CASS
Sentenza 8 giugno 2026
Sentenza 8 giugno 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/06/2026, n. 18555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18555 |
| Data del deposito : | 8 giugno 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 24351/2023 R.G. proposto da: ATAC s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Cangiano unitamente all’avvocato Luciano Bagolan -ricorrente- contro Agenzia Delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale Dello Stato -controricorrente- avverso la sentenza della Corte Di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio n. 3241/2023 depositata il 31/05/2023. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/05/2026 dal Consigliere RA SA. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Giovanni TI Nardecchia, che ha concluso per l’accoglimento del Civile Sent. Sez. 5 Num. 18555 Anno 2026 Presidente: STALLA GIACOMO MARIA Relatore: MASSAFRA ANNACHIARA Data pubblicazione: 08/06/2026 2 ricorso. Uditi per il ricorrente l'Avv. Francesca Cangiano e per il controricorrente l'Avvocatura Generale Dello Stato. FATTI DI CAUSA 1. Dalla sentenza impugnata emerge che l’Agenzia delle Entrate, con l’avviso di liquidazione n. 2021/003/SC/000001432/0/001, chiese all’odierna ricorrente l’imposta di registro in relazione alla sentenza n. 1432/2021, emessa dal Tribunale Civile di Roma che, in giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva condannato ATAC s.p.a. al pagamento in favore di Roma Multiservizi s.p.a. della somma di 9.838.614,08, oltre agli interessi moratori. 1.2. Nello specifico, l’Ufficio aveva richiesto su detto importo l’imposta nella misura fissa di € 200,00 e l’importo di € 88.790,00, risultante dall’applicazione dell’aliquota del 3% sugli interessi di mora (corrispondenti a € 2.959.682,54) maturati sulla somma liquidata dalla sentenza, calcolati dal 24/07/2017, data di deposito della decisione al 06/06/2021, data di notifica dell’avviso. L’avviso era stato impugnato da ATAC s.p.a., eccependo la violazione degli artt. 167 e 168 della legge fallimentare nonché dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2002, collegato agli artt. 169 e 55 della legge fallimentare, in quanto si trovava in regime di concordato preventivo dal 17/09/2017 e, pertanto, il calcolo degli interessi moratori sulle somme dovute doveva arrestarsi a tale data. 1.3. Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente il ricorso stabilendo che l'importo dell'imposta proporzionale doveva essere rideterminato dall'Agenzia delle Entrate “calcolando, sulla sorte capitale riconosciuta in sentenza pari a € 9.838.614,00, gli interessi moratori del 3%, dal 24 luglio 2017 al 17 settembre 2017, in applicazione delle specifiche norme in tema di concordato preventivo”. 3 2. L’Agenzia aveva quindi appellato la decisione e aveva chiesto la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva stabilito l’annullamento dell’avviso di liquidazione anche in relazione all’imposta di registro dovuta sugli interessi moratori maturati tra il 17.09.2017 (data di richiesta di ATAC s.p.a. di ammissione al concordato preventivo) e il 25.06.2019 (data di deposito del decreto n. 2980/2019 di omologa del concordato). Con sentenza n. 3241/23, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello dell'Ufficio, ritenendo che il divieto del riconoscimento degli interessi moratori, conformemente a quanto previsto dall'art. 55 della legge fallimentare, “opera solo a decorrere dal momento della dichiarazione di fallimento” sicché nel caso di specie, la decorrenza del divieto non poteva che essere individuata nella data di omologa del concordato. 2.1. Il giudice di secondo grado, pertanto, aveva affermato che la richiesta dell’Ufficio dell’imposta sugli interessi di mora, maturati fino alla data di detta omologa, era legittima, essendo poi pacifico tra le parti che la decorrenza degli interessi medesimi avesse inizio a partire dalla data di deposito della sentenza di condanna. 3. Avverso la suddetta decisione la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione affidato ad un motivo. In prossimità dell’udienza è stata depositata memoria illustrativa. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo e unico motivo di ricorso, ATAC S.P.A. ha censurato la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2002, collegato agli artt. 169 e 55 della legge fallimentare, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Osserva ATAC s.p.a. che la Corte di giustizia tributaria di secondo grado avrebbe errato nell’applicazione della deroga operata dal predetto 4 art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 231 del 2002, poiché, in forza del tenore delle disposizioni innanzi invocate, il calcolo degli interessi moratori avrebbe dovuto arrestarsi alla data di presentazione dell’istanza di concordato. A sostegno del proprio assunto, la ricorrente richiama i precedenti di questa Corte n. 27930/2018 e n. 14637/2018, evidenziando che il principio in essi sancito, ossia che l’esclusione del tasso di interesse maggiorato opera soltanto dalla dichiarazione di fallimento ex art. 55 della legge fallimentare, debba armonizzarsi con il contenuto dell’art. 169 della medesima legge, secondo il quale la sospensione del corso degli interessi si applica dalla data di presentazione del concordato. Si evidenzia come in questo senso si era già espressa Cass. n. 8160/2000 secondo la quale in tema di rapporti tra concordato preventivo, amministrazione straordinaria e fallimento, la cosiddetta "cristallizzazione" della massa passiva, conseguente all'applicazione degli artt. 55 e 59 della legge fallimentare, opera nella procedura di concordato, in virtù del richiamo a tali disposizioni contenuto nell'art. 169 stessa legge, indipendentemente dalla circostanza che sia stata avanzata istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, poiché, tra l'altro, tale cristallizzazione è destinata a conservare i suoi effetti anche in detta procedura. 1.2. Il motivo è fondato. E’ opportuno premettere che nella specie che ci occupa si tratta di procedura di concordato iniziata prima del 15 luglio 2022, ossia prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 14 del 2019. Com’è noto, in attuazione della Direttiva 2000/35/CE è stato emanato il d.lgs. n. 231 del 2002, che l’ha sostanzialmente e integralmente recepita. L’art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 231/2002 prevede l’applicabilità automatica degli interessi moratori in misura prestabilita e senza che sia necessaria, da parte del creditore, alcuna costituzione in mora del debitore 5 ai sensi dell’art. 1219 c.c., derogando così alla disciplina generale prevista dal codice civile. Così come concesso all’art. 6 della direttiva, il legislatore nazionale ha esercitato la deroga concessa e il d.lgs. n. 231 del 2002 all’art. 1 ha previsto la seguente limitazione: «2. Le disposizioni del presente decreto non trovano applicazione per: a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore». La Corte ha da tempo chiarito che l'esclusione dall'applicazione del tasso legale di interesse maggiorato, in quanto riferita ai "debiti oggetto di procedure concorsuali aperte", non riguarda gli interessi maturati sui debiti sorti da "una transazione commerciale" di cui è parte un imprenditore che, solo successivamente, venga sottoposto a una procedura concorsuale (Cass. 8979/2016 e Cass. 3300/2017). Infatti, "una lettura che anticipasse la disapplicazione dei tassi cd. commerciali a un'epoca anteriore al fallimento priverebbe ... i creditori concorsuali di un diritto ormai maturato al momento dell'apertura del concorso" (Cass. n. 14637/2018, Cass. n. 13098/2025), attribuendo alla dichiarazione di fallimento (più in generale, all'apertura della procedura concorsuale) un'eccezionale efficacia retroattiva che nulla induce a pensare che il legislatore abbia inteso prevedere e che sarebbe, tra l'altro, in vistoso contrasto con lo scopo della Direttiva europea alla quale il d.lgs. n. 231 del 2002 ha dato attuazione (da ultimo Cass. 4400/2026). 2. Tornando al contenuto delle disposizioni rilevanti, l’art. 1 innanzi indicato si riferisce, testualmente, alle procedure concorsuali aperte a carico del debitore. La norma non circoscrive l’applicazione al fallimento del debitore ma a tutte le procedure concorsuali, tra le quali rientra il concordato preventivo. Deve quindi individuarsi il momento nel quale la procedura di concordato preventivo può ritenersi “aperta”. 6 La procedura ha inizio con il deposito dell’istanza di concordato, cui segue l’emissione del decreto da parte del tribunale che la dichiara aperta, delega un giudice e, fra gli altri incombenti, ordina la convocazione dei creditori e la nomina di un commissario giudiziale (ex art. 163). La domanda che introduce il concordato preventivo, poi, pur potendo essere accompagnata dalla contemporanea presentazione di proposta, piano e documentazione prevista dai commi 2 e 3 dell'art. 161 della legge fallimentare ovvero prevedere un deposito ritardato dei medesimi, rimane comunque unica (dato che anche nella seconda ipotesi essa non deve essere ripresentata) e funge da elemento di riferimento dell'inizio della procedura. La procedura concordataria, infatti, ha il suo avvio, anche ove introdotta nelle forme dell'art. 161, comma 6, citato, con la pubblicazione della domanda nel registro delle imprese e non dal momento del deposito del piano e della proposta (Cass. 7117 del 2020). 