CASS
Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2023, n. 7592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7592 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: TE EL nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/01/2021 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7592 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 26/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28.5.2015, il Tribunale di Bari, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato CO NO e FO DA colpevoli del reato loro ascritto di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e, riconosciuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ed esclusa per il FO la contestata recidiva, li aveva condannati alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro 6000,00 di multa ciascuno. Entrambi gli imputati venivano invece assolti dal reato loro ascritto in relazione alla detenzione della cocaina perché il fatto non sussiste. Proposto gravame avverso detta pronuncia, la Corte d'appello di Bari, con sentenza in data 14.1.2021, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosciute ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena in anni uno, mesi sei, giorni venti di reclusione ed Euro 4000,00 di multa per ciascuno. Come ricostruito dalle sentenze di merito, gli odierni imputati in data 30 aprile 2015 alle ore 19 e 30 venivano sorpresi dalla Guardia di Finanza di Bari mentre detenevano all'interno del portabagagli dell'autovettura condotta dallo CO, con il FO seduto lato passeggero, lkg di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in due panetti del peso di gr. 500,00 ciascuno. Durante la perquisizione lo CO faceva cadere un involucro contenente circa gr. 5 di cocaina. Nel corso del giudizio di primo grado gli imputati riferivano di aver acquistato l'hashish e che la cocaina era invece destinata ad uso personale. 2. Avverso la sentenza d'appello FO DA, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 n. 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. sotto il duplice profilo del vizio di motivazione in riferimento all'art. 605 cod.proc. pen. ed all'art. 546 cod.proc.pen. e della violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'art. 73 d.p.r. 309/90 nonché la violazione dell'art. 192 cod.proc. pen. Si assume che la sentenza impugnata è viziata dal punto di vista della motivazione che è apparente, contraddittoria e mancante in quanto non risponde alle specifiche censure sollevate con l'atto di gravame in relazione all'illecita detenzione di hashish a fini di spaccio, ricavata solo dal dato ponderale e dall'analisi con il narcotest senza valutare altri parametri. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla dosimetria della pena nonché l'inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento all'art. 133 cod. pen. Si rileva che la Corte territoriale nel determinare la pena base si è discostata dal minimo edittale avvicinandosi anzi al massimo senza rendere alcuna motivazione a riguardo. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 n. 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego della concessione della sospensione condizionale della pena nonché l'inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento all'art. 163 cod. pen. e ss. e 445, comma 2 cod. proc. pen. Si assume che la Corte territoriale ha negato al FO il beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base di un precedete ostativo senza considerare che il reato in questione, oggetto della sentenza del Gip del Tribunale di Matera era stato dichiarato estinto ex art. 445 comma 2, cod. proc. pen. come da provvedimento del giudice dell'esecuzione in data 6.5.2015. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte nonché memoria difensiva con motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Ed invero la sentenza impugnata, ben lungi dal riportarsi acriticamente alle conclusioni cui era giunto il primo giudice, si è puntualmente confrontata con le censure svolte dalla difesa del FO nell'atto di appello, volte sostanzialmente ad accreditare la detenzione per uso personale dell'hashish rinvenuto. La Corte territoriale ha invero ritenuto che la detenzione dell'hashish a fini di spaccio è provata sulla base del dato ponderale menzionando la nota del 29.5.2015 del Nucleo di Polizia Tributaria della G. di Finanza di Bari cui è allegata la relazione tecnica che ha accertato la presenza nella sostanza sequestrata di principio attivo Delta 9THC in una percentuale media di gr. 16,66% pari a gr. 164,423 dai quali è possibile ricavare n. 6576,9 dosi della predetta sostanza drogante. Dato che, come correttamente posto in rilievo dalla Corte, mal si concilia con un uso personale, atteso anche il deperimento cui è soggetto la sostanza. Oltre a tale