Sentenza 16 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 16/05/2002, n. 7177 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7177 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
I 9 L 8 L 6 O B . E e N l , E a n 1 N e 8 O I p 9 Z 1 a A - 1 R m e T 1 t S - I s i 4 G REPUBBLICA ITALIANA s 2 E l . R a L IN NOME DE POROTO ITALIANO04 1 77702 A e D 3 h 2 c E i f . T i N T d E UPREMA DICASSA LA CORIE o R S m Oggetto A E SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19121/99 Dott. Antonio SAGGIO Consigliere Cron. 20118 Dott. Giammarco CAPPUCCIO Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Consigliere Ud. 19/12/01 Dott. Bruno SPAGNA MUSSO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENT ENZ A sul ricorso proposto da: COMUNE DI CIVITAVECCHIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ORTIGARA 10, presso lo studio DAVOLI FARRONATO, rappresentato e difeso dall'avvocato G. ANTONIO PALA, giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente -
contro
CC RE, elettivamente domiciliata in ROMA VIA VESPASIANO 17/A, presso l'avvocato ALBERTO OTTAVI, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO MOCCI, 2001 giusta delega in atti;
controricorrente 2585 -1-
contro
SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI;
- intimato avverso la sentenza n. 271/98 del Pretore di CIVITAVECCHIA, depositata 1'8/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2001 dal Consigliere Dott. Bruno SPAGNA MUSSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con ricorso ai sensi della 1. n. 689/81, notificato in data 24-6-1994, CC LA proponeva oppo- sizione avverso avviso di mora relativo a cartella esattoriale notificatole dal Comune di Civitavec- chia ed avente oggetto il pagamento di £ 130.720 a titolo di sanzioni amministrative. Affermava la ricorrente che mai in precedenza le era stato notificato verbale di contestazione in ordine a dette sanzioni. L'adito Pretore di Civitavecchia, costituitisi il Comune nonché il Servizio Riscossioni Tributi, con la sentenza in esame, in accoglimento del ricorso, dichiarava “nulla e inammissibile" l'esecuzione in danno dell'opponente, risultando la CC non essere il soggetto passivo dell'avviso di mora connesso alla cartella esattoriale in questione, riguardando quest'ultima altra persona fisica (CC IA). Ricorre per cassazione, con due motivi, ex art. 111 Cost., il Comune di Civitavecchia;
resiste con controricorso CC LA. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art. 23 della 1. n. 689/81, per non avere il Pretore pronunciato il dispositivo della sentenza al termine dell'udienza di discussione. Con il secondo motivo si sostiene la violazione dell'art. 112 c.p.c., e relativo difetto di motivazione, in ordine all'asserita mancanza della qualifica dell'opponente quale effettivo “soggetto passivo" della somma dovuta a titolo di sanzione. Il ricorso è inammissibile. R Deve, infatti, preliminarmente rilevarsi che, in base all'ormai consolidato indirizzo giurispruden- ziale di questa Corte (cfr. Cass. n. 562/2000 m.539393), in relazione ad una cartella esattoriale noti- ficata ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie, è ammissibile l'opposizione ex 1. n. 689/81 solo per le sanzioni non precedute dalla notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento. In caso contrario i rimedi esperibili attengono al processo esecutivo ed in particolare all'opposizione ex art. 615 c.p.c., per fatti estintivi eventualmente sopravvenuti rispetto alla formazione del titolo esecutivo o all'opposizione ex art. 617 c.p.c., in caso di deduzione di vizi riguardanti la regolarità formale della cartella esattoriale. Nel caso in questione risulta promossa da CC LA opposizione ad esecuzione esattoriale e su tale thema decidendum ha inteso pronunciarsi il Pretore, dichiarando appunto “nulla ed inammissi- bile l'esecuzione intrapresa per assoluta inesistenza del titolo nei confronti della ricorrente". Ne deriva che l'impugnazione proposta dal Comune che, tra l'altro, ha ammesso la notifica del ver- bale quale atto preliminare rispetto alla cartella esattoriale in oggetto (pur se nei confronti di sog- getto diverso), doveva essere proposta mediante appello al giudice dell'esecuzione e non mediante ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.. Risulta, infatti, evidente che comunque il giudizio ha avuto quale oggetto la validità e l'efficacia di un titolo esecutivo. Sussistono giusti motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese del presente giu- dizio.
P.Q.M.
le spese.La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa In Roma, il 19-12-2001 I 9 L L 8 O 6 e B l . a E L'estensoreBah Il Presidenteпити на N n e E , p N 1 O 8 a I 9 Z m 1 e A - t R 1 s i T 1 S s - I l 4 G a 2 E R . e h L A c i D f 3 i 2 E d T o . N T m E R S E A Geria Luisa Passinetti 16 MAG. 2002. IL CANCELLIERE