Sentenza 19 luglio 2017
Massime • 2
Il reato, a forma vincolata, di trasporto di oli minerali senza certificato di provenienza, previsto dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, consiste nel trasporto dei prodotti petroliferi senza la prescritta documentazione o con documentazione irregolare e differisce dall'illecito amministrativo, di cui al comma secondo della citata disposizione, in quanto quest'ultimo è configurabile unicamente nel caso in cui venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta.
Per integrare il reato di sottrazione al pagamento dell'accisa sui carburanti, previsto dall'art. 40, comma 1, lett. b), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, è sufficiente che la sottrazione si attui «con qualsiasi mezzo», non essendo necessario che la condotta sia realizzata mediante particolari artifizi, accorgimenti o macchinazioni. (Nella specie, la Corte ha confermato il sequestro preventivo di un rimorchio contenente 135 litri di gasolio da riscaldamento, che il ricorrente aveva condotto attraverso un varco doganale percorrendo la corsia riservata ai veicoli "vuoti", dichiarando di non trasportare generi soggetti ad imposta).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2017, n. 39090 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39090 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2017 |
Testo completo
39090-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n.рев - Presidente - Silvio Amoresano sez. CC 19/07/2017- Vito Di Nicola - Relatore - Donatella Galterio R.G.N. 8416/2017 Claudio Cerroni Andrea Gentili ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da UZ OV, nato a [...] il [...] avverso la ordinanza del 11-01-2017 del tribunale della libertà di Varese;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
lette le conclusioni del Procuratore Generale che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. OV ZI ricorre per cassazione impugnando l'ordinanza indicata in epigrafe nella parte in cui il tribunale del riesame di Varese ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso per il reato di cui all'articolo 40, comma 1, lettere b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 con riferimento ad un rimorchio contenente 135 litri di gasolio rosso da riscaldamento, non dichiarato.
2. Per l'annullamento dell'impugnata ordinanza il ricorrente, tramite i difensori di fiducia, solleva due motivi di impugnazione, qui enunciati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
2.1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione di norme penali e processuali con riferimento agli articoli 125, comma 3, e 325, comma 1, del codice di procedura penale nonché sull'esatta qualificazione giuridica del fatto (articolo 606, comma 1, lettere b) e c) del codice di procedura penale). va Assume come l'infrazione contestatagli (relativa alla circostanza della presenza nel rimorchio del proprio autotreno di 135 | di prodotto energetico, rinvenuto mentre egli impegnava, al valico doganale di Gaggiolo, la corsia di transito dedicata ai trasporti cosiddetti "vuoti" e, quando fermato, di aver confermato a voce la relativa circostanza successivamente smentita dalla verifica effettuata che evidenziava la presenza di 135 | di gasolio non "scortati" da alcun documento) integrasse la violazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 504 del 1995 non già quella di cui all'articolo 40, comma 1, lettere b) del medesimo decreto. Sostiene di aver eccepito, in sede di riesame, come il fatto storico, attenendo ad una irregolarità nella circolazione (l'aver cioè trasportato prodotti energetici senza una specifica documentazione prevista in relazione all'imposta dovuta), integrasse un mero illecito amministrativo ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 504 del 1995 e che un'attenta lettura di tale norma, unitamente all'articolo 6 del medesimo decreto, convaliderebbe l'impostazione difensiva, cosicché il comportamento del ricorrente non assumeva alcuna rilevanza penale atteso che il quantitativo rinvenuto sul rimorchio costituiva residuo del trasporto che venne eseguito e di cui al documento sequestrato dalla polizia giudiziaria. Lamenta, a questo proposito, l'omessa motivazione del tribunale del riesame che sarebbe incorso nella violazione di legge denunciata sia con riferimento all'omessa motivazione su un punto decisivo e sia per aver sussunto il fatto 2 nell'ambito della fattispecie incriminatrice prevista dall'articolo 40, comma 1, lettere b), del decreto legislativo 504 del 1995 e non già in quella, penalmente irrilevante, di cui all'articolo 49 del medesimo decreto.
