Sentenza 9 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/03/2001, n. 3508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3508 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2001 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA NOME DEL POPOL ITAL NO0350 8 0.1 LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Massimo GENGHINI - Presidente R.G.N. 12165/98 Dott. Luciano VIGOLO Consigliere- Cron.7245 MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Giovanni Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud. 19/12/00 VIDIRI Rel. Consigliere Dott. Guido ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente -e
contro
D'NG EN;
- intimato avverso la sentenza n. 1399/98 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 02/04/98 R.G.N. 44549/96; 2000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 5534 udienza del 19/12/00 dal Consigliere Dott. Guido -1- VIDIRI udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro ABBRITTI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO Con ricorso al Pretore di Napoli ZO D'LO chiedeva che fosse riconosciuto il suo diritto alla pensione di inabilità ovvero in subordine l'assegno di invalidità,negato in sede amministrativa. Dopo la costituzione del contraddittorio, il Pretore con sentenza del 9 ottobre 1995 rigettava la domanda attrice. A seguito di gravame dell'assicurato, il Tribunale di Napoli con sentenza del 2 aprile 1998, in accoglimento dell'appello, dichiarava il diritto del D'LO all'assegno di invalidità, e per l'effetto condannava il Ministero a pagare detto assegno con Guido ED decorrenza dal 1 ottobre 1997, oltre interessi legali ex art. 442 c.p.c. e art. 16 legge 30 dicembre 1991 n. 412. Condannava inoltre il Ministero al pagamento della metà delle spese del grado, compensando la restante metà delle spese e quelle di primo grado. Nel pervenire a tale conclusione, il Tribunale condivideva la consulenza espletata in secondo grado per quanto riguardava le patologie riscontrate nell'assicurato (epatite cronica attiva;
esiti di intervento chirurgico per ernia discale L4-L5, con radicolare e limitazione segni di sofferenza funzionale del rachide lombare;
note clinico- 1 strumentali di cervicoartrosi;
postumi di frattura del capitello radiale destro con moderato impegno funzionale;
broncopatia cronica;
lieve deficit visivo con esiti di causticazione corneale all'occhio destro;
ipoacusia mista più accentuata a sinistra con esiti di intervento radicale in orecchio sinistro e deviazione del setto nasale), e la loro incidenza idonea seppure in epoca altamente invalidante, grado, eprocedimento di primo successiva al precisamente a partire dal settembre 1997, a superare la soglia invalidante. Riconosceva, quindi, come detto l'assegno a partire dal 1 ottobre 1997. ND Avverso tale domanda il Ministero dell'Interno propone ricorso per cassazione, affidato ad un duplice motivo. ZO D'LO non si è costituito in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, il Ministero deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 13 della legge n. 118/1971 in relazione all'art. 360, primo n. 3 c.p.c. Sostiene il ricorrente che per il comma, riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità non è richiesto soltanto il requisito sanitario con il superamento di una certa soglia invalidante ma anche il requisito c.d. socio-economico(possesso di un reddito entro un certo limite, incollocabilità, 2 insussistenza di situazioni di incompatibilità) la cui prova fa carico al ricorrente (art. 2697 c.c.). Con il secondo motivo il ricorrente deduce omesso esame e/o omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4 c.p.c. nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia rilevabile d'ufficio in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. Ribadisce il Ministero con detta censura l'insussistenza del requisito socio-economico, ricordando che espressamente richiesto l'accertamento circa l'eventuale titolarità di prestazioni incompatibili, come previsto dalla Guildboken normativa vigente, nonchè circa il superamento dei limiti di reddito, oltre la sussistenza dello stato di incollocato. I due motivi di censura da esaminarsi congiuntamente, per importare la risoluzione di questioni tra loro strettamente connesse, vanno accolti per le ragioni che si vengono ad esporre. E' principio costantemente affermato da questa Corte il requisito reddituale al pari della che incollocazione al lavoro e della capacità lavorativa - rappresenta un elemento costitutivo del diritto alla prestazione(la cui prova è a carico del soggetto 3 richiedente l'assegno - la cui mancanza, per riguardare, appunto, un elemento necessario alla fattispecie costitutiva del diritto -> può essere dedotto per la prima volta in sede di legittimità)(cfr. ex plurimis : Cass. 16 aprile 1994 n. 3628; Cass. 26 luglio 1990 n. 7548). come taleA tale riguardo va evidenziato, anche, requisito non possa essere provato sulla base di una dell'atto di notorietà exdichiarazione sostitutiva art. 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15, atteso che in difetto di diversa specifica previsione di legge, nessun valore probatorio, neppure indiziario può AN essere attribuito, nel giudizio civile caratterizzato alla dal principio dell'onere della prova, sostitutiva dell'atto di notorietà dichiarazione diretto ad accertare fatti, stati o qualità personali dedotti a sostegno della domanda o dell'eccezione(cfr. Cass., Sez. Un., 14 ottobre 1998 n. 10153). Ma il ricorrente Ministero lamenta anche nel ricorso la mancata prova da parte del D'LO dello stato di incollocazione sicchè va richiamato il principio, cui questa Corte ritiene di aderire, che ai fini dell'assegno di invalidità previsto dall'art. 13 della legge n. 118 del 1971, l'invalido è da ritenersi incollocato al lavoro non per effetto del mero stato 4 di disoccupazione o non occupazione nel quale versi, ma solo quando - essendo iscritto avendo presentato domanda di iscrizione) nelle speciali liste di collocamento obbligatorio - non abbia conseguito una occupazione in mansioni compatibili( cfr. in tali sensi Cass., Sez. Un., 10 gennaio 1992 n. 203); e che quando, delinvece, per il superamento cinquantacinquesimo anno di età è preclusa per l'art. 1, comma secondo, della legge n. 482 del 1968 l'iscrizione negli elenchi di cui all'art. 19 della e conseguentemente la prova distessa legge - incollocazione non può essere attestata con Gun oldlan qualificata documentazione lo stato di incollocamento, inteso come stato di non occupazione e di mancata possibilità di espletamento di una attività lavorativa in mansioni compatibili al suo stato di salute, deve dall'invalido essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. tra le altre al riguardo: Cass. 1 ottobre 1997 n. 9604 cui adde, più di recente, Cass. 8 giugno 2000 n. 7820; Cass. 3 giugno 2000 n. 7432). Quindi, anche sotto tale versante, risulta fondata la censura del Ministero che ha lamentato il mancato esame da parte del Tribunale del requisito socio- economico e di quelle situazioni di incompatibilità 5 che ostano al riconoscimento delle prestazioni di cui alla legge n. 118 del 1971. Per i motivi esposti la sentenza impugnata va, dunque, cassata, ed alla stregua dell'art. 384 c.p.c., risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va rimessa ad un diverso giudice d'appello, che si designa nella Corte d'appello di Napoli, la quale procederà ad un nuovo esame della controversia tenendo presenti i principi innanzi enunciati. Al giudice di rinvio va rimessa anche la regolamentazione delle spese del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese alla Corte d'appello di Napoli. Così deciso in Roma il 19 dicembre 2000. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Guidolden luzu n fughin Phill I D A , S 0 O S 1 IL CANCELLIERE 3 L A . 3 L T T Depositato in Cancelieria 5 , O R B A . A I S ' E N L D cggi, 9 MAR. 2001 P L - S 3 A E I 7 T D - S N I IL CANCELLIERE 8 G O S - T P 1 O N R N E O H 1 E O M A I C S D E I A E A G D , G O E O R E T T T L T N S I I E R G S A I E E L D R L E O D