorativa, ed essendo stato il versamento dei contributi alla prima, quale lavoratore autonomo, limitato al solo anno 1957 convenne in giudizio, avanti il pretore di Firenze, l'ente previdenziale, chiedendone la condanna alla corresponsione del trattamento pensionistico con decorrenza dal 1^ settembre 1995 perché iscritto nella gestione dei lavoratori dipendenti. Il pretore accolse la domanda con pronuncia resa il 28 novembre 1997. L'appello proposto dall'ente è stato rigettato dal tribunale di Firenze con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che non era condivisibile la tesi sostenuta dall'Istituto per la quale, essendo stata liquidata la pensione dalla gestione per i lavoratori autonomi - e ciò in quanto, senza il conteggio della anzianità contributiva maturata come lavoratore autonomo, il diritto al trattamento non si sarebbe maturato - il RO doveva considerarsi, ai fini pensionistici, lavoratore autonomo non potendo interessare che lo stesso fosse stato iscritto nella gestione per i lavoratori dipendenti, con la conseguenza che il termine di decorrenza iniziale era, secondo la disposizione transitoria dettata dalla legge sulla riforma del sistema pensionistico, quello del lo gennaio 1996. Il tribunale ha invece rilevato che la formulazione letterale dell'intero articolo 1 della legge, e la sua interpretazione logica, dovevano indurre a concludere che, in conformità a quanto del resto stabilito dagli articoli 20 e 21 della legge numero 613 del 1966, dovesse aversi riguardo alla iscrizione, nell'una o nell'altra gestione, alla data del perfezionamento dei requisiti di età, assicurazione e contribuzione. L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale chiede la cassazione della decisione con ricorso sostenuto da un motivo. Il RO resiste con controricorso.
Motivi della decisione:
L'ente ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli articoli 1 comma 30 - della legge numero 335 del 1995, 20 e 21 di quella numero 613 del 1966 e sostiene che proprio per la letterale formulazione del testo della norma - e in particolare del comma 25 della stessa - il riferimento ai lavoratori dipendenti si intende operato con riferimento all'assicurazione generale obbligatoria a carico della quale viene liquidata la pensione.
La censura è infondata.
Deve premettersi che non appare contestabile - e sul punto la giurisprudenza di questa Corte è costante - che il regime dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, pur articolandosi nelle quattro diverse gestioni dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, ha struttura unitaria, configurandosi un rapporto assicurativo-previdenziale unico per la previsione, a opera dell'articolo 9, primo comma, della legge 4 luglio 1959 numero 463, dell'obbligatorio cumulo delle contribuzioni accreditate in più gestioni dell'assicurazione stessa. In tale senso si pone, del resto, la normativa in materia di cumulo dei periodi assicurativi e in particolare, oltre che la disposizione appena sopra citata, l'articolo 16 della legge numero 233 del 1990 a termini del quale l'importo della pensione è determinato - nell'ipotesi di lavoratore che abbia esercitato attività autonoma e dipendente e per tale ragione sia stato iscritto per i relativi periodi nelle due distinte gestioni - dalla somma delle rispettive quote di pensione i cui oneri vanno posti a carico delle rispettive gestioni, restando accentrata la posizione assicurativa, evidentemente presso l'ente previdenziale o la gestione di appartenenza dell'interessato al momento della maturazione della anzianità contributiva, il che - se anche non è precisato nel comma 30 dell'articolo 1 della legge numero 335 del 1996 - si ricava non solo da considerazioni di ordine logico - ma anche dal disposto, valido in via generale, del primo comma dell'articolo 7 della legge 7 febbraio 1979 numero 29, a termini del quale "le norme per la determinazione del diritto e della misura della pensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodi assicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso la quale si accentra la posizione assicurativa", legge alla quale fa sostanziale rinvio l'articolo 16 di quella numero 233 del 1990.
Nella specie, il resistente, al momento in cui conseguì il possesso del requisito della anzianità contributiva richiesto per il diritto alla pensione, era da lungo tempo lavoratore dipendente e nella relativa gestione previdenziale era iscritto, sicché come tale andava considerato ai fini del godimento della pensione, conseguendone che, correttamente, il giudice di merito ha fissato la decorrenza del trattamento alla data del 1^ settembre 1995. Si impone quindi il rigetto del ricorso con la condanna dell'ente che lo ha proposto a rimborsare al controricorrente - con distrazione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario - le spese del giudizio nella misura di cui al dispositivo.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna l'Istituto Nazionale della Previdenza sociale a rimborsare al controricorrente RO RL le spese del giudizio che liquida in lire L. 21.000 oltre lire tre milioni per onorari difensivi da distrarsi in favore dell'avvocato Gabriella Del Rosso, dichiaratasi antistataria.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2001.
Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2001