Sentenza 11 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 11/05/2001, n. 6588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6588 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Responsabilità SEZIONE TERZA CIVILE professionale del medico e della Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: struttura sanitaria 8 R. G. N. 14769/99 Dott. Ernesto LUPO Presidente 5 8 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Cron. 14267 6 VAR ONE Dott. Michele Consigliere Rep. 2394 Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI Ud. 26/02/01 Dott. Gianfranco MANZO Consigliere ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE NTEN ZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da: 600 per diritti L. ROVEDA PALMIRA, elettivamente domiciliata in ROMA VIAL 14 MAG 2001 IL CANCELLIERE CRESCENZIO 43, presso lo studio dell'avvocato GIULIO i l DONZELLI, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato LUIGI PASETTO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE AZIENDA OSPEDALIERA CARLO POMA DI MANTOVA, titolare UFFICIO COPIE della gestione liquidatoria della soppressa USSL 21 Richiesta copia studio dal Sig. AGI subentrata in ogni rapporto alla soppressa USSL 46 DI per diritti L. 6000. 16.05.01 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (ALTO MANTOVANO), in persona IL CANCELLIERE del Commissario Liquidatore dr. Lelio Pischedda, 2001 396 elettivamente domiciliata in ROMA VLE ANGELICO 32, presso lo studio dell'avvocato GIANFRANCO MELUCCO, che ia difende anche disgiuntamente all'avvocato ROBERTO POLACCO, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
EM GI, elettivamente domiciliato in ROMA VLE PARIOLI 180, presso 10 studio dell'avvocato MARIO SANINO, che lo difende anche disgiuntamente all'avvocato ALESSANDRO GEMENTI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 171/99 della Corte d'Appello di BRESCIA, Sezione I Civile, emessa il 10/02/99 e depositata il 16/03/99 (R.G. 180/97); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/02/01 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato Luigi PASETTO;
udito l'Avvocato Antonio LIUZZI (per delega Avv. Gianfranco MELUCCO); udito l'Avvocato Alessandro GEMENTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del 1° motivo e l'accoglimento del 2° motivo di ricorso. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il 7.7.1988 AL OV si sottopose presso il servizio di radiologia e terapia fisica del presidio ospedaliero di Castiglione dello Stiviere (Mantova) a mammografia bilaterale al fine di accertare l'eventuale presenza di tumore al seno. Il referto stilato dal pri- mario del servizio, dott. EP EM, non eviden- ziò patologie. Nel giugno del 1989, a seguito della comparsa di una piccola tumefazione sulla parte superiore della mammella destra, la OV si sottopose ad esame isto- logico presso l'ospedale di Desenzano del Garda, che dette risultato positivo, essendosi accertata la pre- senza di cellule epiteliali maligne, segno inequivoca- bile di carcinoma mammario. Confermata la diagnosi da un'ulteriore mammografia, la OV fu sottoposta in una clinica privata di Milano a mastectomia radicale, cui fece seguito un ciclo di chemioterapia. Nell'assunto che tale sviluppo della vicenda e la conseguente grave mutilazione subita fossero dipesi dall'errata diagnosi del dott. EM, nel giugno del 1990 la VE convenne in giudizio la Ussl n. 46 Alto NO (da cui dipendeva la struttura ospedaliera dove il sanitario operava) e lo stesso EM chieden- done la condanna al risarcimento dei danni derivatile, 3 quali sarebbero risultati in corso di causa. Entrambi 1 convenuti resistettero, adducendo la correttezza della diagnosi espressa dal medico in rife- rimento ai mezzi di accertamento di cui egli disponeva e, comunque, la mancanza di nesso causale tra la omessa precoce individuazione del tumore ed i danni lamentati. Con sentenza pubblicata 1'11 marzo 1996 l'adito tribunale di Mantova rigettò la domanda sui rilievi che l'espletata consulenza tecnica collegiale aveva rileva- to come la lettura dei fotogrammi eseguiti nel corso della mammografia del 1988 non rivelasse un quadro cli- nico indicativo della possibile presenza di una lesione tumorale e che neppure la scarsa qualità degli strumen- ti diagnostici utilizzati presso la struttura ospeda- liera poteva giustificare un giudizio di responsabili- tà, giacché il loro livello si collocava nella media delle attrezzature all'epoca in uso negli ospedali. n. 171/99 la corte d'appello di 2. Con sentenza CI ha rigettato il gravame della OV, cui ave- vano resistito il EM e la Ussl n. 21 (intanto su- bentrata alla Ussl n. 46) concludendo che l'appellante: a) aveva infondatamente sostenuto che la decisione di prime cure si era superficialmente adeguata, in una prospettiva di scarso rigore nell'applicazione alla professione sanitaria dei principi in materia di re- 4 sponsabilità civile, alle conclusioni dei consulenti d'ufficio, senza conferire rilievo ai puntuali rilievi critici del consulente di parte;
infondatamente doluta che il tribunale b) si era considerato le osservazioni che lo stesso non avesse dott. EM aveva fatto pervenire alla direzione del- Ja Ussl in ordine alla vetustà ed all'inefficienza del macchinario utilizzato, che avrebbero dovuto indurre il sanitario ad esternare anche alla paziente i propri dubbi circa l'utilità dell'esame effettuato in quelle condizioni.
