Sentenza 26 gennaio 2004
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/01/2004, n. 1290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1290 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SACCUCCI Bruno - Presidente -
Dott. MAGNO Giuseppe V. A. - rel. Consigliere -
Dott. FALCONE Giuseppe - Consigliere -
Dott. DEL CORE Sergio - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Ministero delle finanze, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege.
- ricorrente -
contro
Monplast s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., Sig. AM OR, elettivamente domiciliata in Roma, via Donatello n. 71, presso l'Avvocato Valeria Mazzarelli che la rappresenta e difende, con l'Avvocato Leonardo Mangione, per procura speciale in calce al controricorso.
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 216/1998 della Corte d'appello di Trieste, depositata il 7.5.1998. Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 29.9.2003 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Vito Antonio Magno;
Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso chiedendo che la corte, in Camera di consiglio, rigetti il ricorso in quanto inammissibile per mancanza dell'esposizione sommaria dei fatti e per intervenuto giudicato e, comunque, manifestamente infondato, con le conseguenze di legge.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Dagli atti - e, in particolare, dal controricorso e dalla sentenza impugnata - si rileva che la Monplast s.r.l., corrente in Montereale Valcellina ( PN ), chiese ed ottenne dal presidente del tribunale di Trieste ingiunzione a carico del ministero delle finanze per il rimborso della somma di Lire 19.500.000 - oltre interessi e spese -, pagata a titolo di tassa di concessione governativa per il rinnovo annuale dell'iscrizione della società nel registro delle imprese, per gli anni dal 1985 al 1992, deducendo che il pagamento non era dovuto, per contrasto della normativa nazionale con l'articolo 10 della direttiva comunitaria n. 335 del 17 luglio 1969, come riconosciuto dalla corte di giustizia CEE con sentenza 20.4.1993. L'opposizione proposta dall'amministrazione finanziaria - per asserite inammissibilità della procedura monitoria, incompetenza territoriale del giudice adito, intervenuta decadenza dal diritto al rimborso ed infondatezza nel merito della domanda - fu parzialmente accolta dal tribunale di Trieste che, con sentenza 23.9.1996, revocato il decreto ingiuntivo opposto, condannò il ministero delle finanze a pagare alla contribuente la somma di Lire 15.300.000, riferita agli esercizi 1988-1992, con gl'interessi legali dalla domanda al saldo.
Avverso tale sentenza, l'amministrazione delle finanze interpose appello, riproponendo le eccezioni d'incompetenza territoriale, d'improponibilità della domanda e di decadenza dal diritto al rimborso e deducendo, nel merito, l'infondatezza della domanda stessa oltre che l'eccessiva quantificazione delle spese di lite. Anche la Monplast s.r.l. interpose appello per chiedere, in via principale, la condanna dell'amministrazione al rimborso di parte delle somme pagate per tassa di concessione governativa relativamente agli anni 1985-1988, escluse dal primo giudice, e, in via subordinata, il rimborso delle somme pagate per il 1988, in quanto la relativa domanda risultava prodotta entro il termine triennale di decadenza.
All'atto di precisare le conclusioni, l'appellante amministrazione rinunziò espressamente a tutte le censure mosse, salvo quella concernente la presunta decadenza dal diritto al rimborso. Quindi la Corte d'appello di Trieste, con sentenza depositata il 7.5.1998, accogliendo parzialmente il gravame proposto dalla società, condannò l'amministrazione a restituire la somma di Lire 16.500.000, con gl'interessi legali di mora dal 2.7.1991, confermando nel resto la sentenza impugnata, e compensò integralmente fra le parti le spese del grado.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso, tempestivamente notificato e depositato, il ministero delle finanze formulando due motivi, cui resiste la MONPLAST s.r.l. mediante controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Si deve preliminarmente rilevare, in conformità alla richiesta dal pubblico ministero, la totale mancanza nel ricorso dell'esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesta a pena d'inammissibilità dall'articolo 366, primo comma, n. 3, c.p.c.. Il ricorso peraltro non contiene - ne' nella parte destinata all'esposizione dei motivi ne' in seguito -, al fine del soddisfacimento concreto di tale prescrizione, l'enunciazione sia pure abbreviata o implicita, ma sufficientemente chiara e completa, dei fatti che hanno originato la controversia, delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, così da fornire la conoscenza di tali elementi attraverso la sola lettura di esso, senza necessità di attingere ad altre fonti (cfr. Cass. nn. 4998/1999, 1974/1988, 3905/1987). Per tale ragione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, debbono essere poste a carico della ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'amministrazione ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in complessivi Euro 700,00, di cui Euro 600,00 per onorari. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile - Tributaria, il 29 settembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004