Sentenza 22 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 22/06/2001, n. 8529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8529 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2001 |
Testo completo
S N O . I E T A D 7 R & 7 T 1 S . 3 I T G . R E N 'A 2 IN NOM EL852 9/0 1 R L 7 L 9 A 9 E D REPUBBLICA ITALIANA 1 D - 5 E I - T S 3 N N E E E S G S E G I " E A LA CORTE SUN E DT CASSAZIONE L Oggetto (SANZIONE AM- MINISTRATIVA SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 905/98 Dott. Angelo GRIECO Dott. Giovanni LOSAVIO Consigliere Consigliere Cron. 19562 Dott. Giovanni VERUCCI - Rel. Consigliere Rep. Dott. Mario ADAMO - Consigliere Ud. 23/02/2001 Dott. Francesco FELICETTI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: GO SETTIMIO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E. CECCHI 60, presso l'avvocato CAPRIGLIONE TIZIANA, e difeso dall'avvocato MURRO SAVINO,rappresentato giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
PREFETTO DI POTENZA, domiciliato in ROMA VIA DEI DELLO STATO, che PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE lo rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente · 2001 avversO la sentenza n. 305/97 del TO di POTENZA, 502 depositata il 30/05/97; са udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2001 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo Con ricorso in data 16.1.1995 Settimio Longo propo- opposizione avverso all'ordinanza ingiunzione n neva 4043 del EF di PO del 18.10.1994, con la quale gli si ingiungeva di pagare la somma di £ 4.000.000, quale sanzione amministrativa conseguente alla violazione dell'art. 179 c.d.s, per avere viaggia- to con il cronotachigrafo non funzionante. Eccepiva l'opponente che l'accertamento eseguito dagli agenti della Pol strada doveva ritenersi errato posto che all'atto dell'elevazione della contravvenzio- ne nessuna manomissione о alterazione dello strumento era stato possibile rilevare. Lo strumento infatti risultava regolarmente piomba- to e da una verifica fatta effettuare il giorno succes- sivo, presso un'officina specializzata, era risultato che il cronotachigrafo era perfettamente funzionante. Chiedeva altresì il ricorrente la sospensione del giudizio in attesa della definizione del procedimento 2 penale instaurato a suo carico per rispondere del reato di cui all'art. 484 c.p. Con sentenza depositata in data 30.5.1997 il Preto- re di PO rigettava l'opposizione e compensava fra le parti le spese di giudizio. Per la cassazione della sentenza del TO propo- ne ricorso fondato su quattro motivi Settimio Longo. controricorso 1'Avvocatura Generale Resiste con dello Stato. Motivi della decisione Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inam- missibilità del ricorso sollevata dall'Avvocatura Gene- rale dello Stato con il controricorso. Al riguardo si osserva che ogni qual volta il man- dato al difensore risulti apposto a margine del ricor- SO, deve ritenersi che il mandato si riferisca al ri- corso stesso, come stabilito ormai dalla giurisprudenza costante di questa Corte suprema, mentre per quanto at- tiene alla anteriorità del rilascio del mandato rispet- to alla notifica del ricorso si osserva che il mandato risulta apposto anche sulla copia notificata del ricor- SO talchè non può dubitarsi che sia stato rilasciato prima della notifica dell'atto. L'eccezione di inammissibilità del ricorso va quin- di dichiarata infondata. l 3 D'ufficio va rilevato inoltre che il ricorso è sta- to irritualmente notificato all'Avvocatura distrettuale anzicchè alll'Avvocatura Generale ma la nullità di tale notifica deve ritenersi sanata a seguito della costitu- Generale, ai sensi zione in giudizio dell'Avvocatura dell'art. 156 c.p.c. Ciò premesso si osserva che con il primo motivo il ricorrente lamenta che il TO di PO abbia omesso di sospendere il giudizio civile pendente avanti a lui in attesa della definizione del procedimento pe- nale iniziato a carico del Longo e relativo alla mano- missione o non funzionamento del cronotachigrafo. Il motivo è infondato e va pertanto disatteso. Invero a seguito dell'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale è venuta meno la pregiudi- zialità penale prevista dal codice precedente, salve le 75 c.p.p., come siipotesi tassative previste dall'art. evince chiaramente dal combinato disposto degli artt. 653 c.p.p. vigente e dall'art. 211 delle disp. att. al c.p.p. Cass. civ. SS.UU. 11.2.1998 n 1445 ; Cas. civ.
