Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/2004, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORONA Rafaele - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - rel. Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. SCHETTINO Olindo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI SS, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO TOSTI 19 SC. B INT 1, presso lo studio dell'avvocato MARIO VOLPE, difeso dall'avvocato SILVANO QUEIROLO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COND. VIA GARIBOTTI 21/23 SANTA MARGHERITA LIGURE, in persona dell'Amm.re pro tempore LD IO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE GIULIO CESARE 118, presso lo studio dell'avvocato MARIA CARLA VECCHI, che lo difende unitamente all'avvocato ANDREA VERNAZZA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 727/99 della Corte d'Appello di GENOVA, depositata il 08/10/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/06/03 dal Consigliere Dott. NAPOLETANO Giandonato;
udito l'Avvocato VOLPE Mario, che deposita delega dell'Avvocato Silvano QUEIROLO, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'Appello di Genova, decidendo sui gravame proposto dal Condominio di via Garibotti, nn. cc. 21-23 in Sana Margherita Ligure, avverso la sentenza del Tribunale di Chiavari, che, in accoglimento della impugnazione proposta, con atto di citazione notificato il 27 dicembre 1995, dal condomino AN LI per la nullità della delibera assembleare del 28 novembre 1995, che aveva approvata la ripartizione della spesa per l'adeguamento dell'impianto elettrico condominiale alla L. 5 maggio 1990, n. 46, aveva dichiarata nulla la delibera, con sentenza resa in data 8 ottobre 1999, in riforma della sentenza impugnata, ha rigettata l'impugnazione della delibera.
Il giudice d'appello, premesso che la spesa riguardava interventi volti a garantire la sicurezza dell'impianto di illuminazione dell'atrio e delle scale e degli impianti elettrici degli appartamenti, restando escluso dai lavori l'impianto elettrico dei c.d. fondi, evidentemente autonomo, ha ritenuto che correttamente, in osservanza della norma posta dall'art. 1123 cod. civ., che ripartisce in proporzione del valore della proprietà di ciascuno, ed in difetto di una diversa norma regolamentare, l'assemblea condominiale avesse disposto di ripartire la spesa relativa alla messa in opera dell'impianto di terra al servizio di tutti gli appartamenti ed alla sostituzione delle colonne di alimentazione degli appartamenti stessi, in base ai millesimi di proprietà di ciascun condomino. Ad avviso della corte di merito, andava esclusa l'applicabilità del diverso criterio di riparto, modellato sull'art. 1124 cod. civ., previsto dall'art. 4 del regolamento condominiale, trattandosi di norma riguardante la spesa per l'illuminazione delle scale e delle parti che le compongono.
Altrettanto correttamente, secondo la Corte d'Appello, la delibera impugnata escludeva dal riparto i proprietari dei c.d. fondi, poiché l'impianto elettrico oggetto dei lavori di adeguamento non riguardava i "fondi" e la Tabella C), cui faceva rinvio l'art. 4 citato, escludeva gli stessi "fondi" dalla ripartizione delle spese relative alle scale.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il LI, affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso il Condominio.
V'è memoria difensiva per il ricorrente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata "per erronea valutazione e carenza di motivazione", adducendo che erroneamente, pur in presenza di una norma regolamentare come quella dell'art. 4, la Corte d'Appello ha esclusa l'esistenza di una norma convenzionale che consentisse di derogare al criterio di riparto in base ai millesimi di proprietà previsto dall'art. 1123 cod. civ.. L'art. 4 del regolamento condominiale, ad avviso del ricorrente, consente di ripartire la spesa de qua in base al criterio dell'uso, poiché riguarda tutte le spese relative alle scale ed alle parti che le compongono, sicché, anche attribuendo natura strutturale e non meramente manutentiva alla spesa per l'adeguamento dell'impianto elettrico delle scale, detta spesa doveva essere ripartita secondo la Tabella C), cui faceva rinvio l'art. 4, che riguarda anche le "strutture" che sorreggono le scale.
Peraltro - soggiunge il ricorrente - lo stesso amministratore del Condominio, prevedendo in un primo tempo (v. lettera del 30 marzo 1995) la ripartizione in base alla Tabella C), aveva mostrato di essere di avviso contrario a quello poi espresso dalla maggioranza dei condomini.
