Sentenza 19 giugno 2008
Massime • 1
Integra il delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici la dichiarazione del notaio di avere raggiunto la certezza in ordine all'identità della persona comparsa, qualora tale dichiarazione, in assenza di una compiuta attività di controllo degli elementi di riscontro dell'identità personale, sia basata esclusivamente sull'esibizione di un documento di identità apparentemente genuino e successivamente rivelatosi falso. (In motivazione, la S.C. ha altresì osservato che l'accertamento del notaio non può essere fondato sulle mere garanzie fornite, in ordine all'identità della persona comparsa, dalle altre persone interessate all'atto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/06/2008, n. 38714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38714 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 19/06/2008
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARROZZA Arturo - Consigliere - N. 2864
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SAVANI Piero - Consigliere - N. 001238/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
1) NG ON, N. IL 02/09/1938;
avverso SENTENZA del 22/10/2007 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CALABRESE RENATO LUIGI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito i difensore Avv. SERGIO Salvatore RI.
OSSERVA
TT RI RA e IN RA erano soci della Nuova Labor Copia di RI RI RA & G. snc, con sede in Brescia. Il 2 agosto 2001 comparvero dinanzi a NG NT, notaio in Cremona, la TT, l'ing. TA CC, ER NO ed una quarta persona, presentata dai primi due e presentatasi come BI RA.
Il notaio redasse un atto che trasferiva la sede sociale della s.n.c. in Roma, ne mutava la denominazione in Nova Labor Copia di IN RA & C., ne attribuiva la rappresentanza legale al ER, cui veni va trasferita la quota sociale della TT. Su denuncia di IN RA, erano tratti a giudizio TT, TA e NG per rispondere, i primi due, del reato di cui agli artt. 110, 48, 479 c.p., perché, ingannando il notaio, facendogli credere che una persona in loro compagnia fosse lo IN, lo inducevano in errore nella redazione del citato atto, in cui si attesta va falsamente la presenza di quest'ultimo, e, il NG, del reato di cui all'art. 479 c.p., per avere attestato falsamente nell'atta di essere certo dell'identità persona le di una delle parti presenti, individuandola come IN RA. Contro la TT e il TA si è proceduto separatamente. Il notaio si è avvalso del rito abbreviato, in esito al quale, con pronuncia confermata in appello, è stato ritenuto responsabile del delitto ascrittogli.
Ricorre per cassazione il difensore del NG deducendo "vitia in judicando" su tutti i capi e punti del la sentenza di secondo grado.
In succinto, addebita al provvedimento impugnato una motivazione solo in apparenza logica, tale dovendosi definire quella che, dipartendosi dal dato fattuale non correitamente storicizzato, perviene a conclusione formalmente logica, ma soltanto formalmente, essendo viziata nel presupposto, e comunque una motivazione totalmente elusiva dei rilievi critici esposti nei motivi di appello, afferenti l'elemento soggettivo del reato, la ritenuta assenza di controlli documentali, l'omessa valutazione di circostanze rilevanti ex art. 49 L. notarile, il ruolo svolto dal TA e dalla TT ai danni del notaio, vittima del loro inganno, la valutazione di equivalenza delle concesse attenuanti generiche.
Il ricorso non merita accoglimento.
Il nuovo testo della L. 13 dicembre 1913, n. 89, art. 49, sull'ordinamento del notariato non richiede più che la conoscenza dell'identità della parte sia personale, cioè anteriore alla attestazione, ma consente al notaio di raggiungere la certezza di tale identità anche al momento dell'attestazione, valutando tutti gli elementi utili a formare il suo convincimento.
È però necessario che tale valutazione si avvalga di diligenti indagini, sicché è pienamente condivisibile il prevalente consolidato indirizzo giurisprudenziale di questa Corte, per il quale non può dirsi sufficiente un accertamento compiuto solo sulla "base di un semplice documento di identità apparentemente genuino e poi rilevatosi falso, oppure fondato sulle mere garanzie offerte dalle altre persone interessate all'atto, conosciute dal notaio, perché ad es. suoi clienti.
Ne consegue che, nel caso di accertata discrepanza oggettiva tra la persona comparsa e quella individuata nell'atto, la dichiarazione da parte dell'ufficiale rogante di avere raggiunto la certezza dell'identità senza tuttavia aver svolto una compiuta attività di controllo degli elementi di riscontro dell'identità personale, lo rende responsabile del reato di falso ideologico.
