Sentenza 14 maggio 1999
Massime • 2
La "ratio" del combinato disposto degli artt. 132, comma terzo, e 161, comma secondo, cod. proc. civ. consiste nell'esigenza di sicura identificazione della sentenza pubblicata come decisione riferibile al collegio che l'ha, con quella motivazione deliberata; sicché, l'erroneo apprezzamento dell'impedimento dell'estensore, compiuto dal presidente del collegio (nella specie, l'estensore era stato trasferito ad altro ufficio in epoca successiva al deposito della minuta), non comporta la sanzione dell'inesistenza della sentenza che, per quella ragione, sia stata sottoscritta dal solo presidente.
La formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile, sicché, la preclusione sancita dall'art. 268 cod. proc. civ. (in virtù del quale il terzo intervenuto nel processo non può svolgere l'attività istruttoria preliminare e probatoria che la fase eventualmente avanzata del procedimento non consenta alle altre parti) non si estende all'attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove che vincola le parti originarie (artt. 167 e 183 cod. proc. civ.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/1999, n. 4771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4771 |
| Data del deposito : | 14 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Angelo GRIECO - Presidente -
Dott. Giovanni LOSAVIO - Rel. Consigliere -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Enrico ALTIERI - Consigliere -
Dott. Mario CICALA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA DI ROMA SP - GRUPPO CASSA di RISPARMIO DI ROMA, già denominata BA DI TO SP SP , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMANUELE GIANTURCO 5, presso l'avvocato SANDRO CARBONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO NAPOLITANO, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
IMMOBILIARE PIMILEMA Srl, D'LE AD, BANCA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 05010/96 proposto da:
IMMOBILIARE PIMILEMA Srl in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI S. MARIA MAGGIORE 112, presso l'avvocato A. DI LAURO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE LEONE, ERNESTO PROCACCINI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCA DI ROMA SP - GRUPPO CASSA di RISPARMIO DI ROMA, già denominata BA DI TO SP SP , in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA EMANUELE GIANTURCO 5, presso l'avvocato SANDRO CARBONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIO NAPOLITANO, giusta delega in calce al controricorso;
- controricorrente -
e sul 3^ ricorso n. 05009/96 proposto da:
IMMOBILIARE PIMILEMA Srl in liquidazione, in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI S. MARIA MAGGIORE 112, presso l'avvocato A. DI LAURO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIUSEPPE LEONE, ERNESTO PROCACCINI, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
BANCA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEL CARAVITA 5, presso l'avvocato SARDO G. M., rappresentata e difesa dall'avvocato COCCHI GIAN PIETRO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrente -
contro
D'LE AD;
- intimata -
avverso la sentenza n. 1511/95 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 16/06/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/10/98 dal Consigliere Dott. Giovanni LOSAVIO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato NAtano, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e rigetto del ricorso incidentale;
uditi per il resistente e ricorrente incidentale, Immobiliare EM, gli Avvocati Leone e Procaccini, che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto dell'incidentale;
udito per il resistente, Banca della Provincia di NA, l'Avvocato Cocchi, che si riporta agli scritti difensivi del contro ricorso chiedendone l'accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso in via principale: per la cassazione della sentenza;
in subordine: il rigetto del ricorso principale e l'assorbimento del ricorso incidentale. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di Appello di NA , con la sentenza 16 giugno 1995 - qui impugnata -, accogliendo in parte l'appello della società a r.l. Immobiliare EM, confermava la decisione del Tribunale di NA nel punto in cui aveva accolto la domanda revocatoria (del contratto di compravendita immobiliare dalla debitrice DA D'SS alla società - Immobiliare EM) proposta a norma dell'art. 2901 c.c. dalla creditrice Banca della Provincia di NA S.p.A., ma dichiarava inammissibile la analoga domanda proposta da altro creditore, il AN di AN PI (ora Banca di Roma S.p.A.), intervenuto in primo grado ai sensi dell'art. 105, primo comma, c.p.c. e costituitosi all'udienza fissata per la precisazione delle conclusioni.