4.1.2000 n 13 ) Rettamente pertanto il TO non ha sospeso il giudizio pendente avanti a lui. Con il secondo motivo il ricorrente censura l'impu- gnata sentenza per violazione e falsa applicazione del- 4 l'art. 654 c.p.p.nonchè per omessa applicazione del- l'art. 24 L. 689/81. Rileva che la sentenza penale di assoluzione "perchè il fatto non sussiste" ha efficacia nel proces- so civile di opposizione all'ordinanza ingiunzione at- teso che unico è il fatto che integra il reato e l'il- lecito amministrativo. Nella specie inoltre il EF non solo ha parte- cipato indirettamente al giudizio penale ma era nelle condizioni di parteciparvi. Il motivo è inammissibile e va quindi disatteso. Invero il TO ha fondato la sua decisione su più motivi: 1) perchè la sentenza penale di assoluzione non era ancora passata in giudicato e quindi non poteva fare stato nel giudizio civile;
2) perchè il EF di PO non aveva parteci- pato al giudizio penale;
Delle indicate ragioni fondanti il ricorrente ha censurato, in modo peraltro insoddisfacente, solo la seconda affermando che il EF avrebbe partecipato "indirettamente" al giudizio penale, ma non ha censura- to la prima ragione, di per se sola sufficiente a SO- stenere la decisione adottata dal TO. 5 Iles Il secondo motivo va quindi disatteso in quanto non idoneo a determinare, se accolto, la cassazione del- l'impugnata sentenza. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 23 L. 689/81. Assume al riguardo che il TO ha disatteso im- motivatamente l'eccezione di decadenza dalla prova sol- levata da esso ricorrente ed inoltre non ha rilevato l'omessa citazione da parte della cancelleria dei testi indicati dall'opponente. Lany' Il TO ha quindi deciso senza avere sentito i testi ammessi e non citati e senza dare conto in moti- vazione di tale sua condotta. Il motivo è inammissibile e va quindi respinto. Invero il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza che connota il ricorso per cassazio- ne, ha omesso di riportare nel ricorso i capitoli di prova sui quali i testi avrebbero dovuto deporre, non consentendo pertanto al Collegio di valutare la rile- vanza della prova e quindi, in sintesi, la rilevanza della proposta censura. Con il quarto motivo rileva altresì il ricorrente che il giudice di merito dopo avere ritenuto il valore privilegiato del verbale redatto dai verbalizzanti, in quanto non impugnato con querela di falso, non ha tenu- Iles to conto che il verbale conteneva solo valutazioni dei 6 verbalizzanti che per loro natura non godono di fede privilegiata. Nel caso in esame dall'espletata istruttoria è emersa la errata valutazione e l'infondatezza delle va- lutazioni dei verbalizzanti i quali hanno contestato ad esso ricorrente la manomissione del cronotachigrafo sulla base della sola visione del disco dello strumen- to, senza effettuare alcun accertamento tecnico- oggettivo, fondando quindi la contravvenzione sulla ba- se di una loro personale arbitraria valutazione. Circostanza questa desumibile sia dal verbale stes- SO sia dal contraddittorio comportamento processuale del giudicante. Il motivo è infondato e va pertanto disatteso. Invero va rilevato che il TO ha scisso la pro- pria motivazione in due parti assumendo rettamente, CO- me premessa, che non si poteva attribuire fede privile- giata alle valutazione effettuate dai verbalizzanti in ordine alla manomissione del cronotachigrafo e affer- mando poi che comunque, sulla base delle dichiarazione dei verbalizzanti, escussi come testi, era emerso che i pennini del cronotachigrafo lavoravano in modo anormale;
- circostanza questa ritenuta dal giudicante sufficien- te ad integrare il disposto dell'art. 179 c.d.s, non specificamente impugnata dal ricorrente, con il contor- to ed in parte oscuro motivo in esame. Il ricorso va quindi interamente disatteso. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
respinge il ricorso e condanna il ricorrente al pa- gamento delle spese del giudizio di cassazione di cui £...0.08p... per esborsi e £ 1.000.000 per onorari. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 23. febbraio.2001 Presidente Il Consigliere estensore Mario AdAdamo Angelo Grie lo Маг. Машо e r GUCARRAZIONE CONTEST IL CANCELL Prise Andrabk Deposi t 22 E UKSANCELLIERE A N L L A U R ” T 7 S 1 . I T 3 G R . E 'A N R L 7 L A 6 E D 9 1 D - E I 5 T - S 3 N N E E E S S G E " I G A E L 8