Sentenza 23 gennaio 2002
Massime • 1
Ai fini dell'applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 cod. pen. per il delitto di falsa testimonianza, è configurabile quale "grave e inevitabile nocumento nella libertà", ed esclude dunque la punibilità del fatto, la prospettiva dell'applicazione delle sanzioni amministrative delineate all'art. 75 del d. P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per evitare la quale il testimone abbia negato falsamente l'acquisto di stupefacente destinato al proprio personale consumo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 23/01/2002, n. 7757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7757 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 23/01/2002
1. Dott. LUCIANO DERIU - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. SAVERIO MANNINO - Consigliere - N. 107
3. Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FRANCESCO SERPICO - Consigliere - N. 24533/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) RA UE, nata a [...] il [...];
2) LL OC, nato a [...] il [...];
3) TI DA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 6/11/2000 della Corte d'appello di TRIESTE;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUCIANO DERIU
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. LUIGI CIAMPOLI che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. OSSERVA
Con sentenza 23/9/99 il Tribunale di TR: a) dichiarava RA UE e LL OC colpevoli dei reati loro ascritti al capo 2 della rubrica (artt. 110, 81 cpv CP, 73 DPR 309/90: detenzione a fini di spaccio di gr. 1,531 di eroina pura, quantitativo idoneo a un numero di assunzioni da 61 a 102), al capo 3 (artt. 110, 81 cpv. CP, 73 DPR 309/90: detenzione a fini di spaccio di mg. 380 di metadone puro, quantitativo idoneo a un numero di almeno 19 assunzioni efficaci), al capo 4 (artt. 110, 81 cpv. CP, 73 DPR 309/90: cessione di una dose di eroina a LE AD, che la assumeva per via endovenosa. In TR il 3/4/98, in continuazione fra loro;
b) per l'effetto, connessa l'attenuante di cui al comma 5^ del citato art.73 DPR 309/90, condannava ciascuno dei detti imputati (RA e
OV) alla pena di un anno/mesi cinque di reclusione e L. 9.000.000= di multa;
c) dichiarava TI DA colpevole del reato ascrittole al capo 5^ (art. 378 CP: perché aiutava RA e OV a eludere le indagini, negando alla PG di aver acquistato da costoro una dose di eroina e di averla assunta per via endovenosa laddove dette dichiarazioni erano smentite dagli accertamenti di PG e dalle dichiarazioni di ER RD. In TR il 3/4/98 - capo di imputazione così corretto alla udienza 22/4/99) e la condannava alla pena di mesi 6 di reclusione;
d) condannava tutti gli imputati in solido al pagamento delle spese processuali;
e) ordinava la confisca e la distruzione in quanto in sequestro (eccezion fatta per il danaro, solo confiscato).
Su impugnazione degli imputati, la Corte d'appello di TR (sentenza 6/11/2000), in parziale riforma: a) concesse alla LE le attenuanti generiche, riduceva la pena inflittale a mesi tre di reclusione;
b) ordinava la restituzione allo OV della somma di L. 1.000.000, in giudiziale sequestro;
c) confermava nel resto, condannando la RA al pagamento delle spese del grado.
In motivazione, la Corte territoriale poneva in particolare evidenza:
1) quanto alle posizioni RA e OV: come fosse stata ineccepibile la lettura (ex art. 512 CPP) delle dichiarazioni rese da ER GI alla PG;
come fosse da ribadire la destinazione allo spaccio delle sostanze rinvenute (eroina e metadone); come fosse da rifiutare (in relazione al capo 4) la tesi "dell'uso di gruppo" dell'eroina; come fosse da ribadire il diniego delle attenuanti generiche;
2) quanto alla posizione LE: come apparissero "maggiormente attendibili" le dichiarazioni accusatorie del ER;
come sussistessero tutti gli elementi (compreso il dolo generico) richiesti per l'integrazione del delitto di favoreggiamento;
come non apparisse configurabile la scriminante di cui all'art. 348 CP;
come potessero concedersi le attenuanti generiche, con conseguente riduzione dell'entità della pena.
Proponevano ricorso per Cassazione, per il tramite de rispettivi difensori, tutti gli imputati.