E non coglie nel segno l'attuale deduzione difensiva, secondo cui i giudici del merito avrebbero dovuto escludere che la dichiarazione del notaio sull'identità di chi si era qualificato come IN si risolveva nella "rappresentazione e nella volontà di attestare una certezza inesistente", per avere egli certificato una sua "certezza" (quale sia stato il processo cognitivo) e non già di aver proceduto all'accertamento.
Ciò posto, si osserva che nel caso concreto è certo che la persona individuata come IN RA non era costui: assorbente e decisiva è al riguardo, al di là delle ulteriori annotazioni di cui si avvale, sul punto, la sentenza impugnata(e la cui rivalutazione, auspicata dal ricorrente, sarebbe inattuabile in questa sede, perché fatalmente invasiva del merito), la circostanza - evidenziata anche dal primo giudice - che l'imputato, come del resto anche il ER, non ha riconosciuto nell'effigie del vero IN il soggetto che gli fu presentato come tale. Non si giustificano pertanto le censure, prospettate in appello e qui richiamate, attinenti alla credibilità attribuita allo IN circa la sua assenza nella stesura dell'atto e al diniego di svolgere di ufficio, ex art. 441 c.p.p., n. 5, gli accertamenti relativi alla presenza di detto IN in territorio estero il giorno 2 agosto 2001, alla eventuale esclusione dei testi da lui indicati, alla redazione di consulenza grafotecnica.
Si è altresì ritenuto dai giudici del merito l'assenza di controlli documentali: ed anche sul punto il ricorso si articola in fatto, richiamando e interpretando diversamente le deposizione delle dipendenti chiamate a deporre, e non considera peraltro che è il notaio a dover essere in grado di fornire la prova dell'accertamento svolto sull'identità personale dei comparenti e, conseguentemente, del raggiungimento di un convincimento fermo sull'identità, pena il riconoscimento di una responsabilità ex art. 479 c.p., in difetto di una acquisizione probatoria ex ufficio(onde non era di nessun ausilio l'argomento trattato nell'atto di appello, secondo cui l'imputato "non ha escluso che un documento sia stato al momento visto e poi restituito e tuttavia ha chiara mente indicato che l'analisi di un documento di riconoscimento era prassi indefettibile nel proprio studio, operante da oltre trent'anni".
Resta così soltanto l'affidamento riposto nella conoscenza degli altri comparenti (in particolare della TT e del TA) e nelle (false) indicazioni da questi provenienti, che non esclude, per quanto innanzi detto, la configurabilità del reato;
dovendosi solo precisare in proposito, per rispondere ad un ulteriore rilievo difensivo (che si assume parimenti ignorato dal giudice d'appello), che, se è vero che l'azione programmata e attuata dalla RI e dal TA fu sicuramente di determinazione in errore dell'attuale ricorrente, ciò tuttavia, diversamente dal dedotto, non incide minimamente sulla sussistenza dell'ipotesi di reato ex art. 479 c.p., a questi ascritta, la quale trova indubbiamente il suo antecedente logico nell'altrui inganno, ma si connota poi di una propria autonoma specificità, costituita dal non avere l'agente eseguito(del tutto o compiutamente) l'accertamento sulla identità della parte richiesto dal la legge notarile e, ciononostante, affermato di essere certo di tale identità.
È poi indiscusso in giurisprudenza che, a integrare gli estremi del dolo del falso ideologico in atto pubblico sufficiente la consapevolezza della falsa atte stazione, non occorrendo che la falsità sia commessa al fine di procurare a se od altri un vantaggio o di reca re a terzi un danno: così che resta svilita di ogni va lenza la deduzione che imputa al giudice d'appello di non aver riflettuto sul fatto che il NG non aveva interesse alla questione, avendo lo stesso giudice di primo grado riconosciuto che egli non era animato da finalità malevoli o ingannatorie nell'attestazione "de qua"; come pure quella incentrata sulla "tipologia" dell'atto rogato, asseritamente improduttivo di effetti negativi nei confronti dello IN.
Quanto, infine, al diniego di prevalenza delle attenuanti generiche, è sufficiente ricordare che il giudizio di comparazione ex art. 69 c.p., è da ritenere adeguato quando il giudice pone in risalto una o più circostanze suscettibili di valutazione di prevalenza o di equivalenza rispetto alle altre circostanze, conseguendone che le eventuali argomentazioni o le risultanze non espressamente considerate, ancorché poste in rilievo dal difendere, nell'implicito raffronto con gli elementi ritenuti fondamentali, devono considerarsi disattese e non pretermesse.
Conclusivamente, s'impone il rigetto del ricorso, con le conseguenti statuizioni ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte:
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 14 ottobre 2008