Sentenza 7 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di favoreggiamento personale, l'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. è configurabile a favore della persona che ha negato l'acquisto ed il consumo di sostanze stupefacenti, in considerazione del rischio di un grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore derivante dalla prospettiva dell'applicazione nei suoi confronti delle sanzioni amministrative previste dall'art. 75 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Commentario • 1
- 1. Teste tossicodipendente-acquirente: esimente ex 384 c.p. e favoreggiamentoAccesso limitatoCarlo Alberto Zaina · https://www.altalex.com/ · 23 marzo 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/02/2006, n. 10915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10915 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 07/02/2006
Dott. MILO Nicola - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 174
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 39717/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA US, nato a [...] il [...];
2) CU NA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 21/06/2005 della Corte d'Appello di Palermo;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CESQUI E., che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza nei confronti dello AD e per il rigetto del ricorso del RA;
Udito il difensore non è comparso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Palermo, con sentenza 21/06/2005, confermava quella in data 20/04/2004 del G.U.P. del Tribunale di Agrigento, che, all'esito del giudizio abbreviato, aveva dichiarato AD US e RA NA colpevoli rispettivamente dei reati di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) e di inosservanza al foglio di via obbligatorio (L. n. 1423 del 1956, art. 2, comma 2) e, concesse al primo le circostanze attenuanti generiche, li aveva condannati rispettivamente alla pena di mesi quattro di reclusione e a quella di mesi due di arresto, pene condizionalmente sospese per entrambi.
In particolare, l'addebito mosso allo AD è di avere dichiarato, in data 15/01/2002, agli ufficiali di P.G. del Commissariato di Porto Empedocle, che indagavano sull'attività di spaccio di sostanze stupefacenti da parte dei fratelli Li AL IO, Vincenzo e Angelo, di non fare uso di droga da circa un anno, di non essersi recato in Canicattì il precedente giorno 10 o in altra circostanza dai Li AL per acquistare la sostanza, circostanze tutte non conformi al vero, finendo così con l'aiutare i Li AL ad eludere le investigazioni dell'Autorità. L'addebito mosso al RA, sottoposto - in data 08/10/2000 - all'ordine di rimpatrio con foglio di via obbligatorio nel comune di Porto Empedocle e divieto - per tre anni - di tornare in Canicattì senza la preventiva autorizzazione della Questura, è di avere ripetutamente contravvenuto a tale divieto tra il dicembre 2001 e il 12/01/2002. Rilevava la Corte Territoriale che il reato di favoreggiamento ascritto allo AD, in quanto reato di pericolo, è integrato da qualsiasi comportamento idoneo, in astratto, a intralciare il corso della giustizia, con l'effetto che nessuna valenza scriminante poteva allegarsi alla concreta ininfluenza della condotta tenuta dall'agente sull'esito delle indagini. Aggiungeva che la materialità del reato, l'avere cioè riferito alla polizia giudiziaria circostanze non vere e potenzialmente rilevanti per la valutazione della posizione dei Li AL, era dimostrata dalle dichiarazioni del collaborante ON LF, che aveva riferito dell'acquisto, presso i Li AL, di dosi di eroina da parte dell'imputato, e non era stata contestata - nel corso dell'interrogatorio di garanzia - neppure da quest'ultimo, il quale, peraltro, aveva avuto piena coscienza e volontà di contribuire alla elusione delle indagini in corso;
che non poteva condividersi la tesi difensiva, secondo cui lo AD sarebbe stato indotto a mentire alla polizia giudiziaria dalla esigenza personale di non essere direttamente coinvolto nella vicenda relativa al traffico illecito di droga, considerato che una tale difesa preventiva, in assenza di uno specifico addebito, non poteva trovare alcuna giustificazione. Quanto alla posizione del RA, osservava la Corte di merito che la violazione della prescrizione di cui alla L. n. 1423 del 1956, art. 2 da parte del predetto aveva trovato conferma sempre nelle dichiarazioni del collaborante ON, che aveva riferito di essersi accompagnato, il 12/01/2002, all'imputato in Canicattì per acquistare droga dai fratelli Li AL, circostanza riscontrata dalla rilevata presenza del RA presso l'abitazione di Li AL Gianluca, in occasione della sua sottoposizione all'ordine di rimpatrio. Riteneva la Corte irrilevante l'assunto difensivo, secondo cui l'imputato si sarebbe limitato a transitare per la periferia di Canicattì in quanto diretto in altra località in compagnia della propria fidanzata, posto che ciò non escludeva la veridicità di quanto riferito dal collaborante. Hanno proposto ricorso per Cassazione, tramite il proprio difensore, gli imputati. Lo AD ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte di merito ha operato una ricognizione dei fatti difforme dalla realtà e in dissonanza logica con il reale significato del diniego da lui opposto alle contestazioni della Polizia (convinto cioè di essere considerato concorrente nel reato) e non avendo tenuto conto che in suo favore doveva operare la esimente di cui all'art. 384 c.p., comma 1. Il RA ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo che la sola dichiarazione del collaborante IA, in quanto non adeguatamente riscontrata, non era idonea a supportare il giudizio di colpevolezza.
