Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2017, n. 4567
CASS
Sentenza 10 ottobre 2017

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Il reato previsto dall'art. 181, comma 1, d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è di pericolo formale ed astratto per la cui sussistenza non è necessario un effettivo pregiudizio per il paesaggio e pertanto non sono penalmente rilevanti soltanto le condotte di entità talmente minima da essere inidonee, già in astratto, a pregiudicare il bene paesaggistico - ambientale.

Le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, anche alle opere edili con struttura in legno, a prescindere dai materiali utilizzati e dalle relative strutture, nonché dalla natura precaria o permanente dell'intervento. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso che possa ritenersi di minima entità l'edificazione di un manufatto dotato di veranda aperta con struttura portante e travi in legno realizzato in una zona abitata e urbanizzata).

Commentario1

  • 1Pergolato in giardino: quando serve il permesso di costruire
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 novembre 2024

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 10/10/2017, n. 4567
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4567
Data del deposito : 10 ottobre 2017

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