L'esistenza di una norma convenzionale come quella dell'art. 4, ad avviso del ricorrente, lungi dall'escludere la deroga al criterio dell'art. 1123 cod. civ., avrebbe dovuto suggerire al giudice d'appello almeno l'esigenza di una motivazione plausibile. La censura è infondata, poiché la sentenza impugnata diffusamente spiega le ragioni che la inducono ad escludere la possibilità di un criterio di ripartizione diverso da quello prescritto dall'art. 1123, co. 1^, cod. civ. ed, in particolare, a ritenere inapplicabile la norma di cui all'art. 4 del regolamento condominiale. La motivazione resa dalla Corte d'Appello correttamente valorizza, all'uopo, la natura e la finalità delle opere di adeguamento dell'impianto elettrico, cui la spesa si riferisce, rimarcando che esse attengono all'accrescimento del valore dell'impianto comune e, di riflesso, del valore delle singole unità immobiliari ed al potenziamento della sicurezza dell'impianto nell'indistinto interesse di tutti i condomini, sicché risulta pienamente giustificato il criterio di ripartizione in base ai millesimi di proprietà adottato dalla delibera impugnata.
Al contrario, sottolinea correttamente la sentenza impugnata, la norma pattizia si riferisce alle spese necessarie all'uso dell'impianto.
Nè in senso contrario poteva valere il rilievo che l'art. 4 fa riferimento alle spese riguardanti le "strutture" che sorreggono le scale, poiché tale norma convenzionale attiene, non già all'impianto di illuminazione, bensì al vano scale in sè, considerato come opera in muratura.
Del pari irrilevante e, quindi, privo del necessario carattere di decisività risulta l'eventuale contraria opinione in un primo tempo espressa dall'amministratore del Condominio nell'interpretare la volontà dell'assemblea condominiale manifestatasi con l'adozione di una delibera.
Col secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, osservando che la sentenza impugnata, escludendo dalla ripartizione le quote della società proprietaria del piano fondi - Cambria S.r.l. - è incorsa in evidente contraddizione, perché o la spesa per l'adeguamento dell'impianto elettrico del vano scale alla L. n. 46/90 doveva essere ripartita secondo il criterio previsto dall'art. 4 Reg. Cond. (Tabella C) ed, in tal caso, dovevano essere esclusi dalla spesa i comproprietari che del vano scale non fanno uso, oppure, se come (erroneamente) ritenuto dalla Corte d'Appello, la spesa doveva essere ripartita secondo la Tabella A), relativa alle spese generali, anche la società proprietaria del piano fondi, pur non utente del vano scale, avrebbe dovuto concorrere alla spesa. In tal modo - ritiene il ricorrente - la sentenza impugnata adotta di fatto un criterio ibrido di ripartizione, che, pur volendo ripartire la spesa secondo i millesimi di proprietà (come vuole la Tabella A), di fatto esclude dal riparto la società proprietaria del piano fondi.
La censura non può essere condivisa.
Il giudice d'appello, pur utilizzando un argomento tratto dall'art. 4 Reg. Cond., che non può considerarsi pertinente, poiché, come si è detto, tale norma pattizia regola l'onere delle spese relative all'uso dell'impianto di illuminazione delle scale, ha, tuttavia, deciso in conformità al precetto di cui al 3 comma dell'art. 1123 cod. civ. che, prevedendo l'ipotesi di condominio cosiddetto parziale, vale a dire di condominio in cui le cose, gli impianti ed i servizi comuni siano destinati a servire una parte soltanto del fabbricato, pone a carico solo del gruppo di condomini che da quelle cose, impianti e servizi trae utilità l'onere delle spese relative alla loro manutenzione.
A tale conclusione, aderente alla previsione normativa, la sentenza impugnata perviene sulla base del rilievo di fatto, incensurabile in questa sede, che il piano fondi è dotato di autonomo impianto di illuminazione, che esclude i relativi comproprietari dall'uso dell'impianto d'illuminazione delle scale.
Non è, pertanto, ravvisabile la denunciata aporia.
Col terzo motivo il ricorrente, dolendosi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, adduce che, poiché non tutte le spese oggetto della delibera condominiale del 28 novembre 1995 erano relative ad opere di adeguamento dell'impianto elettrico alla normativa CEE, essendo estranee, ad esempio, quelle relative all'impianto di terra con punto di consegna in ogni appartamento", necessariamente il criterio di ripartizione in base all'uso, adottato dalla Corte d'Appello, non poteva essere esteso anche alle opere non necessarie a detto adeguamento.
La censura è priva di fondamento, poiché proprio con riferimento all'impianto di terra emblematicamente indicato dal ricorrente, la corte di merito ha avuto modo di motivare esaurientemente e correttamente la correttezza dell'applicazione del criterio di riparto in proporzione ai millesimi di proprietà, dando la giustificazione già esaminata sub 1^), e ritenuta aderente al precetto di cui al primo comma dell'art. 1123 cod. civ.. Conclusivamente, il ricorso va respinto.
Si ritiene, tuttavia, giusto compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 10 giugno 2003. Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004