2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l'erronea applicazione di norme penali e processuali con riferimento agli articoli 125, comma 3, e 325, comma 1, del codice di procedura penale nonché sulla confisca degli automezzi (articolo 606, comma 1, lettere b) e c) del codice di procedura penale). Osserva che la violazione dell'articolo 49 del decreto legislativo 504 del 1995 non consente la confisca e, in ogni caso, il sequestro, al fine di confisca, rimorchio non sarebbe consentito neppure ai sensi dell'articolo 40 del medesimo decreto in quanto il mezzo sequestrato non era teleologicamente preordinato alla commissione del reato, circostanza decisiva sulla quale il tribunale del riesame avrebbe solo apparentemente motivato, omettendo pertanto la necessaria motivazione in proposito. CONSIDERATO IN DIRITTO van 1. Il ricorso non è fondato.
2. Occorre preliminarmente chiarire che, in tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, perché, in tema di ricorso per cassazione avverso le ordinanze cautelari reali, l'articolo 325, comma 1, del codice di procedura penale espressamente ammette, a differenza dell'articolo 311, comma 1, del codice di procedura penale in materia ricorso per cassazione avverso le ordinanze cautelari personali, il gravame esclusivamente per "violazione di legge", dovendo intendersi con tale locuzione gli "errores in iudicando" o quelli "in procedendo", con esclusione, quindi, dei vizi della motivazione (articolo 606, comma 1, lettera e), del codice di procedura penale), fatta eccezione per il vizio di mancanza assoluta della motivazione e cioè di quel vizio così radicale da comportare la nullità del provvedimento impugnato, vizio che ricorre quando l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento gravato sia del tutto mancante o comunque apparente perché assolutamente privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692), così da rientrare nel vizio di violazione di legge di cui all'articolo 606, comma 1, lettera c), del codice di procedura penale sotto il profilo dell'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità (articolo 125, comma 3, del codice di procedura penale). 3 Sebbene il ricorrente, sia in relazione al primo che al secondo motivo di ricorso, costruisca formalmente il vizio di motivazione come violazione della legge processuale, sostanzialmente la doglianza, sia in punto di qualificazione giuridica (segnatamente alle pagine 5 e dell'ordinanza impugnata) che in punto di confisca (segnatamente alle pagine 6 e 7 dell'ordinanza impugnata), mira a contrastare presunti vizi di un esistente e valido apparato argomentativo, peraltro strutturato secondo criteri di logicità e in maniera ampiamente congrua rispetto alla natura del provvedimento richiesto, sicché le censure, sotto tale aspetto, sono del tutto inammissibili perché non consentite nel giudizio di legittimità.
3. Tanto chiarito, passando alla trattazione del primo motivo di impugnazione con il quale il ricorrente lamenta la violazione di legge per erronea qualificazione giuridica del fatto, va ricordato che la fattispecie penale incriminatrice è costruita nel senso di ancorare il modello legale di reato (articolo 40, comma 1, lettera b), decreto legislativo 504 del 1995) a note di disvalore tracciate dal fatto di chi "sottrae con qualsiasi mezzo i prodotti energetici, va compreso il gas naturale, all'accertamento o al pagamento dell'accisa". Nel caso in esame, come opportunamente e correttamente il procuratore Generale non ha mancato di sottolineare nella requisitoria scritta, la condotta oggetto della imputazione provvisoria risulta compiutamente e pacificamente individuata, come lo stesso ricorrente ammette, nell'essere l'indagato entrato nella dogana di Gaggiolo, percorrendo con il proprio automezzo (matrice e rimorchio) la corsia dei veicoli vuoti e dichiarando di non trasportare alcunché, nonostante avesse a bordo, in fondo al serbatoio del rimorchio, 135 litri di gasolio rosso da riscaldamento. Siccome la condotta punibile si identifica nell'uso da parte dell'agente di "qualsiasi mezzo" che sia idoneo a sottrarre il prodotto energetico all'accertamento o al pagamento dell'accise e che sia