Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2013, n. 90
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Sentenza 12 dicembre 2013

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In relazione al delitto di falsa testimonianza commesso dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come testimone in dibattimento sulle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari, neghi di aver sottoscritto il relativo verbale, non è applicabile l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., in quanto la garanzia della non punibilità copre unicamente il contenuto dichiarativo idoneo a determinare un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore e non può estendersi al contenuto delle altre dichiarazioni riferite a dati di fatto obiettivi quali l'intervenuta sottoscrizione del verbale di sommarie informazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che si connota di falsità la dichiarazione del testimone che neghi di aver sottoscritto il verbale di sommarie informazioni testimoniali, senza dedurne la contraffazione o la falsità ideologica, sicchè tale verbale, a seguito di contestazioni, è utilizzabile per la prova dell'obiettivo fatto storico).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2013, n. 90
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 90
    Data del deposito : 12 dicembre 2013

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