Sentenza 19 febbraio 2015
Massime • 1
In tema di giudizio di rinvio, il principio secondo cui non può essere rimessa in discussione la competenza attribuita con la sentenza di annullamento - salvo che risultino nuovi fatti che comportino una diversa definizione giuridica da cui derivi la competenza di un giudice superiore - si applica anche quando il provvedimento annullato sia un'ordinanza emessa dal giudice dell'esecuzione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/02/2015, n. 13056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13056 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di Consiglio
Dott. CORTESE Arturo - Presidente - del 19/02/2015
Dott. SANDRINI Enrico G. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LA POSTA Lucia - Consigliere - N. 427
Dott. ROCCHI Giacomo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 45296/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CORTE APPELLO NAPOLI;
nei confronti di:
GIP TRIBUNALE NAPOLI;
con l'ordinanza n. 681/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 29/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROCCHI GIACOMO;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. IACOVIELLO Francesco M. che ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP Tribunale di Napoli. RITENUTO IN FATTO
1. Il G.I.P. del Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, con ordinanza del 18/10/2010, accoglieva l'istanza avanzata da IA VA diretta al riconoscimento del vincolo della continuazione tra numerosi delitti oggetto di diverse sentenze e rideterminava la pena complessiva.
L'ordinanza veniva annullata con rinvio allo stesso Giudice con sentenza n. 1092 del 2011 di questa Corte, adita dal solo condannato, limitatamente alle modalità di calcolo della pena complessiva. Con ordinanza dell'8/4/2014, il G.I.P. del Tribunale di Napoli, preso atto del deposito della sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/3/2009 che aveva riformato quella di primo grado dello stesso G.I.P., disponeva trasmettersi gli atti alla Corte territoriale, individuata come giudice dell'esecuzione.
2. Con ordinanza del 29/9/2014, la Corte di appello di Napoli solleva conflitto negativo di competenza: in conseguenza della pronuncia di annullamento con rinvio di questa Corte, il giudice di rinvio deve essere considerato ormai funzionalmente competente a decidere, anche se astrattamente la competenza spetterebbe ad altro Giudice. Nel caso di specie, nessun fatto nuovo era sopravvenuto alla sentenza di annullamento, tenuto conto che la pronuncia della sentenza di appello che riformava quella di primo grado era già conosciuta al momento della presentazione dell'istanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il conflitto deve essere risolto nel senso della competenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli.
L'art. 627 c.p.p., comma 1, dispone che nel giudizio di rinvio dopo un annullamento da parte di questa Corte non è ammessa discussione sulla competenza attribuita con la sentenza di annullamento, salvo quanto previsto dall'art. 25 c.p.p.; a sua volta tale norma prevede che la decisione della Corte di cassazione sulla competenza è vincolante, salvo che risultino fatti nuovi (che, nel caso di specie, non sussistono, tale non potendo considerarsi la sentenza della Corte di appello di Napoli del 20/3/2009, emessa precedentemente all'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Napoli successivamente annullata da questa Corte).
È del tutto pacifico che il principio si applichi anche per le ordinanze emesse dal giudice dell'esecuzione (cfr. Sez. 1^, n. 1511 del 11/12/2007, - dep. 11/01/2008, Confl. comp. in proc. Lorenzo, Rv. 238844; Sez. 1^, n. 18802 del 16/04/2002 - dep. 15/05/2002, Bruno, Rv. 222029).
Gli atti devono, quindi, essere trasmessi al G.I.P. del Tribunale di Napoli.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del G.I.P. del Tribunale di Napoli, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2015.
Depositato in Cancelleria il 27 marzo 2015