Sentenza 12 dicembre 2013
Massime • 1
In relazione al delitto di falsa testimonianza commesso dall'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come testimone in dibattimento sulle sommarie informazioni rese nel corso delle indagini preliminari, neghi di aver sottoscritto il relativo verbale, non è applicabile l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen., in quanto la garanzia della non punibilità copre unicamente il contenuto dichiarativo idoneo a determinare un grave ed inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore e non può estendersi al contenuto delle altre dichiarazioni riferite a dati di fatto obiettivi quali l'intervenuta sottoscrizione del verbale di sommarie informazioni. (In motivazione la Corte ha precisato che si connota di falsità la dichiarazione del testimone che neghi di aver sottoscritto il verbale di sommarie informazioni testimoniali, senza dedurne la contraffazione o la falsità ideologica, sicchè tale verbale, a seguito di contestazioni, è utilizzabile per la prova dell'obiettivo fatto storico).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/12/2013, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 12/12/2013
Dott. LEO Guglielmo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1917
Dott. DI STEFANO Pierluigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VILLONI Orlando - rel. Consigliere - N. 32085/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. DI EO, n. Novara 26.2.1975;
avverso la sentenza Corte di Appello di Milano del 05/07/2012;
esaminati gli atti e letti il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Villoni Orlando;
udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto P.G. Dott. Riello L. che ha concluso per rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con atto depositato il 5/12/2012 il difensore di DI EO ha proposto ricorso avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Milano del 05/07/2012 di conferma di quella pronunziata dal GIP Tribunale di Vigevano il 21/09/2007, che l'aveva condannata alla pena di dieci mesi e venti giorni di reclusione,
condizionalmente sospesa, per il reato di falsa testimonianza di cui all'art. 372 c.p., contestatole per avere, deponendo come testimone dinanzi al Tribunale di Vigevano in data 4 luglio 2006, negato di avere sottoscritto il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese a militari della locale Compagnia Carabinieri in data 27 giugno 2001, nonché di avere reso le dichiarazioni ivi riportate circa la pregressa conoscenza di tre persone nominativamente indicate e del loro coinvolgimento in un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di un bar sito in località Cassolnovo.
2. Sono stati prospettati due motivi di censura ed in particolare:
a) insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione all'art. 384 c.p. per avere la Corte territoriale erroneamente ritenuto inapplicabile l'esimente ivi prevista, non essendovi dubbio che il tenore delle circostanze su cui la ricorrente era chiamata a deporre fossero tali, in ragione della risposta che ne fosse seguita, da arrecare inevitabile nocumento al suo onore ed alla sua reputazione, considerato che all'epoca dei fatti la DI era assuntrice di cocaina e proprio per questo motivo aveva avuto modo di conoscere le persone successivamente accusate di avere avviato l'attività di spaccio di sostanze stupefacenti;
b) omessa e/o insufficiente motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio riservato all'imputata, i giudici di appello essendosi limitati a confermare quello individuato dal giudice di prime cure dedicandovi due sole righe del provvedimento impugnato. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per i motivi di seguito esposti.
3.1 Con riferimento al primo motivo, secondo la giurisprudenza assolutamente prevalente di questa sezione in tema di falsa testimonianza o favoreggiamento, l'esimente di cui all'art. 384 c.p. è configurabile a favore della persona che si è determinata a negare falsamente lo acquisto ed il consumo di sostanze stupefacenti, in considerazione del rischio di un grave ed inevitabile nocumento nell'onore o nella libertà derivante dall'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni amministrative previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75 (Cass. sez. 6, n. 10401 del 07/02/2008, Bevilacqua,
Rv. 239086; sez. 6, n. 7757 del 23/01/2002, Degrassi e altri, Rv. 22154; sez. 6, n. 37013 del 14/05/2003, Venneri, Rv. 227003; sez. 6, n. 19384 del 07/02/2005, Massafra, Rv. 232121; sez. 6, n. 10915 del 07/02/2006, Strada e altro, Rv. 233732). Con sentenza n. 21832 del 22/02/2007, Morea, Rv. 236371 le Sezioni Unite hanno poi precisato che "È configurabile il delitto di favoreggiamento nei confronti dell'acquirente di modiche quantità di sostanza stupefacente per uso personale che, sentito come persona informata dei fatti, si rifiuti di fornire alla P.G. informazioni sulle persone da cui ha ricevuto la droga, ferma restando, in tale ipotesi, l'applicabilità dell'esimente prevista dall'art. 384 c.p., comma 1, se, in concreto, le informazioni richieste possano determinare un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore, che consiste anche nell'applicazione delle misure previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75". Nella specie, infatti, la Corte ha escluso che in concreto sussistessero i presupposti di applicazione dell'esimente, atteso che non poteva verificarsi un danno per l'onore, avendo già al momento dei fatti l'imputato riportato due condanne, di cui una specifica, e posto che, quanto al grave nocumento per la libertà, non risultava fornita alcuna allegazione specifica da parte del ricorrente circa il pericolo di una grave compromissione della normale situazione esistenziale e lavorativa a seguito dell'applicazione delle misure previste dal cit. cit. D.P.R. art. 75.
