Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2007, n. 37322
CASS
Sentenza 3 luglio 2007

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

Ai fini della configurabilità dei reati previsti dalla normativa antisismica (L. 2 febbraio 1974, n. 64, oggi sostituita dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), non assume rilievo il carattere precario della costruzione, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo da parte della P.A. di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche.

In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa (art. 23 L. 2 febbraio 1974 n. 64, oggi sostituito dall'art. 98, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni formali.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2007, n. 37322
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 37322
    Data del deposito : 3 luglio 2007

    Testo completo