La Corte di merito riteneva che la costituzione dell'intervenuto AN di AN PI avvenuta dopo la prima udienza non consentisse allo stesso AN di proporre una domanda nuova assimilabile alla riconvenzionale, preclusa alle altre parti a norma dell'art. 268, comma 2, c.p.c.; nel merito della domanda revocatoria, fondava il convincimento positivo circa la sussistenza del requisito soggettivo (la consapevolezza nel terzo del pregiudizio, ex art. 2901, comma primo, sub 2), c.c.) su plurimi elementi presuntivi: l'atto di compravendita aveva ad oggetto l'intero patrimonio immobiliare della debitrice;
la società convenuta appellante, inattiva da molti anni e priva di risorse, aveva potuto operare l'acquisto a seguito dell'intervento di finanziatori estranei alla compagine sociale;
gli stessi finanziatori avevano;
quindi acquistato le quote della società Immobiliare EM, gratuitamente quella pari al 50 per cento del capitale ad essi ceduta dal socio SI IS;
i cessionari delle quote sociali erano rimasti ignoti, non avendo la società convenuta inteso ottemperare all'ordine del giudice di esibizione del libro dei soci, da tale comportamento processuale ben potendo trarsi argomento di prova;
infine, la entità del prezzo pagato era per certo assai inferiore a quelli di mercato - notori - per analoghi beni.
Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassazione la Banca di Roma S.p.A. con un unico motivo di impugnazione (illustrato con memoria) cui resiste la società a r.l. Immobiliare EM con controricorso e ricorso incidentale condizionato;
e la stessa società Immobiliare EM - con due motivi di impugnazione - nei confronti della Banca della Provincia di NA che resiste con controricorso. Nella "memoria" presentata ex art. 378 c.p.c. la società Immobiliare EM ha eccepito la nullità - inesistenza - a norma dell'art. 161, comma 2, c.p.c. - della sentenza di primo grado (e conseguentemente degli atti successivi e della sentenza d'appello), perché sottoscritta dal solo presidente del Collegio, benché non sussistesse nei confronti del giudice estensore - trasferito ad altro ufficio dopo la consegna della minuta della sentenza ex art. 119 disp. att. c.p.c. - l'impedimento alla sottoscrizione a norma dell'art. 132, comma 3, c.p.c.. All'udienza di discussione, riuniti i ricorsi, il Pubblico Ministero ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata per effetto della nullità assoluta della sentenza di primo grado;
in subordine nel merito, per il rigetto di entrambi i ricorsi principali, con assorbimento di quello incidentale. Il difensore della Banca di Roma S.p.A. ha presentato osservazioni per iscritto sulle conclusioni del Pubblico Ministero.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi - à termini dell'art. 335 c.p.c. - vanno riuniti, essendo proposti contro la stessa sentenza.
1. La questione pregiudiziale di nullità assoluta inesistenza della sentenza di primo grado - ex art. 161, comma 2, c.p.c. -, dedotta dalla società Immobiliare EM (e astrattamente rilevabile d'ufficio), è, a giudizio del collegio, infondata.
1.1. Ben è vero che la giurisprudenza - ormai consolidata - di questa Corte ha acquisito il principio che la sottoscrizione della sentenza del giudice collegiale - come requisito essenziale di contenuto - forma - deve considerarsi mancante ai fini del disposto di cui all'art. 161, comma 2, c.p.c. (sicché il vizio conseguente di nullità non si converte in motivo di impugnazione ed è insuscettibile quindi di sanatoria per formazione del giudicato) pur se essa sia incompleta, quando non ricorra la ipotesi di impedimento (assoluto) del presidente del collegio, ovvero del relatore estensore. E la stessa giurisprudenza è assai rigorosa nella valutazione dell'impedimento diverso da quello tipizzato nella seconda parte del secondo comma dell'art. 132 c.p.c., nell'assolutezza di tale impedimento ravvisando un sicuro criterio di identificazione degli "altri" (da intendersi analogamente ostativi) che legittimano le soluzioni alternative previste nello stesso disposto.
Le fattispecie di impedimento giudicato relativo (e perciò inidoneo a legittimare tali soluzioni alternative) nella giurisprudenza di questa Corte attengono a situazioni che non sono suscettibili di valutazioni discrezionali perché integrate da fenomeni tipici e ricorrenti del rapporto di servizio del magistrato, come appunto il trasferimento ad altro ufficio, il congedo per ferie, il collocamento fuori ruolo o a riposo, la decadenza e le dimissioni); e soltanto là dove l'impedimento menzionato dal "componente più anziano", o dal "presidente" sia fatto derivare dalle condizioni fisiche "malattia", "ricovero in ospedale" del presidente, ovvero dell'estensore) si è ritenuto incensurabile l'apprezzamento al riguardo della assolutezza in concreto dell'impedimento e sufficiente la indicazione della causa "patologica" del fisico ostacolo e non necessaria la motivazione specifica in ordine alla valutazione degli effetti invalidanti della malattia (Cass. n. 4559 del 1993; n. 1028 del 1997). 1.2. È appena il caso qui di riprendere le ragioni,
approfondite in dottrina, che inducono a riconoscere nella "sottoscrizione del giudice" il requisito essenziale per la esistenza stessa della sentenza e cioè per la attribuibilità della decisione all'organo investito di potestà giurisdizionale che ha adottato la deliberazione conforme al testo consacrato nel documento scritto e sottoscritto nei modi voluti dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c.. Sicché ogni deviazione dal modello (o dai modelli) di sottoscrizione dettato da tale articolo non consente di riconoscere nel documento la pronuncia del giudice che ha deliberato in ordine alla specifica controversia. Se si considera, tuttavia, alla luce del disposto di cui all'art. 119 disp. att. c.p.c. - che disciplina minutamente i modi della redazione della sentenza nei rapporti tra presidente del collegio ed estensore - il ruolo del presidente nella formazione del testo scritto della deliberazione collegiale, sembra doversi riconoscere che nella ipotesi, corrispondente alla fattispecie della presente controversia, in cui il presidente del collegio sottoscriva egli solo la sentenza nel testo redatto dal diverso giudice relatore o da lui designato, menzionando un impedimento dello stesso giudice (attinente a una vicenda del relativo rapporto di servizio) che non possa obbiettivamente considerarsi impeditivo della sua sottoscrizione, non sussista quella mancanza della sottoscrizione della sentenza che impedisce la sicura riferibilità della pronuncia, così come documentata nel testo pubblicato, all'organo collegiale che l'ha deliberata. Con la propria sottoscrizione il presidente attesta, infatti, che la redazione della sentenza è avvenuta nel rispetto dell'art. 119, primo comma, disp. att. c.p.c., che egli, dunque, ha verificato la corrispondenza del testo redatto dal giudice prescelto come estensore alla pronuncia deliberata collegialmente e la conformità alla minuta (che il presidente ha sottoscritto "insieme all'estensore" e ha consegnato al cancelliere) dell'originale, da lui solo infine) sottoscritto per il menzionato impedimento dell'estensore e in tale forma pubblicato. La omessa sottoscrizione del giudice estensore per l'impedimento, benché erroneamente, ritenuto dal presidente del collegio non può, dunque, lasciare margine alcuno di incertezza così sulla provenienza della sentenza dal collegio cui la causa era stata rimessa per la decisione (art. 275 c.p.c.) e secondo la composizione indicata nella intestazione del documento, come sulla corrispondenza di essa alla decisione deliberata in camera di consiglio (art. 276 c.p.c.):
sicché i la incompleta sottoscrizione, benché non riferibile a un impedimento fisico (assoluto) dell'estensore, non può rientrare nella previsione del secondo comma dell'art. 161 c.p.c. in ordine alla "mancanza" della sottoscrizione che esige, come ipotesi di non sentenza, la sanzione della nullità assoluta - inesistenza. E se nella esigenza di sicura identificazione della sentenza pubblicata come la decisione riferibile al collegio che l'ha, con quella motivazione, deliberata, consiste la ratio del combinato disposto degli artt. 132, comma 3, e 161, comma 2, c.p.c. (anche in relazione agli artt. 118 e 119 disp. att.), si deve non solo negare che l'erroneo apprezzamento dell'impedimento dell'estensore compiuto dal presidente del collegio valga a comportare la sanzione della inesistenza della sentenza (per quella ragione) sottoscritta dal solo presidente, come radicalmente inidonea anzi a conseguire la efficacia del giudicato, ma anzi riconoscere che un simile errore è irrilevante . e, alla pronuncia della nullità da esso - in ipotesi - derivante si oppone in ogni caso il principio di conservazione di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c.. 2. Con l'unico motivo di impugnazione la Banca di Roma deduce "violazione e falsa applicazione" degli artt. 105, 166, 167, 184 e 268 c.p.c. e lamenta che la Corte di merito abbia considerato "riconvenzionale" e perciò preclusa, perché proposta in sede di precisazione delle conclusioni, la domanda del AN di AN PI che aveva spiegato intervento adesivo autonomo (o litisconsortile), costituendosi in quell'udienza. Nel coordinamento dei disposti del primo e del secondo comma dell'art. 268 c.p.c., le preclusioni del secondo comma non possono estendersi fino al punto di rendere inammissibile lo stesso intervento (che, come litisconsortile, implica la introduzione di una nuova pretesa nei confronti di una delle parti del, giudizio) dopo la prima udienza, e ciò in palese contraddizione con il disposto del primo comma che ammette ogni tipo di intervento finché la causa non sia stata rimessa al Collegio. Il motivo è fondato.
Gli artt. 267 e 268 c.p.c. regolano i infatti ) i modi in concreto dell'intervento volontario del terzo al quale l'art. 105 c.p.c. conferisce la legittimazione a partecipare al processo già
pendente tra altri soggetti, acquisendo - per effetto dell'intervento - la qualità di parte: di "parte" a tutti gli effetti nelle due ipotesi di legittimazione considerate nel primo comma dell'art. 105 c.p.c., poiché il terzo inserisce nel giudizio una autonoma pretesa,
facendo valere nei confronti di tutte le parti originarie (intervento principale) o di talune di esse (intervento litisconsortile o adesivo autonomo) un proprio diritto "relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo e, perciò, richiedendo una ulteriore pronuncia del giudice. Il secondo comma dell'art. 105 c.p.c. configura, invece, una legittimazione per dir così
secondaria, riconosciuta nell'"interesse" di un soggetto, giuridicamente rilevante, dipendente dall'accoglimento della domanda (o della eccezione) di alcuna delle parti originarie e per sostenerne appunto le ragioni il terzo "può [altresì] intervenire". L'ampliamento - sotto il profilo soggettivo - del processo è giustificato dalla esigenza di economia dei giudizi, volendosi assecondare l'esaurimento contestuale delle controversie connesse in ragione dei medesimi oggetto o titolo dei contrapposti diritti e ridurre così il rischio della contraddittorietà dei giudicati. Esigenza, questa, che può entrare però in conflitto con quella di economia interna al processo tra le parti originarie, dovendo trovare tutela l'interesse di esse a una sollecita decisione. E perciò i soggetti che intervengono con. la legittimazione di cui all'art. 105 c.p.c. debbono accettare il processo nello stato in cui si trova,
operando anche nei loro confronti le preclusioni connesse funzionalmente alle fasi di sviluppo del procedimento. Ciò, appunto, significa il disposto dell'art. 268 c.p.c. che ammette l'intervento volontario ("a norma dell'art. 105 c.p.c.": art. 267 c.p.c.) "finché la causa non sia rimessa dal giudice istruttore al collegio" (primo comma, rimasto sostanzialmente inalterato con la riforma del 1990 che pone il medesimo limite con la espressione: "... sino a che non vengano precisate le conclusioni") e preclude al terzo intervenuto quella attività istruttoria, preliminare e probatoria, che la fase in ipotesi avanzata del procedimento non consenta "alle altre parti" (secondo comma) .
Una tale preclusione non può i invece ) estendersi alla attività assertiva del volontario interveniente, nei cui confronti non è operante il divieto di proporre domande nuove che vincola le parti originarie (artt, 167 e 183 c.p.c.) e ciò per la ragione che la formulazione della domanda costituisce l'essenza stessa dell'intervento principale e litisconsortile. Sicché, ammesso ogni tipo di intervento lungo l'intero sviluppo della trattazione istruttoria ("... finché la causa non sia rimessa dal giudice istruttore al collegio": art. 268, primo comma, ante riforma), con ciò stesso è riconosciuta - entro quel limite - la estensibilità della materia del processo alla pretesa del terzo interveniente (e se, al contrario, si negasse la proponibilità della domanda oltre la prima udienza, ne risulterebbe precluso l'intervento stesso oltre quel termine in contrasto con il disposto del primo comma dell'art.268 c.p.c.) . La conclusione qui accolta è confermata dal confronto con l'art. 419 c.p.c., là dove, volendo il legislatore prescrivere la inammissibilità dell'intervento oltre un termine diverso - e anticipato rispetto a quello previsto dall'art. 268, primo comma, c.p.c., lo ha disposto espressamente in ragione dei profili peculiari del procedimento in materia di controversie individuali di lavoro, facendo coincidere il termine di proponibilità dell'intervento volontario con quello stabilito per la costituzione del convenuto. È appena il caso, per altro, di aggiungere che la preclusione alla proponibilità stessa della domanda che si facesse derivare dall'art.268, secondo comma, c.p.c., nella novellata formulazione dell'art.166 c.p.c. opererebbe generalmente decorso il termine per la costituzione in giudizio del convenuto e dunque ancor prima dell'udienza di comparizione, comprimendo se non vanificando la funzionalità di un istituto la cui centralità nel sistema del processo è generalmente riconosciuta.
È necessario, infine, dar conto che la decisione qui adottata è conforme a un lontano precedente di questa Corte - Cass. n. 2208 del 1971 -, mentre dissente da altra più recente pronuncia - Cass.n. 5685 del 1988 - che ha equiparato la pretesa del terzo interveniente ex art. 105, primo comma, c.p.c. alla domanda riconvenzionale del convenuto (adeguandosi a Cass. n. 3716 del 1976 che ai soli fini della competenza aveva operato la medesima equiparazione) e ha giudicato per ciò stesso improponibile la domanda del terzo intervenuto oltre la prima udienza (quando cioè al convenuto - parte originaria del processo - era preclusa la domanda riconvenzionale).
3. Con i due motivi del ricorso incidentale condizionato (proposto nei confronti della Banca di Roma S.p.A.) e con quelli - identici - del ricorso principale (proposto nei confronti della Banca della Provincia di NA S.p.A.), la società a r.l. Immobiliare EM censura l'apprezzamento di merito della Corte d'appello in ordine alla ritenuta sussistenza delle condizioni soggettive dell'azione revocatoria e, denunciando "violazione e falsa applicazione" degli artt. 2697, 2727, 2729 e 2901 c.c., nonché vizio di motivazione, lamenta (primo motivo) che la stessa Corte abbia riferito la "consapevolezza" del pregiudizio (ex art. 2901, primo comma, sub 2, c.c.) non già alla persona fisica del rappresentante legale della società acquirente, ma agli ignoti finanziatori dell'acquisto, divenuti soci della medesima società solo in tempo successivo e abbia fondato il suo convincimento su elementi presuntivi privi del carattere di gravità, precisione e concordanza voluto dall'art. 2727 c.c. (e consistenti nel fatto che i finanziatori dell'operazione, "reali interessati", avevano mantenuto l'anonimato, non avendo la società convenuta ottemperato all'ordine di esibizione del libro dei soci); e critica la decisione (secondo motivo) per avere la Corte di merito ricavato un ulteriore elemento indiziario nel prezzo pattuito, ritenuto inferiore ai valori di mercato al tempo del contratto, non voluti verificare attraverso una indagine tecnica, ma considerati acquisiti alla conoscenza del giudicante sulla base della comune esperienza.
La prima censura è infondata, mentre la seconda è
inammissibile - per palese difetto di interesse -, essendo diretta a un argomento dalla Corte di merito sviluppato marginalmente (in ordine alla disattesa istanza di indagine tecnica proposta dalla società appellante) nel dichiarato convincimento (pagina 13 della sentenza) che il tema della congruità del prezzo corrisposto per l'acquisto, "nel quadro degli elementi probatori già acquisiti al processo, non assume valore decisivo e determinante ai fini della decisione".
Con riguardo al primo motivo, palese è il fraintendimento dal quale muove la censura di vizio di ragionamento e di asserito errore in diritto (per violazione delle regole normative che presiedono alla formazione della prova per presunzioni), giacché la Corte di merito, al fine di verificare lo stato soggettivo del terzo acquirente, non ha fatto riferimento agli ignoti finanziatori dell'operazione rimasti estranei alla formale conclusione dell'atto revocando, ma dalla complessiva vicenda anche successiva alla compravendita ha tratto la convinzione, congruamente motivata, che i due soci della società a r.l. Immobiliare EM, da tempo del tutto inattiva e priva di adeguate disponibilità, non fossero essi interessati all'acquisto, ma avessero offerto lo schermo della società agli estranei che avevano fornito i mezzi finanziari necessari per l'operazione, avevano, quindi, acquisito la totalità delle quote sociali (cedute gratuitamente quelle pari al 50 per cento del socio SI IS) ed erano rimasti coperti dall'anonimato: sicché, la considerazione critica dello sviluppo di una simile vicenda conduceva alla certezza che la persona o le persone fisiche che trattarono e conclusero per la società Immobiliare EM la compravendita di una pluralità di beni costituenti l'intero patrimonio immobiliare della venditrice fossero consapevoli del pregiudizio che l'atto avrebbe recato alle ragioni dei creditori della stessa venditrice D'SS. E la Corte di merito ha tratto conclusiva conferma della rilevanza probatoria degli elementi indiziari, così considerati, dal comportamento processuale, apprezzato come sintomatico nel senso dell'art. 116 c.p.c., della società convenuta che non aveva inteso ottemperare all'ordine dato dal giudice istruttore di esibire il libro dei soci al fine di svelare la identità di chi aveva promosso l'operazione, finanziato l'acquisto e acquisito infine le quote della società acquirente. Argomentazione questa ineccepibile che dà compiuta ragione del convincimento della Corte di merito fondato sulla valutazione critica degli elementi indiziari e sottratto, come apprezzamento di merito adeguatamente motivato, al sindacato in questa sede di legittimità.
4. Rigettati, dunque, i ricorsi principale e incidentale della società a r.l. Immobiliare EM e accolto il ricorso della S.p.A. Banca di Roma, la sentenza impugnata deve essere cassata nel punto in cui ha dichiarato la inammissibilità della domanda proposta dalla stessa Banca, nei confronti di DA D'SS e della società a r.l. Immobiliare EM, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di NA che deciderà nel merito di tale domanda e provvederà, conseguentemente, in ordine alle spese anche di questa fase del giudizio.
La società a r.l. Immobiliare EM, soccombente nei confronti della S.p.A. Banca della Provincia di NA, è tenuta, e condannata, al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore della stessa Banca.
P.Q.M.
La Corte, riuniti i ricorsi, rigetta quelli proposti dalla società a r.l. Immobiliare EM, che condanna al rimborso delle spese di questa fase del giudizio a favore della S.p.A. Banca della Provincia di NA, liquidate in complessive lire 12.400.000 delle quali lire 12.000.000 per onorari di avvocato;
accoglie il ricorso proposto dalla S.p.A. Banca di Roma, cassa sul punto la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di Appello di NA.
Così deciso in Roma, il 7 ottobre 1998.
Depositato in Cancelleria il 14 maggio 1999