Sentenza 28 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/06/2001, n. 8831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8831 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2001 |
Testo completo
) . се 6 E 8 N 9 1 O A 5 / I I 4 . Z / R N 6 A A 2 R . REPUBBLICA ITALIANA . T T B R S . U I . P L . B cd E 0.1 DI CASSAZIONE883 1 G L I D E IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A R R L . E T B D A A I T D S A I 1 N Oggetto E E 3 R S 1 T E I N . T IONE TRIBUTARIA A E Tributaria N S A E M IMPOSTA REGISTRO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Mario DELLI PRISCOLI Presidente R.G.N. 5989/98 Consigliere Cron. 20188 Dott. Giovanni PAOLINI Rel. Consigliere Dott. Mario CICALA Rep. Dott. Eugenio AMARI Consigliere Ud. 01/12/00 Dott. Antonino DI BLASI Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA D: CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 59121 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
ZO PE GI IN PROPRIO E NELLA QUALITA' DI RAPPRESENTANTE, elettivamente domiciliato in ROMA 1 VIALE MAZZINI 11, presso lo studio dell'avvocato GALLO FRANCO, che lo difende unitamente all'avvocato SALVINI LIVIA, giusta delega a margine;
; 2000 2000 - controricorrente n nonchè
contro
ZO AN, CAPPELLA EMMA;
intimati - CommissioneavversO la sentenza n. 13/97 della tributaria regionale di ROMA, depositata il 10/02/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/12/00 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito per il resistente, 1'Avvocato ROSSI (con delega), che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore GAMBARDELLA che ha concluso Generale Dott. Vincenzo per il rigetto del ricorso. M -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO La Amministrazione finanziaria ricorre per cassazione adducendo due motivi avverso la sentenza n. 13 del 14 gennaio 1997 con cui la Commissione Tributaria Regionale per il Lazio rigettava l'appello dell'Ufficio del Registro di Roma avverso la pronuncia che in primo grado aveva accolto il ricorso di NN PE LU in proprio e quale rappresentante del fratello AN LU e di EM PP (successivamente defunta) avversO avviso di accertamento di valore di immobile veduto dai contribuenti con atto registrato il 12 maggio 1987. I contribuenti resistono con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso appare inammissibile. Invero con il primo motivo di ricorso la Amministrazione deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 51 3° comma del D. P. R. 131/1986 in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. e sostiene che l'avviso di accertamento di valore di un bene è valido quando indichi il criterio seguito dalla Amministrazione (nel caso di specie attraverso il rinvio alla stima dell'UTE). conforme alla La tesi certamente 3 giurisprudenza di questa Corte;
si deve però osservare che la sentenza impugnata, se pur sembra in qualche sua proposizione accogliere il ricorso dei contribuenti ritenendo nullo l'avviso di accertamento, in realtà rigetta la pretesa erariale stata Corretta in giudizio conin quanto non è adeguati elementi di prova, e puntualmente sottolinea che la stima UTE "si limitava a descrivere i cespiti rapportare il dato senza elementi concreti che lo numerico con giustificassero". Questa considerazione centrale e che fornisce comunque una autonoma e sufficiente ratio decidendi, non è dunque contestata nel primo motivo di ricorso. Viene contestata invece nel secondo motivo, in cui si deduce difetto di motivazione ex art. 360, n. 5 c.p.c.. Non vengono però indicate le incongruenze o le TA O illogicità del ragionamento del giudice di merito, N ma si procede ad una diversa valutazione degli atti e dei fatti:in particolare si asserisce che alcuni fabbricati pur destinati a uso agricolo erano per i loro connotati strutturali da ritenere abitativi. Ma tale tesi discutibile anche in punto di N diritto perché gli edifici adibiti ad abitazione dell'agricoltore e del personale agricolo possono non possedere caratteri tali da differenziarli da edifici di civile abitazione si pone in contrasto con l'accertamento in fatto del giudice di merito che parla di "magazzini, cantina vinicola, rimesse per attrezzi agricoli". Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso. La Corte Compensa fra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso nella camera di consiglio della sezione tributaria il 1° dicembre 2000. M Cicla Il PresidenteM ax Hell: Surd.песебтов Il Relatore IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Osvaldo Ascanio CASE Oggi 28 GIU. 2001 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio E R P U S ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 N. 131 TAB. ALL. B N. 5 MATERIA TRIBUTARIA 5