A) Il difensore di RA e LL deduceva nell'ordine le seguenti doglianze:
1) "violazione dell'art. 73/5 DPR 309/90. Detenzione a uso personale e/o consumo di gruppo dello stupefacente rinvenuto": avrebbe dovuto tenersi conto delle quantità non elevate e della tossicodipendenza degli imputati;
le "concrete modalità" della vicenda confermerebbero l'ipotesi dell'"uso di gruppo";
2) "Illogicità della motivazione sulla destinazione allo spaccio":
sarebbero stati disattesi gli orientamenti giurisprudenziali "in tema di onere della prova del PM", stante anche la "dichiarata tossicodipendenza di entrambi gli imputati";
3) "Carenza e/o contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di un'ipotesi di cessione di una dose alla LE": i giudici del merito si sarebbero basati solo sulle "dichiarazioni rese dal ER alla PG" (pur non essendo, lo stesso ER, mai comparsi in aula), senza individuare o descrivere le modalità del ritenuto acquisto della dose da parte della LE (e nonostante la decisa negazione di costei e dei pretesi cedenti);
4) "In subordine: violazione di legge in tema di apodittico recepimento delle conclusioni della perizia tossicologica del dottor FU in tema di numero di assunzioni efficaci": il riferimento al parametro della "dose media giornaliera" (vigente nel periodo anti- referendum) avrebbe consentito di ritenere le quantità di sostanze trovate in possesso degli imputati "non superiore al loro bisogno individuale e pertanto compatibile con un consumo esclusivamente personale";
5) "Erroneità e/o incongruità della motivazione in tema di mancata concessione delle attenuanti generiche": sarebbe stata a torto ritenuta la "scadente personalità" dei prevenuti, senza indicazione di ulteriori elementi.
B) Il difensore della TI, a sua volta, deduceva nell'ordine i seguenti motivi di ricorso:
1) "Inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 192 CPP":
l'attendibilità delle dichiarazioni del ER (resosi irreperibile) avrebbe dovuto essere valutata solo "assieme ad altri elementi di prova";
2) "Motivazione manifestamente contraddittoria e illogica": la condanna sarebbe basata solo sulle dichiarazioni di una persona (ER) tossicodipendente, di attendibilità quantomeno dubbia non disinteressata;
3) "Erronea applicazione dell'art. 384 CP": la imputata, in ogni caso, avrebbe al più cercato di "aiutare se stessa ed evitare di essere coinvolta in un reato grave come lo spaccio di stupefacenti". In ogni caso, anche le sanzioni amministrative di cui all'art. 75 DPR 309/90 comporterebbero "un danno concreto e reale certamente alla libertà, se non anche all'onore"; l'esimente di cui alla norma in questione (art. 384 CP) avrebbe dovuto essere riconosciuta, pertanto, anche nel caso di specie.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le doglianze proposte nell'interesse di UE DE e OC LL non sono condivisibili.
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale (Sez. Un., sent. 24 del 16/12/99, Spina;
Sez. Un., sent. 6402 del 2/7/97, Dessimone e altri;
Sez. Un., sent. 930 del 29/1/96, Clarke), il difetto di motivazione è valutabile in Cassazione (ex art. 606/E CPP) solo ove consista in una mancanza o in una manifesta illogicità della motivazione stessa, purché il vizio risulti dal testo del provvedimento impugnato: ciò significa che deve "mancare" del tutto la presa in considerazione dei punti sottoposti all'analisi del giudice, e che non può costituire "vizio comportante controllo di legittimità" la mera prospettazione di una diversa (anche se - a parere del ricorrente - più esatta e preferibile) valutazione delle risultanze processuali;
esula dai poteri della Cassazione, infatti, quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice del merito;
spetta a questa Corte, piuttosto, stabilire se il giudice del merito abbia o meno dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto a emettere la decisione.
