Sentenza 17 giugno 2010
Massime • 2
Gli interventi di ristrutturazione edilizia rientranti nell'art. 10, comma primo, lett. a) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, anche se eseguiti su manufatti siti in zona agricola, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività ai sensi dell'art. 22, comma terzo, lett. a), del citato decreto, comportando la natura agricola dell'area su cui il manufatto insiste esclusivamente l'esonero dal contributo di costruzione, ove ricorrano le condizioni previste dall'art. 17, comma terzo, lett. a), del d.P.R. n. 380 del 2001. (Fattispecie di realizzazione di due finestre, intervento comportante la modifica della sagoma dell'edificio).
Qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. (In motivazione la Corte ha precisato che solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria sfuggono a tale disciplina).
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di Fulvio Conti Guglia. La Corte di cassazione in una recente sentenza del 18 giugno ribadisce che in materia urbanistica, qualsiasi intervento edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, deve essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, la violazione dell'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Cass. Sez. 3, n. 34604 del 17/06/2010 Rv. 248330). In particolare le disposizioni in questione sono state già ritenute applicabili anche per cartelloni per la gestione di spazi pubblicitari su pilastri …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/06/2010, n. 34604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34604 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2010 |
Testo completo
346 04 / 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 17/06/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
- Presidente -SENTENZA Dott. GUIDO DE MAIO
- -Rel. Consigliere 1217 N.
Dott. CLAUDIA SQUASSONI REGISTRO GENERALE
- Consigliere - Dott. MARIO GENTILE N. 5867/2010
- Consigliere - Dott. ALDO FIALE
- Consigliere - Dott. GIULIO SARNO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da:
1) RO EO N. IL 29/10/1926
avverso la sentenza n. 2484/2008 CORTE APPELLO di PALERMO, del 29/04/2009
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CLAUDIA SQUASSONI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.D'Ambrosio Vito che ha concluso per l'amillaments can welwo
DEPOSITATA IN CANCELLERIA
Udito, per la parte civile, l'Avv il 24 SET 2010 CORTEUdit i difensor Avv.
IL CANCELLIERE (Paolo Mensurat
M.
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1
Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di
Palermo ha ritenuto AR DO responsabile dei reati previsti dagli artt.44 c.1 lett.b, 93,94,95 TU 380/2001 e l'ha condannato alla pena di giustizia. Per giungere a tale conclusione, i Giudici hanno ritenuto che l'intervento effettuato dall'imputato (realizzazione di due finestre) rientrasse tra quelli di ristrutturazione edilizia e, pertanto, necessitasse di permesso di costruire, di cui l'imputato era privo, in quando ha determinato una modifica della sagoma dello edificio.
Per l'annullamento della sentenza, AR ha proposto ricorso per
Cassazione deducendo violazione di legge.
Sostiene cha la autorizzazione amministrativa è richiesta solo quando l'apertura crea un accesso alla pubblica via e tale non è il caso in esame;
fa presente che il manufatto insiste in zona agricola per cui non era necessario il permesso di costruire;
rileva che, comunque, non era richiesta l'osservanza della normativa antisismica che interessa solo le strutture in cemento armato.
Le deduzioni non sono meritevoli di accoglimento.
Deve, innanzi tutto, precisarsi, come l'imputato non contesti i fatti per cui è processo e la entità dei lavori effettuati che sono pacificamente consistiti nella apertura di due nuove finestre non preceduta da titolo abilitativo e dal rispetto della normativa antisismica.
Tanto premesso, si rileva come l'intervento in esame non sia annoverabile tra quelli di manutenzione straordinaria che possono apportare alla parte esterna dello edificio solo quelle modifiche che sono rivolte a ripristinare una situazione preesistente. Per la alterazione della sagoma del manufatto, l'intervento deve inserirsi tra quelli di ristrutturazione edilizia, sia pure di portata minore, previsti dall'art. 10 c.1 sub c TU 380/2001 e che necessitano di previo permesso di costruire o, a scelta discrezionale dello interessato, possono essere realizzati con semplice denuncia di inizio di attività ex art.22 c.3 sub a TU citato;
la mancanza di tale denuncia, è sanzionata penalmente come previsto dal successivo art.44 c. 2 bis.
La circostanza che il manufatto sia posto in zona agricola comporta, solo, a determinate condizioni, la gratuità del permesso di costruire a mente dell'art-17 c.3 sub a TU 380/2001.
In merito alla residua deduzione, si rileva che la limitazione evidenziata dal ricorrente ( secondo il quale la disciplina sulle costruzioni in zona sismica è circoscritta alla edificazione con cemento armato) non trova conforto nel testo normativo di cui agli artt.93 ss TU 380/2001.
Qualsiasi intervento, ad eccezioni di quelli di semplice manutenzione ordinaria, se eseguito in zona sismica, deve essere preventivamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita di autorizzazione la cui mancanza è sanzionata dall'art.95 TU 380/2001.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Roma, 17 giugno 2010 Il Presidente обещал L'estensore foсвой
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