Sentenza 7 febbraio 2005
Massime • 1
In tema di favoreggiamento personale, l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. è configurabile a favore della persona che ha negato l'acquisto ed il consumo di sostanze stupefacenti, in considerazione del rischio di un grave ed inevitabile nocumento nell'onore derivante dalla prospettiva dell'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Commentario • 1
- 1. Teste tossicodipendente-acquirente: esimente ex 384 c.p. e favoreggiamentoAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 23 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2005, n. 19384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19384 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 07/02/2005
Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 205
Dott. IPPOLITO Francesco - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 8429/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AF NI, n. a Taranto il 13.4.1976;
avverso la sentenza della Corte d'appello di CE, emessa in data 1.12.2003;
letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
udita in pubblica udienza la relazione del Cons. Dr. F. Ippolito;
udita la requisitoria del P.G., Dr. E. Cesqui, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato;
RITENUTO IN FATTO
La Corte d'appello di CE (sezione distaccata di Taranto) ha confermato la sentenza, datata 27.3.2002, con cui il tribunale di Taranto aveva condannato NI AC alla pena di quattro mesi di reclusione per il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), avendo aiutato LU IN ad eludere le investigazioni dell'autorità in relazione al reato di cui all'art. 73 dpr 309/90 (detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti).
Risulta dalla sentenza impugnata che, con l'atto d'appello, il RA aveva richiesto l'applicazione "dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. in quanto le dichiarazioni da lui rese ai Carabinieri non avevano la finalità di aiutare il UA, ma di salvare se stesso da un grave e irreparabile danno, considerata la contestuale presenza sul posto di altri acquirenti". La Corte ha respinto l'impugnazione, ritenendo che nel caso in esame non fosse configurabile l'esimente invocata per insussistenza dì nocumento alla libertà del RA, "in quanto la sua posizione era quella di un acquirente di sostanza stupefacente, posizione che non comporta alcuna responsabilità penale".
Contro tale decisione ricorre l'imputato, deducendo erronea applicazione della norma penale e manifesta illogicità della motivazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
L'esimente previsto all'art. 384 c.p. è configurabile non soltanto quando il fatto è stato commesso per la necessità di salvare sè (o un prossimo congiunto) da un grave e inevitabile nocumento nella libertà, e quindi dal rischio di essere sottoposto a procedimento penale, ma anche da un grave e inevitabile nocumento nell'onore. Il rischio di tale nocumento indubbiamente sussiste nell'ammissione di essere acquirente e consumatore di sostanza stupefacente, non soltanto per il disvalore sociale connesso a tale situazione, ma anche per la prospettiva dell'applicazione di sanzioni amministrative previste dall'art 75 dpr cit. Va, inoltre, ribadito che il predetto esimente - a differenza di quello di cui all'art. 54 cod. pen. - va applicato anche nei casi in cui la situazione di necessità sia collegabile a scelte dell'agente (cfr. Cass. 6^, n. 11409/2003, ced 223953; n. 21431/2003, ced 225931 e n. 37013/2003, ced 227003). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio per non punibilità dell'imputato ex art. 384 c.p..
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere l'imputato non punibile ai sensi dell'art. 384 cod. pen.. Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 maggio 2005