dato di per sé dirimente, la Corte territoriale, nel rispondere alle ulteriori deduzioni difensive, ha posto in rilievo che nel corso dell'udienza del 28.5.2015 l'imputato CO aveva dichiarato che "la coca" l'aveva presa lui da consumare nei giorni festivi, dichiarazione confermata anche dal FO, evincendosi quindi a contrario che la restante parte dello stupefacente rinvenuto era destinato ad altro. Parimenti privi di pregio vengono ritenuti gli ulteriori argomenti difensivi, ovvero il mancato rinvenimento di strumentazione atta al confezionamento dello stupefacente, che poteva secondo la Corte territoriale trovarsi anche altrove e l'espletamento di una lecita attività lavorativa da cui non consegue necessariamente nel giudizio della Corte un investimento in attività lecite. 2. Il secondo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha motivato specificamente sulla determinazione della pena base ritenendo che pur nella cornice edittale del 5 comma dell'art. 73 d.p.r. 309 del 1990 la pena debba attestarsi vicino al massimo edittale, in ragione del rilevante dato ponderale della sostanza sequestrata. 3. Il terzo motivo è infondato. Va rilevato che la Corte territoriale ha motivato il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena con il precedente penale a carico del FO. Dal certificato del casellario giudiziale risulta che in data 6.3.2009 lo stesso ha riportato ex art. 444 cod.proc.pen. condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 3000,00 di multa con pena sospesa. Risulta altresì che il Gip di Matera quale giudice dell'esecuzione in data 6.5.2015 ha dichiarato ai sensi dell'art. 445 comma 2 cod.proc.pen. l'estinzione dei reati per cui fu applicata la pena con sentenza del 6.3.2009. Ebbene, alla stregua di tali elementi, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto buon governo del principio secondo cui in tema di sentenza di patteggiamento, l estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicchè, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen., in ordine alla concedibilità di un secondo beneficio (Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, Rv. 276076 — 01). In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 26.10.2022
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
lette le conclusioni del P.G. Penale Sent. Sez. 4 Num. 7592 Anno 2023 Presidente: DOVERE SALVATORE Relatore: CIRESE MARINA Data Udienza: 26/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 28.5.2015, il Tribunale di Bari, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato CO NO e FO DA colpevoli del reato loro ascritto di illecita detenzione di sostanza stupefacente del tipo hashish e, riconosciuta l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, ed esclusa per il FO la contestata recidiva, li aveva condannati alla pena di anni due, mesi quattro di reclusione ed Euro 6000,00 di multa ciascuno. Entrambi gli imputati venivano invece assolti dal reato loro ascritto in relazione alla detenzione della cocaina perché il fatto non sussiste. Proposto gravame avverso detta pronuncia, la Corte d'appello di Bari, con sentenza in data 14.1.2021, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosciute ad entrambi gli imputati le circostanze attenuanti generiche, aveva rideterminato la pena in anni uno, mesi sei, giorni venti di reclusione ed Euro 4000,00 di multa per ciascuno. Come ricostruito dalle sentenze di merito, gli odierni imputati in data 30 aprile 2015 alle ore 19 e 30 venivano sorpresi dalla Guardia di Finanza di Bari mentre detenevano all'interno del portabagagli dell'autovettura condotta dallo CO, con il FO seduto lato passeggero, lkg di sostanza stupefacente del tipo hashish suddivisa in due panetti del peso di gr. 500,00 ciascuno. Durante la perquisizione lo CO faceva cadere un involucro contenente circa gr. 5 di cocaina. Nel corso del giudizio di primo grado gli imputati riferivano di aver acquistato l'hashish e che la cocaina era invece destinata ad uso personale. 2. Avverso la sentenza d'appello FO DA, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi. Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 n. 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. sotto il duplice profilo del vizio di motivazione in riferimento all'art. 605 cod.proc. pen. ed all'art. 546 cod.proc.pen. e della violazione di legge in ordine alla sussistenza dell'art. 73 d.p.r. 309/90 nonché la violazione dell'art. 192 cod.proc. pen. Si assume che la sentenza impugnata è viziata dal punto di vista della motivazione che è apparente, contraddittoria e mancante in quanto non risponde alle specifiche censure sollevate con l'atto di gravame in relazione all'illecita detenzione di hashish a fini di spaccio, ricavata solo dal dato ponderale e dall'analisi con il narcotest senza valutare altri parametri. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento al trattamento sanzionatorio ed alla dosimetria della pena nonché l'inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento all'art. 133 cod. pen. Si rileva che la Corte territoriale nel determinare la pena base si è discostata dal minimo edittale avvicinandosi anzi al massimo senza rendere alcuna motivazione a riguardo. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 606 n. 1 lett. b) ed e) cod.proc.pen. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riferimento al diniego della concessione della sospensione condizionale della pena nonché l'inosservanza ed erronea applicazione della legge con riferimento all'art. 163 cod. pen. e ss. e 445, comma 2 cod. proc. pen. Si assume che la Corte territoriale ha negato al FO il beneficio della sospensione condizionale della pena sulla base di un precedete ostativo senza considerare che il reato in questione, oggetto della sentenza del Gip del Tribunale di Matera era stato dichiarato estinto ex art. 445 comma 2, cod. proc. pen. come da provvedimento del giudice dell'esecuzione in data 6.5.2015. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La difesa dell'imputato ha depositato conclusioni scritte nonché memoria difensiva con motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso è infondato. Ed invero la sentenza impugnata, ben lungi dal riportarsi acriticamente alle conclusioni cui era giunto il primo giudice, si è puntualmente confrontata con le censure svolte dalla difesa del FO nell'atto di appello, volte sostanzialmente ad accreditare la detenzione per uso personale dell'hashish rinvenuto. La Corte territoriale ha invero ritenuto che la detenzione dell'hashish a fini di spaccio è provata sulla base del dato ponderale menzionando la nota del 29.5.2015 del Nucleo di Polizia Tributaria della G. di Finanza di Bari cui è allegata la relazione tecnica che ha accertato la presenza nella sostanza sequestrata di principio attivo Delta 9THC in una percentuale media di gr. 16,66% pari a gr. 164,423 dai quali è possibile ricavare n. 6576,9 dosi della predetta sostanza drogante. Dato che, come correttamente posto in rilievo dalla Corte, mal si concilia con un uso personale, atteso anche il deperimento cui è soggetto la sostanza. Oltre a tale dato di per sé dirimente, la Corte territoriale, nel rispondere alle ulteriori deduzioni difensive, ha posto in rilievo che nel corso dell'udienza del 28.5.2015 l'imputato CO aveva dichiarato che "la coca" l'aveva presa lui da consumare nei giorni festivi, dichiarazione confermata anche dal FO, evincendosi quindi a contrario che la restante parte dello stupefacente rinvenuto era destinato ad altro. Parimenti privi di pregio vengono ritenuti gli ulteriori argomenti difensivi, ovvero il mancato rinvenimento di strumentazione atta al confezionamento dello stupefacente, che poteva secondo la Corte territoriale trovarsi anche altrove e l'espletamento di una lecita attività lavorativa da cui non consegue necessariamente nel giudizio della Corte un investimento in attività lecite. 2. Il secondo motivo è infondato. La sentenza impugnata ha motivato specificamente sulla determinazione della pena base ritenendo che pur nella cornice edittale del 5 comma dell'art. 73 d.p.r. 309 del 1990 la pena debba attestarsi vicino al massimo edittale, in ragione del rilevante dato ponderale della sostanza sequestrata. 3. Il terzo motivo è infondato. Va rilevato che la Corte territoriale ha motivato il diniego della concessione della sospensione condizionale della pena con il precedente penale a carico del FO. Dal certificato del casellario giudiziale risulta che in data 6.3.2009 lo stesso ha riportato ex art. 444 cod.proc.pen. condanna alla pena di mesi otto di reclusione ed Euro 3000,00 di multa con pena sospesa. Risulta altresì che il Gip di Matera quale giudice dell'esecuzione in data 6.5.2015 ha dichiarato ai sensi dell'art. 445 comma 2 cod.proc.pen. l'estinzione dei reati per cui fu applicata la pena con sentenza del 6.3.2009. Ebbene, alla stregua di tali elementi, deve ritenersi che la Corte territoriale abbia fatto buon governo del principio secondo cui in tema di sentenza di patteggiamento, l estinzione degli effetti penali conseguente all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione) deve intendersi limitata, con riguardo alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, sicchè, qualora sia stata applicata una pena detentiva, è necessario tenerne conto ai fini della valutazione richiesta, ex artt. 163 e 164, comma 4, cod. pen., in ordine alla concedibilità di un secondo beneficio (Sez. 6, n. 27589 del 22/03/2019, Rv. 276076 — 01). In conclusione il ricorso va rigettato. Segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 26.10.2022