Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2004, n. 38051
CASS
Sentenza 3 giugno 2004

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Massime1

In tema di costruzione senza autorizzazione in zona sottoposta a vincolo paesistico, il reato di cui all'art.1 sexies della legge n. 431 del 1985, attualmente previsto dall'art. 181 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è reato di pericolo astratto per il quale non è necessario un effettivo pregiudizio per l'ambiente. Ne consegue che non sono penalmente rilevanti solo le condotte che si prospettano inidonee, anche in astratto, a compromettere i valori del paesaggio e dell'ambiente in quanto la fattispecie tutela l'ambiente in via anticipata, sanzionando la violazione degli adempimenti formali, quali la richiesta di autorizzazione, che devono assicurare che la P.A. preposta al controllo sia posta in condizioni di svolgere tale funzione in maniera efficace e tempestiva.

Commentari2

  • 1Paradosso esclude il reato di propaganda razzista (Cass. 6933/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 18 aprile 2020

    Ogni manifestazione del pensiero non può essere valutato per la sua astratta valenza discriminatoria, ma andava contestualizzato e inserito nel contesto comunicativo,: se palesemente paradossale va escluso il reato di discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Toni del tutto contrastanti con le più elementari regole del buon senso, ancorchè spregevoli moralmente per manifestare il pensiero escludono l'idoneità propagandistica dell'attività comunicativa a ledere il bene giuridico tutelato dalla fattispecie del D.L. n. 122 del 1993, art. 1 (discriminazione, odio o violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi ) CORTE SUPREMA DI …

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  • 2"Forza Etna": razzismo? No, stupidaggini (Cass, 6933/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 15 marzo 2020

    Va esclusa l'idoneità propagandistica dell'attività comunicativa a ledere il bene giuridico tutelato dal divieto di diffondere in qualsiasi modo idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, quando i toni usati - seppur del tutto contrastanti con le più elementari regole del buon senso, ancorché spregevoli moralmente - per manifestare il suo pensiero, non consentono di stabilire preliminarmente l'idoneità della condotta illecita a offendere il bene giuridico protetto dalla norma penale, contestualizzando il suo comportamento attraverso la formulazione di un giudizio ex ante. Il reato di diffusione di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico attesa la …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 03/06/2004, n. 38051
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 38051
Data del deposito : 3 giugno 2004

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