Sentenza 13 novembre 2012
Massime • 1
Il delitto di maltrattamenti in famiglia in danno del coniuge assorbe i reati di ingiuria, molestia ed atti persecutori anche in caso di separazione e di conseguente cessazione della convivenza, rimanendo integri i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale.
Commentario • 1
- 1. Il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi alla luce delle recenti riformeMarco Bertolo · https://www.filodiritto.com/ · 25 marzo 2014
1. Considerazioni introduttive 2. Il problema della collocazione topografica e il rebus del bene giuridico tutelato 3. Il soggetto attivo del reato di maltrattamenti 4. La condotta di maltrattamenti: un'analisi 5. La cosiddetta relazione qualificata tra soggetto attivo e vittima dei maltrattamenti 6. Rilievi sul versante soggettivo 7. Il comma 2 dell'articolo 572 del Codice Penale e la problematica della responsabilità dell'autore dei maltrattamenti in caso di suicidio della persona offesa 8. Rapporti con altri reati: brevissimi cenni 1. Considerazioni introduttive L'archetipo dei reati a danno delle fasce deboli è senza dubbio quello previsto dall'articolo 572 del Codice Penale, il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2012, n. 7369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7369 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/11/2012
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 1534
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI SALVO Emanuele - rel. Consigliere - N. 8992/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.B. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 421/2011 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 08/11/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. EMANUELE DI SALVO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Eduardo Vittorio SCARDACCIONE che ha concluso per l'annullamento senza rinvio in ordine al reato di calunnia con rideterminazione della relativa pena. RITENUTO IN FATTO
1. M..B. ricorre per cassazione, tramite il difensore, avverso la sentenza della Corte d'appello di Cagliari in data 8-11- 2011, con la quale è stata confermata la sentenza di primo grado emessa in data 10-11-2010 dal GUP del Tribunale di Cagliari, in ordine ai delitti di cui agli artt. 572, 81- 635 comma 2, artt. 81 424, 635, 81 - art. 612, comma 1 e 2, artt. 81 - 594 e 660, art. 81 - 610, art. 81- 570, artt. 368, 612 bis c.p., commessi in danno di S.L. , dapprima, relativamente al reato di maltrattamenti, nel periodo in cui i coniugi vivevano insieme (fra il 1 ottobre 2005 e il 7-3-2008);
e poi, relativamente agli altri reati, nel periodo successivo alla separazione, fino al momento in cui venne adottata, nei confronti del M. , la misura cautelare della custodia in carcere.
2. Il ricorrente deduce , con il primo motivo, violazione degli artt.51 e 368 c.p., delitto contestato all'imputato perché, presentando denuncia presso la Stazione Carabinieri di Cagliari Sant'Avendrace nei confronti di S.L. , la incolpava falsamente del reato di calunnia, pur sapendola innocente, in Cagliari il 4-7-08. Il ricorrente afferma che erroneamente la Corte d'appello non ha ravvisato la scriminante di cui all'art. 51 c.p., poiché, così come è scriminata la condotta dell'imputato che accusi di falsa testimonianza i testi a suo carico, così deve essere scriminata la condotta dell'imputato che accusi la persona offesa di aver mosso false incolpazioni nei suoi confronti. La condotta del M. rientra pertanto nel diritto di difesa, essendosi egli limitato a confutare le accuse a lui rivolte dalla S. , dichiarando davanti ai Carabinieri che queste ultime erano infondate e formalizzando tale asserto in una denuncia-querela.
2.1. Con il secondo motivo, viene dedotta violazione degli artt. 612 bis, 660, 594, 572 c.p.. In forza della clausola di sussidiarietà di cui all'art. 612 bis c.p., quest'ultimo reato deve considerarsi assorbito nel delitto di maltrattamenti. Così anche i reati di cui agli artt. 594 e 660 c.p., poiché non vi è stato un momento in cui i maltrattamenti siano cessati e siano iniziate le condotte di minaccia, ingiuria, percosse, poi confluite, dopo l'introduzione nell'ordinamento del reato di stalking, in quest'ultimo delitto ma la condotta criminosa si è snodata, senza soluzione di continuità, dall'ottobre 2005 al marzo 2010, dando luogo ad un unico reato di maltrattamenti. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il primo motivo è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, che, se è vero che le dichiarazioni rese dall'imputato, nell'ambito del procedimento penale a suo carico, costituiscono, in linea di principio, estrinsecazione del diritto di difesa, è altresì vero che l'animus defendendi non esclude la calunnia ove l'agente non si limiti a contestare i fatti attribuitigli ma finisca con l'incolpare persone che egli sa innocenti. Quindi l'imputato può, nel corso del procedimento penale a suo carico, certamente negare, anche mentendo, la verità di fatti a lui sfavorevoli, integrando tale comportamento legittimo esercizio del diritto di difesa, che si sottrae alla sfera di punibilità ex art. 51 c.p.. Ma, ove l'imputato assuma una condotta processuale non strettamente funzionale alla confutazione delle accuse rivoltegli e valichi il confine entro il quale può estrinsecarsi il diritto di difesa, superando ogni regola di proporzionalità, fino al punto di coinvolgere altre persone, che sa innocenti, determinando così il pericolo dell'inizio di un'indagine penale a loro carico, si rimane al di fuori dell'esercizio corretto del diritto di difesa e la detta condotta integra il reato di calunnia (Cass. Sez. 6^, 9-6-10 n. 35154 , in Guida al dir., 2010, 48, 55). Dunque l'imputato, allorché assuma iniziative volte a riversare sull'accusatore, pur conoscendone l'innocenza, specifiche accuse e ne derivi la possibilità dell'inizio di un procedimento penale, non può invocare la scriminante dell'esercizio del diritto di difesa e ricorrono invece tutti gli elementi costitutivi del delitto di calunnia (Cass., Sez. 6^, 27-4 -95, Tonolo, Giust. pen., 1996, 2^, 53, m. 15). Nel caso in disamina, la presentazione di una denuncia nei confronti della moglie, con esplicita formulazione di un'incolpazione inveridica nei confronti di quest'ultima, eccede l'ambito del diritto di difesa, collocandosi decisamente nell'area della rilevanza penale. Correttamente, al riguardo, la Corte d'appello sottolinea come tale iniziativa travalichi il rapporto funzionale tra la confutazione dell'imputazione e la condotta tenuta dall'imputato e come quest'ultima, estrinsecandosi attraverso un autonomo atto di denuncia ,avulso dal contesto dell'indagine preliminare che lo coinvolgeva, integri gli estremi del reato di calunnia.
4. Il secondo motivo è fondato. Effettivamente, non è possibile ravvisare profili di alterità di tale spessore da giustificare il mutamento del nomen iuris fra le condotte contestate al capo A) e quelle di cui ai capi F) ed L). Queste ultime costituiscono, in sostanza, ulteriori profili di esplicazione di un medesimo atteggiarsi della volontà dell'imputato, che ha proseguito nel comportamento vessatorio nei confronti della moglie, pur dopo la cessazione della convivenza. Nè tale ultima circostanza può considerarsi idonea a tracciare un discrimen tra l'area di operatività della fattispecie astratta di cui all'art. 572 c.p. e quella delle ipotesi criminose di cui agli artt. 660, 594 e 612 bis c.p., poiché, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale,
la cessazione del rapporto di convivenza, ad esempio a seguito di separazione legale o di fatto, non influisce sulla sussistenza del reato di maltrattamenti, rimanendo integri, anche in tal caso, i doveri di rispetto reciproco, di assistenza morale e materiale e di solidarietà che nascono dal rapporto coniugale. Ciò si desume dalla lettera della norma, che, nella formulazione antecedente alle modifiche introdotte con L. 1 ottobre 2012 n. 172, punisce la condotta di chi sottoponga a maltrattamenti una persona della famiglia,senza richiedere che il vincolo familiare si accompagni necessariamente ad un rapporto di convivenza o di coabitazione (Cass. Sez. 6^, 1-2-1999, Valente, Guida al dir. 1999, n. 30, 112; Cass. Sez. 6^ 22-9-2003 n. 49109 , Cass. pen. 2005, 62). E questo principio è stato specificamente affermato anche in relazione al caso di sistematici atti di percosse, ingiurie, minacce e molestie, da parte del marito, nei confronti della moglie separata (Cass. Sez. 6^, 27-6- 08, n. 34151 , Foro it. 2008,11, 546). Dunque laddove l'agente, come nel caso in disamina, perseveri nelle condotte integranti il reato di maltrattamenti, dopo la cessazione della convivenza, senza alcuno iato cronologico, si verifica una protrazione dell'arco temporale di esplicazione del reato di cui all'art. 572 c.p.. 5. I reati di cui ai capi F) e L) sono pertanto da considerarsi assorbiti nel reato di cui al capo A), onde, relativamente ad essi, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio. La pena va pertanto rideterminata, eliminando l'aumento di pena effettuato per i capi F (mesi 4, come risulta dalla sentenza di primo grado, e non mesi due, come, per mero errore materiale, è stato indicato nella sentenza d'appello) ed L (anni uno e mesi 4). Si perviene così ad una pena di anni 5 e mesi 4, ridotta, per il rito, ad anni 3, mesi 6 e giorni 20 di reclusione. Nel resto, il ricorso va rigettato siccome infondato.
P.Q.M.
ANNULLA SENZA RINVIO LA SENTENZA IMPUGNATA LIMITATAMENTE Al REATI DI CUI Al CAPI F) ED L), IN QUANTO ASSORBITI NEL REATO DI CUI AL CAPO A). RIDETERMINA LA PENA RESIDUA IN ANNI TRE, MESI 6 E GIORNI VENTI DI RECLUSIONE.
RIGETTA NEL RESTO IL RICORSO.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 14 febbraio 2013