Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 05/01/2001, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula 'B' 0134% SSAZIONE LA CORTE SUPIE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto - PresidenteDott. Pasquale REALE Dott. Giammarco CAPPUCCIO Consigliere Dott. Giovanni VERUCCI Consigliere R.G. N. 10701/99 Dott. Giuseppe Maria BERRUTI Rel. Consigliere Cron.4P45 Dott. Salvatore SALVAGO - Consigliere Rep. ha pronunciato la seguente Ud. 19/12/00 ORD I NANZA sul ricorso proposto da: PR ET, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ے ہ GERMANICO 197, presso l'avvocato CARRIERO MARCELLO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente contro denominazioneUNICREDITO ITALIANO SpA, assunta dal CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CREDITO ITALIANO SpA, in persona dei rispettivi legali UFFICIO COPIE rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliato Richiesta copia studio dal Sig. PAR per diritti L. 1500 in ROMA VIA PARIGI 11, presso l'avvocato FELICE 12.3 FEB 2001. PATRIZI, che lo rappresenta e difende, giusta procura IL CANCELLIERE in calce al controricorso;
2000 - controricorrente 157 avverso la sentenza n. 3486/98 della Corte d'Appello -1- di ROMA, depositata il 26/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/12/2000 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
1 persona del Sostituto Procuratore udito il P.M. in Francesco MELE che ha concluso per Generale Dott. del procedimento per intervenuta l'estinzione rinuncia. -2- La Corte, ritenuto che TA PR ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 3486/98 e che al ricorso ha resistito con controricorso la spa Unicredito Italiano;
ritenuto che
la ricorrente in data 11.12.2000 ha depositato rinuncia al ricorso e che la resistente in data 18.12.2000 ha depositato atto di adesione al ricorso;
sentite le conclusioni del Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione, e ritenuto di condividerle;
ritenuto di dovere dichiarare pertanto la estinzione del giudizio e di non dover provvedere sulle spese;
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Nulla per le spese. In Roma il 19 dicembre 2000 IL PRESIDENTNon Comendarle COSTE S De 3