Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/1999, n. 4771
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Sentenza 14 maggio 1999

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La "ratio" del combinato disposto degli artt. 132, comma terzo, e 161, comma secondo, cod. proc. civ. consiste nell'esigenza di sicura identificazione della sentenza pubblicata come decisione riferibile al collegio che l'ha, con quella motivazione deliberata; sicché, l'erroneo apprezzamento dell'impedimento dell'estensore, compiuto dal presidente del collegio (nella specie, l'estensore era stato trasferito ad altro ufficio in epoca successiva al deposito della minuta), non comporta la sanzione dell'inesistenza della sentenza che, per quella ragione, sia stata sottoscritta dal solo presidente.

La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché, la preclusione sancita dall'art. 268 cod. proc. civ. (in virtù del quale il terzo intervenuto nel processo non può svolgere l'attività istruttoria preliminare e probatoria che la fase eventualmente avanzata del procedimento non consenta alle altre parti) non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove che vincola le parti originarie (artt. 167 e 183 cod. proc. civ.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/1999, n. 4771
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4771
    Data del deposito : 14 maggio 1999

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