Sentenza 12 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/07/2002, n. 10152 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10152 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2002 |
Testo completo
E N 6 IO 8 Z ee 6437 9 1 A 5 / R . 4 2 / T N 6 IS - 2 . G B .R PUBBLICA ITALIANA E LA CORTE SU101 52/0 2 , .P R L L D A A L RI . D E B D A E A T I T T S U IB N N 1 E A IN NOME DEL POPOL E 3 R S I S 1 T I E R . 'A E N T SAZIONE A Oggetto M SEZIONE TRIBUTÀRIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. BrunoBruno SACCUCCI - Presidente R.G.N. 8568/99 Cron.27125 ott. Massimo ODDO Consigliere Dott. Mario CICALA Rel. Consigliere Rep. - ConsigliereDott. Antonio MERONE Ud. 18/12/01 m Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente URTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 64372 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro ** domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, tempore, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo presso rappresenta e difende ope legis;
ricorrente - I
contro
IT AR;
intimato avverso la sentenza n. 32/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 10/04/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 2666 udienza del 18/12/01 dal Consigliere Dott. Mario -1- CICALA;
f udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- 8568SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione Finanziaria ricorre per cassazione deducendo un motivo avverso la sentenza 32/1998 del 10 aprile 1998 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio ha rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la sentenza di primo grado che aveva ritenuto non sufficientemente provato l'assunto della Amministrazione relativa ad indebite detrazioni di imposta IVA operate nell'anno 1988 dall'imprenditore edile sig. Lazzaro Venditti, sulla base di fatture emesse dalla "Edilarredo Umbra" e ritenute di comodo. Nella pubblica udienza del 9 aprile 2001 questa Corte disponeva il rinnovo entro 90 giorni della notifica del ricorso al domicilio eletto del contribuente (l'ordinanza veniva notificata alla Avvocatura il giorno 8 luglio 2001). All'udienza del 25 ottobre 2001 il Collegio rinviava la causa a nuovo ruolo ritenendo non ancora scaduto il termine. MOTIVI DELLA DECISIONE Ritiene il Collegio il termine di 90 giorni a decorrere dal giorno 8 luglio 2001 concesso con ordinanza 9 aprile 2001 sia ormai scaduto è pertanto il ricorso è inammissibile Non vi è luogo a provvedere per le spese.
p.q.m.
La corte dichiara il ricorso inammissibile. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 18 dicembre 2001. НJe fenfuiteVren fuute мо ас изришо IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLER 2 LUG . 200 Osvaldo Ascanio Oggi -8 LUG. 28021 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio