Sentenza 3 luglio 2007
Massime • 2
Ai fini della configurabilità dei reati previsti dalla normativa antisismica (L. 2 febbraio 1974, n. 64, oggi sostituita dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), non assume rilievo il carattere precario della costruzione, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo da parte della P.A. di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche.
In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, il potere-dovere del giudice di ordinare la demolizione dell'immobile in caso di condanna per i reati previsti dalla relativa normativa (art. 23 L. 2 febbraio 1974 n. 64, oggi sostituito dall'art. 98, comma terzo, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380), sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni formali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 03/07/2007, n. 37322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37322 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 03/07/2007
Dott. GRASSI Aldo - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 1960
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 47294/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. BO NO, nato a [...] il [...];
1. ZZ SA, nata a [...] l'[...];
avverso la sentenza 27.3.2006 del Tribunale monocratico di Messina;
Visti gli atti, la sentenza impugnata ed i ricorsi;
Udita, in pubblica udienza, la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. BAGLIONE Tindari, il quale ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale monocratico di Messina, con sentenza del 27.3.2006, affermava la responsabilità penale di BO NO e ZZ SA in ordine ai reati di cui:
- alla L. n. 64 del 1974, artt. 17 e 18, in relaz. Al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 95, (per avere realizzato, in zona sismica, una struttura con travi e montanti in ferro tubolare, estesa complessivamente mq. 150 e parzialmente coperta con pannelli coibentati, senza avere denunziato l'inizio dei relativi lavori, omettendo di presentare i calcoli statici e senza la preventiva autorizzazione dell'ufficio tecnico regionale acc. in Valdina, via Panoramica Tracoccia, il 19.8.2004)
e condannava ciascuno alla pena di Euro 400,00, di ammenda, ordinando la demolizione del manufatto ai sensi del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98, comma 3. Avverso tale sentenza hanno proposto due separati ricorsi i condannati ed il loro difensore, i quali hanno eccepito:
- l'insussistenza dei reati, stante la precarietà del manufatto in oggetto, installato nel cortile della loro abitazione "al fine di realizzare un riparo dal sole durante il periodo estivo";
- l'erronea inflizione dell'ordine di demolizione de manufatto medesimo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La prima doglianza è manifestamente infondata, dovendosi ribadire la giurisprudenza di questa Corte Suprema secondo la quale, ai fini della configuramità dei reati previsti dalla L. 2 febbraio 1974, n.64, in tema di costruzioni in zona sismica, non assume rilievo il carattere precario della costruzione, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il controllo preventivo da parte della pubblica amministrazione di tutte le costruzioni realizzate in zone sismiche (vedi Cass. Sez. 3, 4.10.2002, n. 33158, P.M. in proc. Bianchini).
2. TI secondo motivo di ricorso, invece, è fondato e merita accoglimento.
In tema di disciplina delle costruzioni in zona sismica, infatti, il potere - dovere del giudice di ordinare ai sensi della L. n. 64 del 1974, art. 23, (attualmente D.P.R. n. 380 del 2001, art. 98, comma 3), la demolizione dell'immobile in caso di condanna per i reati previsti dalla stessa legge sussiste soltanto con riferimento alle violazioni sostanziali, ovvero per la inosservanza delle norme tecniche, e non anche per le violazioni meramente formali, quali quelle contestate nella fattispecie in esame (vedi Cass. Sez. 3:19.12.2003, n. 48685, Munafò; 17.1.2001, n. 317, Di Tenno;
15.3.1994, n. 3113, Campisi ed altro).
La sentenza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente all'ordine di demolizione in essa disposto, che va eliminato;
mentre i ricorsi devono essere rigettati nel resto.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Visti gli arti 607, 615 e 620 c.p.p.. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al disposto ordine di demolizione, che elimina.
Così deciso in Roma, il 3 luglio 2007.
Depositato in Cancelleria il 10 ottobre 2007