Come è dato rilevare dall'analisi dei citati arresti giurisprudenziali, condizione per l'applicazione dell'esimente è, tuttavia, che l'oggetto delle dichiarazioni o della deposizione verta esclusivamente sull'acquisto a fine di consumo di modiche quantità di sostanze stupefacenti a fini di consumo personale, non essendovi altrimenti motivo per non riaffermare la piena operatività del disposto dell'art. 372 c.p. che punisce l'affermazione del falso e la negazione del vero ovvero la reticenza in ordine a quanto il testimone sa intorno ai fatti sui quali è interrogato. Va, infatti, ricordato che nel caso di specie la contestazione mossa alla ricorrente è di avere negato di avere sottoscritto, deponendo come testimone dinanzi al Tribunale di Vigevano in data 4 luglio 2006, il verbale di sommarie informazioni testimoniali rese a militari della locale Compagnia Carabinieri in data 27 giugno 2001, nonché di avere reso le dichiarazioni ivi riportate circa la pregressa conoscenza di tre persone (CH ND, CH BR e OL RA) coinvolte in un'attività di spaccio di sostanze stupefacenti nei pressi di un bar sito in località Cassolnovo.
Se è dunque pacifico che, nel corso della deposizione - come anche ricordato in motivazione dalla Corte territoriale - la ricorrente ha negato di avere effettuato acquisti di sostanze stupefacenti dalle anzidette persone, configurando le condizioni per l'applicazione in proprio favore (anche in quanto persona incensurata) dell'esimente dell'art. 384 c.p., la garanzia della non punibilità non poteva estendersi al contenuto delle altre dichiarazioni inerenti dati di fatto assolutamente non incidenti, neppure in linea astratta, su profili di onorabilità della propria reputazione, specie con riguardo al dato assolutamente pacifico dell'intervenuta sottoscrizione del verbale di sommarie informazioni testimoniali dinanzi a militari della Compagnia Carabinieri di Vigevano il giorno 27 giugno del 2001, costituente per l'appunto oggetto specifico della contestazione mossale.
Non si tratta, invero, di affermare la prevalenza delle dichiarazioni rese in sede di sommarie informazioni testimoniali rispetto a quelle fornite dinanzi al giudice in qualità di testimone, poiché ciò comporterebbe la pratica abrogazione del disposto dell'art. 500 c.p.p., comma 2, a mente del quale le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari e lette per le contestazioni possono essere valutate solo ai fini della credibilità del teste. Diversa è, però, la situazione quando l'atto processuale (verbale) contenente le sommarie informazioni testimoniali venga assunto (a seguito di contestazioni) quale obiettivo fatto storico, in ordine al quale la dichiarazione del testimone che neghi di averlo sottoscritto, senza dedurne al contempo la totale contraffazione o la vera e propria falsità ideologica, viene a colorarsi di un obiettivo connotato di falsità, tant'è che proprio in un caso analogo la giurisprudenza di questa sezione ha ammesso la ritualità della relativa acquisizione al fascicolo del dibattimento quale prova storica del fatto che le dichiarazioni erano state effettivamente rese (Cass. sez. 6, sent. n. 43193 del 30/09/2004, Floridia, Rv. 230501).
3.2 Con riguardo al secondo motivo, vale osservare che in maniera adeguata alla specificità del caso, i giudici di merito hanno motivato per il carattere congruo della pena, insuscettibile, secondo una valutazione discrezionale come tale non censurabile in sede di legittimità, di ulteriori attenuazioni rispetto a quelle praticate dal giudice di primo grado.
4. Al rigetto del ricorso consegue, come per legge, la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 3 gennaio 2014