È fondato il ricorso dello AD.
Costui, infatti, nel momento in cui fu sentito, quale persona informata dei fatti, dagli ufficiali di P.G. del Commissariato di Porto Empedocle, che indagavano sul traffico di sostanze stupefacenti praticato dai fratelli Li AL, pur avendo affermato - contro verità - di non fare più uso di droga e di non averne quindi acquistato, nei giorni precedenti, dai Li AL, certamente non intese porre in essere un'attività di favoreggiamento personale finalizzata ad aiutare i predetti ad eludere le investigazioni dell'Autorità, ma fu spinto a tanto dalla sola esigenza di salvaguardare la propria posizione personale, nell'unica prospettiva di allontanare da sè qualunque sospetto di coinvolgimento nella vicenda, che comunque lo avrebbe pregiudicato, anche ove si fosse limitato a chiarire di avere acquistato sostanza non per spacciarla, ma per farne esclusivo uso personale. Non può ignorarsi, invero, che quest'ultima ipotesi, ai sensi del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, non sfugge all'attenzione sanzionatoria del legislatore, che prevede una serie di conseguenze operanti sul piano amministrativo e comunque pregiudizievoli per la libertà e l'onore della persona. È principio giurisprudenziale condivisibile quello secondo cui, ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. in relazione al delitto di favoreggiamento personale, è configurabile quale "grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore", ed esclude dunque la punibilità del fatto, la prospettiva di esporsi, nell'ammettere l'acquisto e il consumo di sostanze stupefacenti, all'applicazione delle pesanti sanzioni amministrative e alla connessa indagine prefettizia previste dal D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75, per evitare le quali la persona viene indotta a negare -
contro il vero - detti fatti e circostanze, non certo per aiutare terzi ad eludere le investigazioni dell'Autorità, ma per una istintiva esigenza di autoprotezione (cfr. Cass. Sez. 6^ 23/01/2002, Degrassi;
14/05/2003, Vernieri;
07/02/2005 Massacra). La sentenza impugnata va, pertanto, annullata senza rinvio nei confronti di AD US, trattandosi di persona non punibile ex art. 384 c.p., comma 1. Deve, invece, essere rigettato il ricorso del RA.
L'iter argomentativo su cui riposa il giudizio di colpevolezza di questo imputato appare, invero, assolutamente adeguato e logico ed è ancorato a precise emergenze processuali, la cui valutazione risulta essere stata fatta nel rispetto delle regole dettate dall'art. 192 c.p.p.: la circostanza che l'imputato, violando la contraria prescrizione impostagli con il foglio di via obbligatorio, si sia portato - in data 12/01/2002 - nel comune di Canicattì (dal quale era stato allontanato), per acquistare droga dai Li AL, è provata dalle puntuali ed attendibili dichiarazioni di ON LF, indirettamente riscontrate dall'abitudine dell'imputato di assumere droga, tanto che in una occasione venne ospedalizzato per overdose, e dalla circostanza che, come constatato in altra occasione direttamente dalla polizia, il prevenuto non era certamente estraneo alla frequentazione dell'abitazione dei Li AL. Si è di fronte ad una valutazione in fatto che si sottrae a qualunque censura di legittimità. Di diritto, consegue la condanna del RA al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza nei confronti di AD US, in quanto non punibile ex art. 384 c.p.. Rigetta il ricorso del RA, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 marzo 2006