Sentenza 14 maggio 2003
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. per il delitto di favoreggiamento personale, è configurabile quale "grave e inevitabile nocumento nella libertà", ed esclude dunque la punibilità del fatto, la prospettiva dell'applicazione delle sanzioni amministrative delineate all'art. 75 del d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per evitare la quale il testimone abbia negato falsamente l'acquisto di stupefacente destinato al proprio personale consumo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2003, n. 37013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37013 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato ACQUARONE Presidente
Dott. Giangiulio AMBROSINI Consigliere
Dott. Nicola MILO Rel. Consigliere
Dott. Arturo CORTESE Consigliere
Dott. Giovanni CONTI Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE ZI, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza 2/2/01 della Corte d'Appello di Lecce;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. G. Veneziano che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza, perché il fatto non costituisce reato;
Udito il difensore avv. Zampi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
La Corte d'Appello di Lecce, con sentenza 2/2/2001, confermava la pronuncia di condanna emessa, in data 9/2/1999, dal Tribunale della stessa città nei confronti - tra l'altro - di ZI VE per il reato di cui all'art. 378 c.p., ma accordava al prevenuto i benefici della sospensione condizionale e della non menzione. Più in particolare, la condotta favoreggiatrice ascritta al VE era consistita nell'avere falsamente affermato ai CC., che erano intervenuti per interrompere un episodio di spaccio di droga in atto, di non conoscere tale SE IO (spacciatore) e nell'avere negato ogni circostanza relativa all'incontro avuto col predetto, all'evidente fine di assicurare a costui l'impunità per il reato di cui all'art. 73 d.p.r. n. 309/90 e di aiutarlo a sottrarsi alle investigazioni.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, denunciando il vizio di motivazione sulla esatta ricostruzione del fatto e sull'operatività della causa di giustificazione, quanto meno putativa, dell'esercizio del diritto di difesa, avendo egli avvertito, nel momento in cui era stato fermato dai CC. e sottoposto a perquisizione, di essere sostanzialmente nella condizione di indagato ed essendosi perciò preoccupato di difendere soltanto la sua personale posizione.
Il ricorso è fondato in relazione alla seconda prospettazione, anche se la stessa va correttamente inquadrata sotto il profilo giuridico. La Corte territoriale, dando per accertata la materialità del fatto, riteneva ingiustificato qualunque dubbio circa la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, nella condotta dell'imputato che, all'atto delle dichiarazioni rese, era ben conscio di essere sentito come teste, e non già come indiziato, e di essere chiamato a dare un contributo alle investigazioni;
escludeva, pertanto, la configurabilità dell'invocata causa di giustificazione di cui all'art. 51 c.p.. In realtà, nel caso in esame, deve ritenersi operativa la causa di non punibilità di cui all'art. 384/1 c.p., nel cui paradigma va correttamente inquadrata la doglianza del pervenuto di avere agito non per favorire il SE, ma per tutelare se stesso. Data, infatti, la ricostruzione della vicenda così come operata dal giudice di merito, è fin troppo chiaro che il ricorrente si trovò coinvolto, come diretto protagonista, nell'operazione di polizia finalizzata alla prevenzione e alla repressione dello spaccio di droga e fu sorpreso, prima, nel mentre veniva contattato dallo spacciatore e, poi, quando stava per incontrarsi con costui, in luogo più appartato, per la consegna della droga.
In una tale situazione, è agevole intuire che l'imputato, fermato dai CC. e sottoposto a perquisizione in un contesto in cui erano state recuperate anche le dosi di eroina di cui il SE si era fulmineamente disfatto, venne a trovarsi nella condizione psicologica di difendersi, cioè nella necessità di allontanare da sé ogni sospetto di coinvolgimento nella vicenda e di sottrarsi conseguentemente a "un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore".
Il VE, nel momento in cui rese le dichiarazioni incriminate, era perfettamente cosciente - ipotizzando la situazione più favorevole - quantomeno dei sicuri effetti negativi derivanti anche dalla sola ammissione di avere trattato con lo spacciatore l'acquisto di droga, sia pure per farne uso personale, ed è questa la vera ragione per la quale scelse di non dare indicazioni sullo spacciatore e di negare l'incontro con costui.
Il "nocumento" al quale fa riferimento l'art. 384/1 c.p. non è soltanto quello derivante da una incriminazione o da una condanna, ma comprende anche le conseguenze negative sul proprio status, quali quelle previste dall'art. 75 d.p.r. 309/90, che sicuramente incidono sull'onore e in parte sulla libertà della persona, sicché l'inevitabilità va valutata con riguardo al rapporto in cui il comportamento dell'agente si pone rispetto ai citati beni personali. In sostanza, la causa di non punibilità ex art. 384/1 c.p. opera quando l'agire in modo conforme a legge comporterebbe un'accusa, non necessariamente di rilievo penale, contro se stesso, e ciò in contrasto col principio nemo tenetur se detegere.
Poiché il ricorrente fu spinto a tenere il comportamento oggetto di contestazione dal solo scopo di salvaguardare la propria posizione personale, deve essergli riconosciuta la causa di non punibilità di cui si discute.
La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti del ricorrente, trattandosi di persona non punibile ai sensi dell'art. 384/1 c.p.. Così deciso in Roma, il 14 maggio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 26 SETTEMBRE 2003.