È proprio alla luce dei condivisibili principi giurisprudenziali testè richiamati, che le argomentazioni proposte a sostegno del ricorso devono essere disattese, potendosi rilevare:
a) quanto ai motivi 1-2 del ricorso stesso: i giudici del merito (e segnatamente la Corte territoriale) non mancarono di porre correttamente e convincentemente in rilievo: come proprio le risultanze processuali (quantitativi di sostanze e numero di dosi confezionabili;
confezionamento in bustine;
tentativo della RA di disfarsene;
cessione di una dose alla LE;
condizioni economiche dei prevenuti;
particolari dettagliatamente analizzati a pag. 2 della motivazione sent. imp.) consentissero di ritenere che lo stupefacente (eroina) e il metadone detenuti dagli imputati fossero, quantomeno in parte, destinati allo spaccio;
come, allo stesso modo, dovesse respingersi la tesi difensiva in ordine a un preteso "uso di gruppo" (non potendosi desumere che vi fosse stato acquisto contestuale dello stupefacente da parte dei tre imputati, ne' che la LE avesse in proposito conferito mandato agli altri due;
evincendosi, invece, dalle dichiarazioni ER, che vi era stata "una semplice cessione di eroina alla LE da parte dei prevenuti");
b) quanto al motivo 3 del ricorso: la Corte territoriale fornì una adeguata e ineccepibile spiegazione del perché le dichiarazioni del ER alla PG fossero "utilizzabili ex art. 512 CPP" (v. infatti a pag. 1 motivaz. sent. imp.); d'altro canto, l'attendibilità del teste (già sottolineata dal Tribunale: v. infatti a pag. 5 sent. 1^ grado) trovò significativa conferma proprio nelle già richiamate risultanze processuali emerse dagli accertamenti di PG (giustamente ritenute dal Tribunale "tali da smentire la versione difensiva" fornita dagli imputati;
v. alla già citata pag. 5 sent. Trib.);
c) quanto al motivo 4 del ricorso: le conclusioni del consulente tecnico dott. FU non risultavano contestate nei motivi d'appello, se non in modi del tutto generico (v. infatti atto di impugnazione 27/10/99); devesi ritenere, peraltro, che le argomentazioni svolte sul punto nel ricorso propongano (o ripropongano) esclusivamente questioni di merito, in quanto tali non consentite in sede di legittimità.
d) Quanto al motivo 5 del ricorso: il diniego delle attenuanti generiche fu ribadito dalla Corte territoriale con riferimento alla "negativa personalità" desumibile dai precedenti penali (anche specifici) e perciò gli elementi ritenuti più significativi tra quelli indicati dall'art. 133 CP, in piena e assoluta consonanza con gli orientamenti giurisprudenziali di gran lunga prevalenti (v. per tutte: Cass. 2^, sent. 12394 del 30/11/2000, Lu Hai e altri;
Cass. 1^, sent. 12496 del 4/11/99, Guglielmi e altri;
Cass. 1^, sent. 707 del 21/2/98, Ingardia). Devesi ritenere, conclusivamente, che la Corte d'appello di TR abbia fornito una motivazione congrua, esauriente, immune da vizi logico-giuridici, su ciascuno dei punti sottoposti al suo esame;
e che i ricorrenti RA e OV si siano limitati a riproporre, in sede di legittimità, questioni e problematiche i giudici del merito avevano già affrontato e correttamente risolto. Al rigetto del ricorso consegue la condanna di LA RA e CC OV, in via solidale fra loro, al pagamento delle spese processuali.
A conclusioni tutt'affatto diverse devesi pervenire, invece, con riferimento al ricorso proposto nell'interesse di TI DA. I primi due motivi di doglianza sono da disattendere, valendo le considerazioni già svolte in ordine alle questioni dedotte in proposito dalla difesa RA - OV.
Fondato è, invece, il terzo motivo di ricorso: secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di questa stessa Corte (Cass. 6^, sent. 14637 del 23/12/99, Tremigliozzi) il "pericolo per la libertà e l'onore" di cui all'art. 384 CP non consiste solo nel rischio di una incriminatrice e di una condanna, ma può e deve ravvisarsi anche in altre conseguenze negative sul proprio status, quali quelle previste dall'art. 75 DPR 309/90. Orbene, non pare revocabile in dubbio che, nel caso di specie, l'imputata abbia mentito proprio per sottrarsi al "danno concreto e reale" rappresentato dalle sanzioni amministrative previste dal citato art. 75.
Nei confronti della LE, dunque, si impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata "perché il fatto non costituisce reato, trattandosi di persona non punibile ex art. 384 CP".
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di TI DA perché il fatto non costituisce reato. Rigetta i ricorsi di RA e LL, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2002.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2002