Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2017, n. 39090
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Sentenza 19 luglio 2017

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Il reato, a forma vincolata, di trasporto di oli minerali senza certificato di provenienza, previsto dall'art. 49, comma 1, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, consiste nel trasporto dei prodotti petroliferi senza la prescritta documentazione o con documentazione irregolare e differisce dall'illecito amministrativo, di cui al comma secondo della citata disposizione, in quanto quest'ultimo è configurabile unicamente nel caso in cui venga dimostrata la legittima provenienza dei prodotti ed il regolare assolvimento dell'imposta.

Per integrare il reato di sottrazione al pagamento dell'accisa sui carburanti, previsto dall'art. 40, comma 1, lett. b), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, è sufficiente che la sottrazione si attui «con qualsiasi mezzo», non essendo necessario che la condotta sia realizzata mediante particolari artifizi, accorgimenti o macchinazioni. (Nella specie, la Corte ha confermato il sequestro preventivo di un rimorchio contenente 135 litri di gasolio da riscaldamento, che il ricorrente aveva condotto attraverso un varco doganale percorrendo la corsia riservata ai veicoli "vuoti", dichiarando di non trasportare generi soggetti ad imposta).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 19/07/2017, n. 39090
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 39090
    Data del deposito : 19 luglio 2017

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