Sentenza 15 gennaio 1999
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 15/01/1999, n. 374 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 374 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 1999 |
Testo completo
IN0 0 374/ 9 9 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente R.G.N. 5766/96 Cron.322 Dott. Alfio FINOCCHIARO Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Rel. Consigliere Rep.159 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Ud. 13/07/98 Dott. US MARZIALE - Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: COMUNE DI CROTONE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI SAN VALENTINO IL SOLE 24 ORE 21, presso l'avvocato ROBERTO ALOISIO, che lo 6000 rappresenta e difende, giusta procura speciale per 16 GEN. 1999 Notaio Aldo Cerrelli di Crotone rep. n. 140768 del 22.2.1996; 1 ricorrente
contro
LIRE 5000 CANCELLERIA FABBIANO GIUSEPPE, FABBIANO ROSARIA, FABBIANO SALVATORE, FABBIANO STELLA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MONTE DELLA GIOIA 34, presso l'avvocato AE389918 1998 che li rappresenta e difende ANO62154 2108 LUIGI TALLARICO, -1- CORTE SUPRE UFFICIO COFIS unitamente all'avvocato GIUSEPPE ROMITA, giusta delega mic a copie spole dal Sig. ALOISIO a margine del controricorso;
per diritti L. 14000+4 controricorrenti -il 12 APR 1999 IL CANCELLIERE avverso la sentenza n. 263/95 della Corte d'Appello di CATANZARO, depositata il 20/05/95; LIRE 5000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/07/98 dal Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Aloisio, che ha AE724002 chiesto l'accoglimento del ricorso;
AE724003 udito per il resistente, l'Avvocato Tallarico, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del primo e del quarto motivo;
l'assorbimento degli altri motivi del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato al Comune di Crotone in data 22.7.1983, Francesco BB, lamentando l'abusiva occupazione da parte dell'Amministrazione Comunale di un terreno di sua costituito da due lotti contigui in proprietà, contrada Giardini rispettivamente di mq. 240 e 470, chiedeva al Tribunale di Crotone la condanna del predetto Comune al risarcimento dei danni, da determinarsi mediante apposita consulenza tecnica, con rivalutazione della somma per l'avvenuta diminuzione del potere d'acquisto della moneta fino al giorno della esua liquidazione con interessi legali fino all'effettivo soddisfo. Si costituiva il Comune, contestando la fondatezza della domanda e sostenendo la regolarità della procedura di espropriazione. A seguito dell'avvenuto decesso dell'attore, costituivano in giudizio gli eredi US si BB, Salvatore BB e BB, RO LA BB. Con sentenza del 6-18.4.1998 il Tribunale condannava il Comune di Crotone al pagamento in favore degli attori della somma di L. 127.800.000 da rivalutarsi secondo gli indici I.S.T.A.T. a 3 decorrere dal dicembre del 1987, oltre agli interessi legali sull'intera somma rivalutata dal gennaio 1976 ed agli interessi di mora sulle somme sovraindicate liquidate a titolo di risarcimento danni, con le decorrenze precisate in motivazione fino all'effettivo soddisfo. Avverso tale sentenza proponevano appello gli odierni ricorrenti. Si costituivano in giudizio le controparti, chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale. Con sentenza del 28.3-20.5.1995 la Corte d'Appello di Catanzaro condannava il Comune di Crotone, a corrispondere ai Fabiano, а titolo di risarcimento per l'occupazionedel danno descritti in narrativa, laacquisitiva dei suoli complessiva somma di L. 144.549.990 oltre agli interessi legali sulla somma di L.97.983.700 dal nonchè, a titolo di febbraio 1981 al soddisfo indennità per l'occupazione legittima relativa al periodo di anni cinque, la somma di L. 15.602.500 con gli interessi legali dalla scadenza di ciascuna annualità sino alla data dell'effettivo soddisfo. Rilevava la Corte d'Appello che, essendo stata l'opera ultimata prima della scadenza del periodo 4 di occupazione legittima, il valore del bene deve essere calcolato con riferimento alla scadenza di tale periodo (gennaio 1981), senza possibilità di applicazione della proroga di cui all'art. 5 della Legge n.385/80 in mancanza di un apposito provvedimento che la disponga. Riteneva dovuti poi gli interessi sull'importo medio fra la somma liquidata e quella corrispondente ai valori monetari del gennaio 1981. Calcolava infine l'indennità per l'occupazione legittima in base agli interessi legali sul valore в medio del bene determinato tra il valore relativo all'inizio dell'occupazione e quello relativo alla data di scadenza dell'occupazione stessa. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione il Comune di Crotone, deducendo quattro motivi di censura, illustrati anche con memoria. Resistono con controricorso i BB che eccepiscono l'illegittimità costituzionale dell'art. 5 bis comma 6 D.L. 333/92, come modificato dall'art. 1 comma 65 della Legge n. 549/95. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso il Comune di Crotone denuncia violazione dell'art. 1 comma 65 5 della Legge n.549/95, modificativo dell'art. 5 bis comma 6 del D.L. n.333/92, convertito con modificazioni nella Legge n. 359/92; degli artt. 1219, 1224, 1227 e 2043 C.C., in relazione all'art. 3 C.P.C. nonchè omessa, carente e 360 n. contraddittoria motivazione in relazione all'art. 360 n. 5 C.P.C.. Sostiene il ricorrente che, per effetto della disposizione di cui all'art. 1 comma 65 della Legge 549/95, anche il danno che la P.A. deve risarcire al privato, nel caso di "occupazione acquisitiva", deve essere calcolato facendo в riferimento ai medesimi criteri previsti per l'indennità di esproprio dall'art. 5 bis della Legge 359/92, con trasformazione dell'obbligazione risarcitoria da debito di valore in debito di valuta e con le inevitabili conseguenze circa l'esclusione della rivalutazione monetaria. Con il presente motivo, che richiama la disposizione di legge (art.1 comma 65 della Legge 28.12.1995 n.549 sostitutivo del comma 6 dell'art. 5 bis del D.L. n.333/92) entrata in vigore tra la e la pubblicazione dell'impugnata sentenza presentazione del ricorso in tema di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, viene chiesta l'applicazione dello "ius superveniens" nel 6 giudizio in corso. Tale nuovo quadro normativo di riferimento, che applica all'ipotesi di risarcimento del danno gli stessi criteri di calcolo previsti per la determinazione dell'indennità di espropriazione, è stato dichiarato però costituzionalmente illegittimo dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 369 del 2.11.1996 che ha ritenuto incompatibile con l'art. 3 della Cost. una tale equiparazione. Successivamente è intervenuta la Legge 28.12.1996 n.662 che 3all'art. comma 65 ha le due ipotesi, prevedendo espressamente distinto in caso di risarcimento del danno una maggiorazione del 10% rispetto all'importo determinabile con il criterio previsto dal richiamato art. 5 bis per l'indennità di espropriazione, escluso comunque l'abbattimento del 40%. In presenza di tale evoluzione legislativa e della richiesta del ricorrente di applicazione dei nuovi criteri, estesa nella discussione in udienza a detta ultima disposizione in materia, si impone un nuovo giudizio di merito che di tale criterio tenga conto nella determinazione del danno. ovviamente superata così ogni Rimane dedotta in relazione alla considerazione, 7 ཞ disposizione di legge dichiarata incostituzionale 1 comma 65 Legge 549/95), sulla natura di (art. debito di valuta di valore dell'obbligazione risarcitoria della P.A.. Assorbito deve ritenersi conseguentemente il secondo motivo d ricorso relativo alla liquidazione degli interessi, trattandosi di richiesta accessoria rispetto all'importo determinabile secondo i nuovi criteri e da esaminare quindi eventualmente а seguito della nuova liquidazione del danno. denuncia Con il terzo motivo il ricorrente violazione dell'art. 5 della Legge 29.7.1980 n. 385 determinazione del e dei principi in materia di nonchè omessa, risarcimento del danno contraddittoria e carente motivazione in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Lamenta il ricorrente l'erronea determinazione del valore del suolo occupato in quanto correlato alla scadenza del periodo di legittima occupazione del terreno, considerato quale momento acquisitivo del terreno non risultando provato che l'opera fossemedesimo, stata ultimata sin dal dicembre del 1976 e cioè prima della scadenza del periodo di occupazione legittima (gennaio 1981). Lamenta altresì che non 8 si sia tenuto conto della proroga prevista dalla Legge n.385/80. La censura è infondata. IL ricorrente condivide il principio, ormai consolidato e fatto proprio dalla Corte d'Appello, secondo cui, ai fini della determinazione del valore del bene, deve farsi riferimento al momento consumativo dell'illecito che coincide con la scadenza del periodo di occupazione legittima qualora l'opera sia stata ultimata precedentemente. Ne ha però contestato l'applicabilità sotto due distinti profili. Quanto al primo, relativo alla data (dicembre 1976) in cui a giudizio della Corte d'Appello è stata ultimata l'opera pubblica, trattasi di un accertamento nonin fatto, sindacabile in questa sede di legittimità e peraltro genericamente contestato dal ricorrente. Quanto al secondo, riguardante la proroga di un anno dei termini di cui al comma 2 dell'art. 20 della Legge n. 865/71 prevista dall'art. 5 della Legge n. 385 del 1980, purchè ancora in corso alla data di entrata in vigore della stessa legge, la Corte d'Appello si è richiamata al principio espresso da questa Corte a Sezioni Unite 9 AND (n.9726/93), secondo cui la proroga prevista da detta legge non può configurarsi come un effetto automatico ma deve essere disposta con apposito provvedimento contenente le ragioni che impongono il protrarsi della situazione di compressione del diritto del proprietario. In ordine a tale autorevole precedente, da cui non v'è motivo di discostarsi, il ricorrente non muove alcuna osservazione, limitandosi a sostenere l'automaticità della proroga, senza considerare però che, a differenza di altre disposizioni legislative di proroga dell'occupazione temporanea (D.L. 901/84 convertito con Legge n.42/85; D.L. 534/87 convertito con Legge n.47/88; Legge n.158/91; D.L. 474/87 convertito con Legge n. 12/88; ed ulteriori) che hanno fatto riferimento al termine in concreto fissato originariamente dall'autorità amministrativa dando luogo così ad un automatico prolungamento, la disposizione in esame ha previsto invece la proroga, entro nuovi limiti, del termine originariamente stabilito in astratto all'art. 20 della Legge n.865/71, attribuendo in tal modo alla P.A. solo il potere di applicare in concreto detta proroga con apposito provvedimento. La differenza fra le due ipotesi è quindi del 10 tutto evidente, così come evidente l'applicabilità al caso in esame del principio enunciato dalle Sezioni Unite con riferimento alla proroga prevista dall'art. 5 della Legge n. 385/80 in esame. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art. 20 della Legge n. 865/71 e dei principi in tema di determinazione dell'indennità di occupazione legittima;
degli artt. 1219, 1224, 2043 C.C. e delle norme in materia di liquidazione degli interessi nonchè omessa, contraddittoria e h carente motivazione in violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 C.P.C.. Sostiene che l'indennità per l'occupazione legittima di un terreno privato disposta con decreto d'urgenza deve essere liquidata ai sensi dell'art. 20 della Legge n. 865/71 "in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, ad un dodicesimo dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area da occupare". Sostiene pertanto l'erroneità della liquidazione operata dalla Corte d'Appello che ha fatto riferimento agli interessi calcolati sul valore venale medio dei terreni tra il momento in si realizzò 1'immissione in possesso ed il cui in cui ebbe termine il periodo di momento 11 occupazione legittima. casoin ogni Ritiene non condivisibile la liquidazione operata dai giudici d'appello che hanno preso come base di calcolo non il valore dei terreni al momento della cessazione dell'occupazione legittima ma, senza peraltro il valore medio tra fornire alcuna motivazione, all'inizio dell'occupazione e quello relativo alla data di scadenza quello relativo dell'occupazione stessa. censura essere accolta anche se per La deve motivi diversi da quelli esposti dal ricorrente. f A parte l'erroneo richiamo, operato in ricorso, all'art. 20 della Legge n.865/71 in quanto dichiarato da tempo costituzionalmente illegittimo dal giudice delle leggi (sent. n.5/80), sia pure trovando applicazione ancora alle parzialmente, di aree agricole legate. alla espropriazion realizzazione di opere pubbliche regionali ed interregionali, devesi rilevare che in ordine alla determinazione dell'indennità di occupazione, per la quale l'impugnata sentenza ha fatto riferimento medio bene fra quello relativo al valore del all'inizio dell'occupazione e quello relativo alla data di scadenza dell'occupazione stessa, sono nel frattempo intervenute le Sezioni Unite (n. 493/98). 12 Con tale autorevole decisione questa Corte ha ritenuto applicabile un criteriounico di determinazione, qualunque sia l'evento giuridico ablatorio del diritto di proprietà del privato sull'immobile, in dell'insediamento funzione di un'opera di pubblica utilità (cessione volontaria, espropriazione formale, occupazione acquisitiva), affermando che in ogni caso, e quindi anche nell'ipotesi di occupazione acquisitiva, l'indennità per l'occupazione legittima deve essere liquidata con riferimento ad un valore del bene da determinarsi secondo il medesimo criterio che Le dovrebbe essere adottato in base alla disciplina dell'indennità prevista per la liquidazione nell'ipotesi di espropriazione e non con riferimento al valore venale del bene. A tale principio, che ha composto un contrasto verificatosi nell'ambito delle sezioni semplici ed al quale questo Collegio aderisce, dovrà uniformarsi il giudice di rinvio, con la conseguenza che l'indennità di occupazione dovrà essere determinata nel caso in esame in base ad una percentuale per ciascun anno di occupazione, che al saggio degli interessi ben può corrispondere legali, dell'indennità che sarebbe dovuta per 13 calcolata secondo il l'espropriazione dell'area, dell'art. 5 bis del D.L. n.333/92, criterio convertito con modificazioni nella Legge n. 359/92, 250000 che sarebbe stato applicabile in caso di 80000 330000 espropriazione formale. Il quarto motivo deve essere quindi accolto. L'impugnata sentenza va pertanto cassata con rinvio, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro che farà applicazione in relazione al primo dello "ius superveniens", MAR anche sugli aspetti motivo con ogni conseguenza nonchè del accessori di cui al secondo motivo, determinazione nuovo principio relativo alla dell'indennità di occupazione di cui al quarto motivo.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il terzo motivo. Accoglie il quarto e, pronunciando sul primo motivo, cassa la sentenza impugnata rinvia anche pere le spese ad altra Sezione della Corte d'Appello di Catanzaro. da Dichiara assorbito il secondo motivo. Roma, 13.7.1998 Il Presidente Il Consigliere est. Алинов Решноми Mgo Depositato in Cancelleria IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Andrés Matchi oggi,