3. Avverso la sentenza ricorre per cassazione Pal- mira OV affidandosi a due motivi, cui resistono con controricorsi EP EM e l'Azienda ospedaliera Carlo Poma di Mantova, nella dichiarata qualità di ti- tolare della gestione liquidatoria, subentrata in tutti i rapporti attivi e passivi della soppressa Ussl 46 ai sensi del d. P.R. n. 650 del 1994. MOTIVI DELLA DECISIONE 1.1. Col primo motivo è dedotta "violazione e falsa applicazione dell'art. 2735 C.C. in ordine al mancato riconoscimento di valore confessorio alla comunicazione del 6. luglio del 1990" (inviata dal dott. EM alla direzione della Ussl) circa le deficienze strutturali del servizio radiologico e la propria imperizia e ne- 5 360, nn. 3 e 5, gligenza, in riferimento all'art. c.p.c.. comunicazione il EM Si afferma che con tale aveva certamente riconosciuto la verità di fatti a sé sfavorevoli e favorevoli all'altra parte, là dove aveva scritto: "la negatività di un esame strumentale, quale la mammografia, può dipendere da fattori molteplici: man- canza di una patologia: non si troverà mai ciò che non c'è", "nessuno su questa Terra è infallibile e chi si sottopone ad un esame strumentale implicitamente accet- ta tutti i limiti e la possibilità di errore". Il ricorrente afferma che tali affermazioni rendono evidente la erroneità della decisione dei giudici di appello, i quali non le avevano minimamente considerate ai fini della decisione. E sostiene, da ultimo, che la corte d'appello ha erroneamente valutato le dichiarazioni rese dal dott. EM, non attribuendo alle stesse il valore di con- fessione stragiudiziale.
1.2. L'ultimo assunto della ricorrente, che sotto il profilo logico è in contrasto col precedente, mani- festa come ella in realtà si dolga dell'apprezzamento di merito effettuato dalla corte d'appello, che ha spe- cificamente affrontato il punto alle pagine 13 e 14 6 della sentenza, ritenendo che la relazione del sanita- rio (il quale aveva tra l'altro affermato che "con ap- parecchiature più sofisticate ed all'avanguardia Si possono rilevare maggiori dettagli"), era piuttosto te- sa ad illustrare, in linea teorica e in un contesto fortemente polemico con chi avesse voluto ipotizzare una sua responsabilità, le ragioni che potevano portare alla mancata individuazione, con lo strumento radiolo- gico, di una certa patologia, indipendentemente dall'imperizia 0 comunque dalla colpa dell' operatore medico. La corte d'appello ha, in particolare, concluso che "in sostanza non può in alcun modo affermarsi che il dott. EM in quel documento abbia inteso elenca- re le ragioni dell'obiettiva erroneità del referto del luglio del 1988 e neppure che lo stesso medico abbia riconosciuto che all'epoca non ci fosse alcuna patolo- gia a carico della OV, ovvero che la stessa aveva prestato scarsa collaborazione all'esame, ovvero ancora che il personale fosse insufficiente o inadeguato". La corte ha insomma escluso che la relazione del dott. EM avesse valore confessorio con motivato, diffuso ed analitico apprezzamento di merito, evidente- mente non reiterabile in sede di legittimità enon sin- dacabile solo perché difforme da quello auspicato dalla parte, che non prospetta del resto ulteriori ragioni a 7 suffragio della dedotta violazione dell'art. 2735 C.C. o della insufficienza della motivazione sul punto;
vizi che, per gli aspetti illustrati, sono entrambi insussi- stenti. Il motivo, nella parte in cui non è inammissibile, è dunque infondato. :
2.1. Col secondo motivo viene denunciata: "motivazione insufficiente ed assolutamente contraddit- toria su punti decisivi della controversia anche sotto il profilo di omesso o insufficiente esame di documenti rilevanti ai fini del decidere, della omessa valutazio- ne della singolare posizione del primario, della parti- responsabilità dell'ente (art. 360, n. 5, colare c.p.c.)". La ricorrente si duole che i giudici di merito ab- biano fatto cattivo uso delle emergenze istruttorie al loro vaglio:.in particolare che, sposando la tesi dei consulenti tecnici d'ufficio, "non abbiano considerato " affatto l'altro materiale probatorio che, se giustamen- te ponderato, avrebbe sicuramente portato ad una solu- zione diversa". Nella menzionata comunicazione del 6.7.1990 il dott. EM aveva infatti riconosciuto che i mezzi tecnici a sua disposizione avrebbero potuto provocare dei "falsi negativi", sicché avrebbe dovuto compiere 8 esami ulteriori о quantomeno suggerirli, tenuto anche conto che il radiogramma evidenziava un rimaneggiamento strutturale ghiandolare nel quadrante superiore esterno della mammella destra. Dei puntuali e circostanziati rilievi critici del consulente di parte sul punto i giudici di secondo gra- do non avevano tenuto alcun conto, in tal modo incor- rendo nel vizio di insufficiente motivazione su un pun- to decisivo della controversia.
