Sentenza 7 febbraio 2008
Massime • 1
In tema di falsa testimonianza, l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. è configurabile a favore della persona che si è determinata a negare falsamente l'acquisto ed il consumo di sostanze stupefacenti, in considerazione del rischio di un grave ed inevitabile nocumento nell'onore o nella libertà derivante dall'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2008, n. 10401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10401 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 07/02/2008
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - N. 243
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - N. 11182/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EV RT;
contro la sentenza in data 14 novembre 2005 della Corte di appello di Catanzaro. Letti gli atti e la sentenza impugnata.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. B. Oliva. Udito il Procuratore Generale, Dott. Alfredo Montagna, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza. OSSERVA IN FATTO E DIRITTO
UA RT ricorre contro il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza in data 30 ottobre 2003 del Tribunale di Cosenza, recante la sua condanna alla pena ritenuta di giustizia con riferimento al delitto di cui all'art. 372, contestatogli per avere tenuto un contegno reticente nel corso della sua audizione come testimone nell'ambito del procedimento penale a carico di GN UC + 4 in corso di fronte al Tribunale di Cosenza. Nella specie era stato contestato al UA di non aver dichiarato quanto a sua conoscenza - e già riferito nella fase delle indagini preliminari agli agenti della squadra mobile della Questura di Cosenza - circa il suo acquisto di stupefacente da una persona in ordine alla quale aveva fornito un serio contributo ricognitivo.
Denuncia il ricorrente violazione di legge e vizio della motivazione, non avendo la Corte territoriale tenuto conto, per un verso, dell'inidoneità della sua deposizione ad ingenerare la benché minima fuorvianza nell'attività giudiziaria, data l'esistenza del verbale delle precedenti dichiarazioni rilasciate nel corso delle indagini preliminari, e, per altro verso, dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., sicuramente configurabile stante le ripercussioni giudiziarie che l'ammissione dibattimentale di avere acquistato la sostanza stupefacente avrebbe comportato nei suoi confronti. L'impugnazione è fondata.
Il bene giuridico protetto dal reato di falsa testimonianza è il normale svolgimento dell'attività giudiziaria, che potrebbe essere fuorviata da deposizioni false o reticenti. Si tratta di un reato di pericolo, e ad integrarne gli estremi è sufficiente la difformità tra quanto il teste depone, esponendo circostanze che risultino a priori rilevanti ai fini della decisione e, quindi, idonee in astratto ad alterare il convincimento del giudice, e ciò che egli realmente conosce sui fatti in ordine ai quali viene interrogato. A questo orientamento giurisprudenziale si è attenuto il giudice di merito là dove ha ritenuto sussistenti gli estremi del reato contestato, ponendo in giusta evidenza la significativa discordanza tra quanto dichiarato nel corso delle indagini "di avere acquistato la droga da una persona sconosciuta, ma in ordine alla quale offriva un serio contributo ricognitivo sino a descriverne compiutamente l'abbigliamento", e la versione resa nel corso del dibattimento di avere rinvenuto casualmente in terra lo stupefacente. Non condivisibile è, invece, il successivo rigetto della richiesta di applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p., cui la Corte territoriale è pervenuta, tralasciando di apprezzare che l'atteggiamento mantenuto dal UA nel corso del dibattimento trova giustificazione nella necessità di tutelare sè stesso rispetto alle inevitabili ripercussioni giudiziarie connesse alle concrete circostanze dei fatti. Costituisce, infatti, ius receptum, che, ai fini dell'applicazione dell'esimente in questione per il delitto di falsa testimonianza, è configurabile il "grave e inevitabile nocumento della libertà", che la cennata norma prevede alfine di escludere la punibilità del fatto, nella prospettiva dell'applicazione delle sanzioni amministrative delineate nel D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, per evitare la quale il testimone si è
determinato a negare falsamente di avere acquistato lo stupefacente. Consegue a quanto detto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, essendo il UA persona non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p..
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, trattandosi di persona non punibile ai sensi dell'art. 384 c.p.. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 marzo 2008