Sentenza 19 maggio 2010
Massime • 1
La nozione di sfruttamento sessuale del minore di anni diciotto, di cui alla previgente formulazione della norma in tema di detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater cod. pen.), lungi dal caratterizzarsi esclusivamente sul piano economico, va intesa come connotante le condotte di approfittamento della condizione propria del minore. (Nella specie il ricorrente assumeva la diversità, tra loro, della originaria nozione di "sfruttamento" e della successiva nozione di "utilizzo" di persone minori impiegate dalla norma). (Conf. sez. III, n. 32532/10, non massimata).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/05/2010, n. 34201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34201 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE MAIO Guido - Presidente - del 19/05/2010
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 1008
Dott. MARINI Luigi - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 29714/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
G.D. , nato a (omesso) ;
Avverso la sentenza emessa in data 15 Aprile 2009 dalla Corte di Appello Di Roma, che ha confermato la sentenza 13 Maggio 2008 del Tribunale di Roma con la quale era stato condannato alla pena di Euro 800,00 di multa (condizionalmente sospesa), con confisca del personal computer sequestrato, in ordine al reato previsto dall'art. 600 quater c.p. per avere scaricato sul pc stesso e detenuto immagini pedopornografiche.
Fatto accertato il (omesso) ;
Sentita la relazione effettuata dal Consigliere Dr. LUIGI MARINI;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Cons. Dr. VOLPE Giuseppe, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RILEVA IN FATTO
Condannato dal Tribunale di Roma alla pena di Euro 800,00 di multa (condizionalmente sospesa), oltre ad ordine di confisca del personal computer sequestrato, perché ritenuto responsabile del reato previsto dall'art. 600 quater c.p. per avere scaricato sul personal computer stesso e detenuto immagini pedopornografiche (fatto accertato il (omesso) ), il Sig. G. ha proposto rituale impugnazione avanti la Corte di Appello di Roma.
Con la sentenza impugnata la Corte di Appello ha confermato la prima decisione, respingendo tutti i motivi di impugnazione, in particolare osservando:
a) che la minore età delle persone raffigurate emerge con certezza non solo dalla denominazione della comunità virtuale di provenienza delle immagini, ma anche dall'esame del materiale sequestrato, raffigurante adolescenti e addirittura bambini;
b) che vanno condivise le argomentazioni del primo giudice nella parte in cui afferma che la molteplicità delle immagini e delle situazioni è indice sicuro di provenienza delle immagini stesse da una attività professionale di sfruttamento dei minori e porta ad escludere che il materiale sia frutto di contingenti adesioni dei minori coinvolti;
c) che mancando prova certa dell'appartenenza del personal computer a terzi, esso deve essere sequestrato e il sequestro, ai sensi dell'art. 640 c.p., va diretto all'intero apparato utilizzato e non soltanto ad alcune sue parti.
Ricorre tramite il Difensore il Sig. G. .
Con primo motivo si lamenta violazione di legge per essere carente la prova dell'avvenuta citazione del ricorrente per il giudizio di appello, così risultando violato l'art. 157 c.p.p. in relazione all'art. 171 c.p.p., lett. f), con conseguente illegittimità della dichiarazione di contumacia e dell'intero grado di giudizio. Con secondo motivo lamenta errata applicazione della legge penale per non avere la Corte territoriale considerato la specificità del testo dell'art. 600 quater c.p. vigente al momento dei fatti;
tale disposizione non prevedeva il semplice "utilizzo" di persone minori, bensì il loro "sfruttamento", così che, pur valutando i principi fissati dalle Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 13 del 2000, non può non evidenziarsi l'errore in cui sono incorsi in questo caso i giudici di merito omettendo di considerare che anche un soggetto minore può prestare valido "consenso" (la c.d. età del consenso, infatti, non coincide col raggiungimento del diciottesimo anno). Con terzo motivo lamenta vizio di motivazione in ordine all'esistenza di un'attività di "sfruttamento" e alla esclusione del carattere spontaneo e occasionale della formazione delle immagini poi confluite nel personal computer.
OSSERVA IN DIRITTO
I motivi di ricorso sono infondati e l'impugnazione deve essere respinta nei termini di seguito indicati.
1. Il primo motivo è manifestamente infondato. L'esame degli atti (fogli 2-5 del fascicolo della Corte di Appello e foglio 24 del fascicolo del Tribunale) consente di accertare che la notificazione dell'atto di citazione fu effettuata allo stesso indirizzo (Via (omesso) ) al quale era stata effettuata la citazione per il dibattimento in primo grado. L'esame dei verbali dibattimentali, poi, consente di rilevare che all'udienza del 15 aprile 2009 la Corte di Appello dichiarò la contumacia dell'imputato, essendo presente l'Avv. Gianfranco Sebastianelli che non manifestò alcuna riserva o opposizione.
2. Quanto al secondo motivo di ricorso, la Corte rileva che già anteriormente alla novella del 2006 le Sezioni Unite di questa Corte avevano escluso che il concetto di "sfruttamento" si caratterizzasse esclusivamente sul piano economico e affermato che ciò che rileva è la concreta messa in pericolo dei beni tutelati dalla norma, e cioè "il libero sviluppo personale" del minore (Sezioni Unite Penali, sentenza n. 13 del 31 maggio - 5 luglio 2000, rv 216337), con la conseguenza che la riforma legislativa rispose principalmente all'esigenza di fugare i dubbi interpretativi che avevano richiesto l'intervento delle Sezioni Unite e non alla scelta di modificare il contenuto del precetto penale. In altri termini, secondo questa Corte il concetto di "sfruttamento" previsto dal precedente testo dell'art.600 quater c.p. va intesto come connotante le condotte di approfittamento della condizione propria del minore, e dunque compatibile con le condotte contestate all'odierno ricorrente (si veda, tra le tante Sezione Terza Penale, sentenza n. 36390 del 6 maggio - 23 settembre 2003, riv. 225876).
3. Il terzo motivo è, poi, manifestamente infondato. La chiara e puntuale motivazione del primo giudice è stata ripresa e richiamata dai giudici di appello, che hanno ritenuto di dover desumere da una pluralità di circostanze la conclusione che le immagini provengano da una attività organizzata di sfruttamento di persone minori a fini pornografici.
A fronte di una motivazione puntuale, il ricorrente ripropone argomenti già contenuti nei motivi di appello e nei fatti non introduce censure che rispondano alle osservazioni della Corte territoriale. Si è perciò in presenza di un motivo caratterizzato da genericità secondo quanto previsto dall'art. 581 c.p.p., lett. c) e art. 591 c.p.p., lett. c). A ciò si aggiunga che il giudizio di legittimità non può costituire la sede per un nuovo esame del merito della decisione: come precisato dalla sentenza della Sezione Sesta Penale, n. 22256 del 2006, Bosco, rv 234148, resta "preclusa al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti" (si vedano anche, tra le tante decisioni successive, le sentenze della Seconda Sezione Penale, n. 23419 del 23 maggio - 14 giugno 2007, PG in proc. Vignaroli, rv 236893, e della Prima Sezione Penale, n. 24667 del 15 - 21 giugno 2007, Musumeci, rv 237207). Pertanto, non ravvisandosi nella motivazione della sentenza impugnata alcun vizio di illogicità manifesta, il motivo di ricorso risulta proposto fuori dai casi consentiti dall'art. 606 c.p.p.. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, ai sensi dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2010