Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2012, n. 4493
CASS
Sentenza 17 ottobre 2012

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La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina configura un reato proprio che può essere commesso soltanto dal proprietario dell'edificio o dal non proprietario che, per legge o per convenzione, sia obbligato alla conservazione o alla vigilanza del medesimo, sicché non ne risponde il conduttore dell'appartamento sito nell'edificio in disfacimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità penale del locatore, che il conduttore si fosse offerto di eseguire i lavori necessari alla riattazione dell'immobile ancorché a spese del proprietario).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2012, n. 4493
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4493
    Data del deposito : 17 ottobre 2012

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