Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2010, n. 34604
CASS
Sentenza 17 giugno 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Gli interventi di ristrutturazione edilizia rientranti nell'art. 10, comma primo, lett. a) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche se eseguiti su manufatti siti in zona agricola, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, comma terzo, lett. a), del citato decreto, comportando la natura agricola dell'area su cui il manufatto insiste esclusivamente l'esonero dal contributo di costruzione, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 17, comma terzo, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001. (Fattispecie di realizzazione di due finestre, intervento comportante la modifica della sagoma dell'edificio).

Qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (In motivazione la Corte ha precisato che solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria sfuggono a tale disciplina).

Commentari2

  • 1Pergolato in giardino: quando serve il permesso di costruire
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 23 novembre 2024

  • 2Cassazione: Installazione di cartelloni stradali o pubblicitari necessità del preventivo titolo abilitativo.
    Di Fulvio Conti Guglia · https://www.quotidianolegale.it/ambientediritto-20-anni/

    di Fulvio Conti Guglia. La Corte di cassazione in una recente sentenza del 18 giugno ribadisce che in materia urbanistica, qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Cass. Sez. 3, n. 34604 del 17/06/2010 Rv. 248330). In particolare le disposizioni in questione sono state già ritenute applicabili anche per cartelloni per la gestione di spazi pubblicitari su pilastri …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2010, n. 34604
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34604
Data del deposito : 17 giugno 2010

Testo completo