adoperato per lo scopo anzidetto, integra l'elemento materiale del reato la condotta di chi, con il proprio automezzo (matrice e rimorchio), intraprenda, al varco doganale, la corsia dei veicoli vuoti, adibita a quelli non destinati al trasporto di generi soggetti ad imposta, e, per di più, dichiarando di non trasportare i predetti generi, posto che, ai fini dell'integrazione del modello legale di reato, mentre è sufficiente che la sottrazione si attui "con qualsiasi mezzo", non è invece necessario che la condotta di sottrazione si attui con particolari artifizi, accorgimenti o macchinazioni, non essenziali al concetto espresso nella norma penale e agli interessi erariali che l'incriminazione mira a tutelare. Viceversa, l'illecito amministrativo di cui all'articolo 49 del decreto legislativo 504 del 1995 presuppone una mera irregolarità nella circolazione dei prodotti trasportati, peraltro, a determinate condizioni perché il d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, prevede che: "1. I prodotti sottoposti ad accisa, anche se destinati ad usi esenti od agevolati, ad esclusione del vino e delle bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra, trasportati senza la specifica documentazione prevista in relazione a detta imposta, ovvero con documento falso od alterato o che non consente di individuare i soggetti interessati all'operazione di trasporto, la merce o la quantità effettivamente trasportata, si presumono di illecita provenienza. In tali casi si applicano al trasportatore ed allo speditore le pene previste per la sottrazione del prodotto all'accertamento o al pagamento dell'imposta.
2. Nei casi di cui al comma 1, se viene dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da Euro 516,00 ad Euro 3.098,00...". Alla stregua di tali disposizioni, deve rilevarsi che il reato di cui al d.lgs. 26 van ottobre 1995, n. 504, art. 49, è a forma vincolata e consiste nel trasporto dei prescritta documentazione ovvero con prodotti petroliferi senza la violazione del completo sistema di documentazione irregolare, in documentazione che segue tali prodotti dal momento dell'ingresso nel territorio dello Stato o dal momento dell'estrazione dalla fabbrica sino al momento del consumo. L'interesse tutelato è il controllo su tutti i movimenti dei prodotti petroliferi (Sez. 3, n. 22024 del 21/04/2010, Russo, Rv. 247624). Nella fattispecie in esame, contrariamente a quanto si assume in ricorso, legittimamente non è stato applicato il disposto di cui all'anzidetto art. 49, comma 2, perché l'agente, oltre a circolare con un carico irregolare, ha realizzato una condotta diretta a sottrarre il prodotto all'accertamento e al pagamento dell'imposta.
4. Anche il secondo motivo non è fondato. L'articolo 44 del decreto legislativo 504 del 1995, che disciplina la confisca dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli articoli 40,41 e 43, richiama espressamente le disposizioni legislative vigenti in materia doganale, rendendo obbligatoria la confisca delle cose indicate nell'articolo 44 alle stesse condizioni previste dall'articolo 301 d.p.r. n. 43 del 1973, che contempla la confisca del mezzo utilizzato per commettere il contrabbando, anche a prescindere dall'apporto ad esso di modifiche strutturali e stabili, finalizzate all'occultamento della merce e dalla stessa occasionalità della relativa illecita utilizzazione, con la conseguenza che, anche in deroga alla previsione generale di cui all'articolo 240 del codice penale ed anche nel caso in cui l'imputato sia stato prosciolto o assolto per cause che non incidono sulla 5 materialità del fatto, deve essere sempre disposta la confisca dei prodotti, delle materie prime e dei mezzi comunque utilizzati che servirono o furono destinati a commettere il reato di sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici, previsto dall'art. 40, D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 (Sez. 3, n. 25887 del 26/05/2010, Petrol Service Srl, Rv. 248057).
5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/07/2017 Il Consigliere estensore Il Presidente Vito Di Nicola Silvio Amoresano hiodiwara DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 AGO 2017 VIL DANCE RE 6