2.2. Anche tale censura è infondata. La corte s'è fatta carico dei rilievi critici del consulente di parte rilevando: - in ordine alla prospettata valenza indiziaria dell'addensamento ghiandolare, che i consulenti tecnici d'ufficio avevano precisato che esso era "caratteristico di un quadro di mastopatia fibro- cistica molto frequente nelle donne in periodo peri- post menopausa (nella percentuale del 30-35%) е che, come tale, consigliava controlli periodici a cadenza non superiore all'anno e mezzo e non inferiore all'anno" (pagina 12 della gravata sentenza), senza im- M porre l'immediato approfondimento diagnostico (pagina 13); sulla qualità dei materiali e dei fotogrammi (che, ad avviso del consulente di parte, non avrebbero 9 comunque consentito di rilevare la presenza dei segni indicatori di un carcinoma) che i consulenti d'ufficio, sollecitati a fornire chiarimenti sul punto, avevano chiarito come l'interpretazione che essi ne avevano da- to era "possibile e consentita" e che l'attrezzatura con la quale gli esami furono svolti "consentiva di ot- tenere risultati di sufficiente qualità, almeno con ri- ferimento allo standard dell'epoca", sicché "nessun rimprovero poteva muoversi all'appellato dott. EM per non avere adeguatamente allertato la paziente circa una pretesa inutilità sostanziale dell'esame in tesi derivante dai limiti dello strumento meccanico" (pagine da 139/161. che, in particolare, il riferimento del dott. EM all'eventualità che il materiale in uso provo- casse dei "falsi negativi" (valorizzato dall'appellante per confortare le osservazioni del proprio consulente circa la sostanziale inutilità di un esame condotto col macchinario di cui la struttura era dotata e per rile- vare come quella inutilità era stata colposamente sot- taciuta alla OV dal sanitario operatore) era stato effettuato mediante il richiamo, nella relazione del 6.7.1990, ad una precedente richiesta rivolta all'amministrazione in occasione di un guasto al mammo- grafo, volta a sollecitare l'acquisto di una macchina 10 più moderna (pagine 14 e 15). La corte territoriale ha dunque tenuto conto di tutto quanto prospettato dalla appellante, tuttavia escludendo che gli argomenti sottoposti al suo vaglio potessero giustificare un giudizio di responsabilità del medico per non aver provveduto ad informare la pa- ziente dei limiti dello strumento (o della struttura, per non essersi dotata di una macchina più moderna ed efficiente). Si tratta all'evidenza di un apprezzamento di meri- in sé insindacabile in sede di legittimità se sor- to, retto, come appare innegabile, da adeguata motivazione. Va da ultimo rilevato che la corte d'appello ha più avanti osservato, con affermazione che non è fatta og- getto di impugnazione in questa sede, che nessuno aveva in causa "affermato che, date le dimensioni finali del- lo stesso, un nodulo avrebbe comunque dovuto manife- starsi in un esame radiologico eseguito undici o dodici mesi prima" con un'apparecchiatura più avanzata, in so- stanza addirittura escludendo che sussistesse la prova nesso causale tra l'uso della strumentazione di cui del la struttura era dotata ed il danno lamentato dall'attrice (pagina 16, in fine, e pagina 17).
3. Il ricorso deve essere dunque respinto. Va del pari respinta la domanda del EM di con- 11 danna della ricorrente ex art. 96 c.p.c., totalmente difettando i presupposti della responsabilità proces- suale aggravata. Si ravvisano, anzi, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la corte rigetta il ricorso e la domanda del resi- stente EP EM volta alla condanna della ri- corrente per responsabilità processuale aggravata;
compensa tra tutte le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 26 febbraio 2001 Il Consigliere estensore Il Presidente Еший про 60000 IL CANCELLIERE C1 Giovanni Giambattista 310000 1097 129,11 Depositata in Cancelleria 4567 3049 Oggi, fì 11 MAG. 2001 8667 12,00 IL CANCELLIERE Citos no battista CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 20.7.2011 serie 4 al n. 37126 versate € 172,10 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 12