2.1. Depone in questo senso il combinato disposto degli artt. 161, comma 5, della legge fallimentare, che prescrive la pubblicazione della domanda di concordato, qualunque essa sia, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, e dell’ art. 168 della medesima legge, che regola gli effetti della presentazione del ricorso, a prescindere dal fatto che esso sia accompagnato dalla proposta e dal piano, prevedendo in ogni caso il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio dell'imprenditore, l'impossibilità di acquisire senza autorizzazione diritti di prelazione con effetto rispetto ai creditori concorrenti e l'inefficacia delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni precedenti la data di pubblicazione. Sulla questione va segnalato il precedente Cass. n. 22601/2017 secondo il quale "gli effetti del decreto di ammissione alla procedura di amministrazione controllata retroagiscono, in forza del combinato disposto degli artt. 188, comma 2 (vigente ratione temporis), 167 e 168 della legge fallimentare, alla data di presentazione della domanda di ammissione, 7 essendo i detti effetti di moratoria generale dei debiti d'impresa per tutta la durata della procedura funzionali al rispetto della par condicio creditorum”. La pronuncia ha dunque esteso all'amministrazione controllata un principio considerato pacifico (e che poteva non apparire tale in tema di amministrazione controllata a causa dell'equivoco disposto contenuto nell'art. 188, comma 2), e cioè che in tema di concordato preventivo gli effetti del decreto di apertura sono retrodatati al momento della domanda. Tale principio deve essere in questa sede ribadito, con specifico riferimento al concordato preventivo (Cass. n. 18729/2018). 2.3. Alla luce di quanto innanzi argomentato, il concordato preventivo si considera aperto con la presentazione della domanda ed è quindi da questo momento che non sono dovuti gli interessi moratori, ex art. 1 del d.lgs. n. 231 del 2002. 2.4. Il principio di cui innanzi, peraltro, non si pone in contrasto con quello, pronunciato in tema di fallimento, secondo cui il divieto di riconoscimento degli interessi dovuti, ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 231 del 2002, relativamente ai debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore opera, come nella generalità dei casi afferenti ai crediti chirografari, solo dal momento della dichiarazione di fallimento, fermo restando, quindi, il diritto al riconoscimento di quelli già maturati antecedentemente all'accertata insolvenza del debitore (cfr. Cass. n. 14637/2018; Cass. n. 3300/2017 e da ultimo Cass. n. 15240/2022). L’art. 169 della legge fallimentare prevede infatti che si applichino, con riferimento alla data di presentazione della domanda di concordato, le disposizioni degli artt. 45, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63. L’art. 55, comma 1 (ora art. 154 CCII), espressamente prevede che la dichiarazione di fallimento sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura del fallimento, a meno 8 che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dal terzo comma dell’articolo precedente. La predetta norma ha una sua distinta autonomia e funzione stabilendo non solo la regola generale della sospensione del corso degli interessi, ma anche quella della scadenza anticipata dei debiti del fallito ai fini del concorso e, soprattutto, il protrarsi del decorso degli interessi per i crediti privilegiati o garantiti da pegno o ipoteca. Sicché, dal combinato disposto delle disposizioni innanzi richiamate, risulta che gli effetti di cui all’art. 55, che per il fallimento decorrono dalla dichiarazione, per il concordato decorrono dalla presentazione della domanda. È da questo momento che gli interessi moratori non sono dovuti. 3. Il giudice di merito non si è conformato ai suindicati principi e pertanto la sentenza deve essere cassata. Non essendo, inoltre, necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento del ricorso originario di ATAC s.p.a. con rideterminazione della data di decorrenza degli interessi in quella di presentazione della domanda di concordato preventivo. 4. Quanto alle spese del giudizio di legittimità, rispetto alle quali la ricorrente in sede di discussione ha chiesto la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese processuali per lite temeraria, stante la novità della questione trattata, devono essere compensate.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della società contribuente rideterminando la decorrenza della debenza degli interessi dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo. Le spese del giudizio sono compensate. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026 9 Il Consigliere estensore Il Presidente RA SA OM IA TA
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la decisione impugnata e decidendo nel merito accoglie l’originario ricorso della società contribuente rideterminando la decorrenza della debenza degli interessi dalla data di presentazione della domanda di concordato preventivo. Le spese del giudizio sono compensate. Così deciso in Roma, il 13 maggio 2026 9 Il Consigliere estensore Il Presidente RA SA OM IA TA