Sentenza 17 ottobre 2012
Massime • 1
La contravvenzione di omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina configura un reato proprio che può essere commesso soltanto dal proprietario dell'edificio o dal non proprietario che, per legge o per convenzione, sia obbligato alla conservazione o alla vigilanza del medesimo, sicché non ne risponde il conduttore dell'appartamento sito nell'edificio in disfacimento. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto irrilevante, ai fini dell'esclusione della responsabilità penale del locatore, che il conduttore si fosse offerto di eseguire i lavori necessari alla riattazione dell'immobile ancorché a spese del proprietario).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/10/2012, n. 4493 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4493 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo US - Presidente - del 17/10/2012
Dott. IZZO Fausto - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 1477
Dott. GRASSO US - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 25617/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET US, n. a Palermo il 1/5/1941;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo del 2/4/2012 (nr. 275/12);
udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Fausto Izzo;
udita la richiesta del P.G. dr. Aurelio Galasso, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
udito l'Avv. Agati Ottorino, in sostituzione dell'Avv. Lorenzo Marchese, per la parte civile, che ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Chiamato a rispondere dei reati di lesioni colpose in pregiudizio di Di AI IT e di omissione di lavori in edifici che minacciano rovina (art. 590 c.p., e art. 677 c.p., comma 3), TT US, con sentenza del giudice monocratico del Tribunale di Palermo del 12 luglio 2012, è stato ritenuto colpevole del reato di lesioni e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di 100,00 Euro di multa, nonché al risarcimento dei danni in favore della parte civile costituita, da liquidarsi in separato giudizio. Con la stessa sentenza è stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per il reato di cui all'art. 677 c.p., comma 3, perché estinto per prescrizione. Secondo l'accusa, condivisa dal giudice del merito, l'imputato, avendo omesso i lavori di ristrutturazione dell'edificio locato alla Di AI, aveva provocato la caduta dal soffitto del vano bagno di calcinacci che avevano colpito la stessa Di AI al braccio sinistro, provocandole lesioni giudicate guaribili in quattro giorni. Impugnata detta decisione dal TT, la Corte d'Appello di Palermo, con sentenza del 2 aprile 2012, ha confermato la sentenza di primo grado.
2. Avverso tale sentenza propone ricorso l'imputato, che deduce, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, in relazione all'art. 546, comma 1, lett. e), art. 192 cod. proc. pen. e artt. 43 e 590 cod. pen.. Sostiene il ricorrente che la corte territoriale avrebbe affermato la responsabilità dell'imputato sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dal difensore della stessa senza considerare gli elementi di prova favorevoli all'imputato e, in particolare, i contenziosi civili per la cessazione del rapporto di locazione e per l'inadempimento, da parte del conduttore, di alcuni oneri accessori e senza considerare che non vi era in atti prova certa della consapevolezza dello steso ricorrente delle condizioni di precarietà in cui versava l'immobile locato. A tale proposito il ricorrente segnala l'inattendibilità della persona offesa, laddove la stessa ha sostenuto di avere personalmente avvisato il locatore di tale condizione di precarietà in occasione del pagamento della pigione mensile, mentre era stato accertato che questo avveniva mediante consegna del relativo importo al difensore dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
3.1. Nel presente giudizio non è messa in discussione la circostanza del cedimento di parte del soffitto del vano bagno, ne' che la Di AI abbia riportato lesioni. È contestata invece la riconosciuta sussistenza della condotta colposa del TT.
In particolare l'imputato ha lamentato il vizio di motivazione laddove il giudice di merito ha ritenuto provata la sua consapevolezza del pericolo di crollo del soffitto del bagno. Va osservato su punto che il giudice di merito con coerente ed esaustiva motivazione, ha evidenziato come il pericolo fosse stato reso noto al proprietario dalla Di AI attraverso formali diffide versate in atti, dalle dichiarazioni del legale della donna e dalle stesse dichiarazione della vittima. Correttamente, pertanto, il giudice di merito, a fronte della pluralità delle fonti di prova ha valutato l'attendibilità delle dichiarazioni della teste-parte civili. Quanto alla valutata negligenza del comportamento del TT, va premesso che la consumazione del delitto di lesioni colpose è scaturita dalla condotta omissiva addebitata all'imputato di non avere svolto i lavori necessari ad evitare il pericolo della rovina: da qui la contestazione della contravvenzione di cui all'art.677 c.p. dichiarata prescritta. Ciò detto, va rammentato che questa
Corte di legittimità, in un caso analogo a quello per cui si procede, ha stabilito il principio che "... l'illecito di omissione dei lavori che minaccino rovina può essere commesso soltanto dal proprietario dell'edificio o dal non proprietario che, per legge o per convenzione, sia obbligato alla conservazione o alla vigilanza del medesimo. Ne consegue che il conduttore dell'appartamento sito nell'edificio non è destinatario, in quanto tale, del precetto di cui al citato articolo, atteso che, a norma dell'art. 1576 cod. civ., tutte le riparazioni necessarie per il mantenimento della cosa locata sono a carico del locatore e non già del conduttore e che costui ha solo l'onere, secondo quanto dispone l'art. 1583 stesso codice, di non opporsi alla loro esecuzione" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 41709 del 05/11/2002 Ud. (dep. 12/12/2002) Rv. 222950). Ne consegue da ciò la irrilevanza della circostanza che la persona offesa, quale conduttore, avesse minacciato, in caso di inadempimento all'obbligazione di effettuare la manutenzione, lo svolgimento in proprio dei lavori con spese a carico del locatore. Infatti la posizione di garanzia gravava sul TT ed egli non poteva sentirsi liberato da una mera minaccia legale del suo inquilino. Le censure del ricorrente, nel loro complesso, finiscono per esprimere solo un dissenso rispetto alla ricostruzione del fatto (operata in modo conforme dal giudice di primo e secondo grado) ed invitano ad una rilettura nel merito della vicenda, non consentita nel giudizio di legittimità, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata che regge al sindacato di legittimità, non apprezzandosi nelle argomentazioni proposte quei profili di macroscopica illogicità, che soli, potrebbero qui avere rilievo.
3.2. Va da ultimo osservato che il delitto per cui si procede non è prescritto. Infatti, tenuto conto della data del commesso reato (5/1/2005), la prescrizione ordinaria, comprensiva del periodo di interruzione, si maturava alla data del 5/7/2012. A ciò vanno aggiunti mesi 3 e giorni 15 di sospensione del corso del termine (per il rinvio di udienza dal 15/12/2009 al 30/3/2009), che hanno spostato la definitiva maturazione del termine alla data del 20/10/2012, posteriore alla pronuncia della presente sentenza. Al rigetto del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e delle spese sostenute dalla parte civile, che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla rifusione delle spese in favore della parte civile che liquida in complessivi Euro 2.500,00=, oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 ottobre 2012.
Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2013