Sentenza 9 giugno 2010
Massime • 1
La condotta criminosa di costrizione della vittima ad un prelievo con carta "bancomat" per poi impossessarsi della somma di denaro contante così ottenuta costituisce, nella forma tentata, un episodio di rapina autonomo che non assorbe il disvalore di quello, cronologicamente precedente ma pur sempre commesso dallo stesso soggetto in altro momento, costituito dall'impossessamento del portafogli della stessa vittima, ove era custodita la carta "bancomat", per diversità di atteggiamento psicologico, oltre che di contesto temporale, e di elemento di profitto.
Commentario • 1
- 1. Prelievo bancomat: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 15 settembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/06/2010, n. 24362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24362 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro - Presidente - del 09/06/2010
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - SENTENZA
Dott. PRESTIPINO Antonio - Consigliere - N. 2371
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CHINDEMI Domenico - Consigliere - N. 2028/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Lo CO VA, n. 19.9.1979 e Lo CO DA, n.
31.8.1987;
avverso la sentenza della Corte di appello di Torino in data 19.10.2009;
visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal Consigliere Dott. Giacomo Fumu;
Udito il Pubblico Ministero rappresentato dal Sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Lo CO VA e Lo CO DA impugnano la sentenza della Corte di appello di Torino che, in riforma favorevole della sentenza di primo grado, ha affermato la loro penale responsabilità in ordine a due episodi di concorso in rapina, in essi assorbite le residue imputazioni di violenza privata.
Lo CO DA denuncia:
- violazione degli artt. 56 e 628 c.p. e vizio della motivazione per il mancato assorbimento della rapina consumata e di quella tentata descritte nel capo c) dell'imputazione; rileva il ricorrente che i fatti (impossessamento del portafogli della persona offesa, contenente denaro ed una tessera bancomat, nonché tentativo di impossessamento delle somme che gli imputati avevano costretto l'offeso a prelevare dallo sportello automatico) siano caratterizzati dal loro svolgersi in un unico contesto di violenze e minacce;
osserva, in particolare, che l'utilizzazione della carta bancomat già rapinata niente altro sia se non un post factum successivo all'impossessamento, già perfezionato, teso alla realizzazione del profitto del reato già commesso, senza alcuna frattura tra un primo ed un secondo segmento dell'azione.
Le doglianze sono infondate.
Diverse invero - come sottolineato dalla Corte di merito - si profilano le azioni compite dall'imputato, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo. È necessario rilevare, innanzi tutto, che differenti sono i momenti e gli atteggiamenti psicologici che hanno caratterizzato le due condotte, essendo l'impulso cosciente e volontario dal quale è nata la seconda derivato dalla commissione della prima;
e che ben diverso è l'oggetto delle azioni successive, atteso che con la prima rapina si è verificato l'impossessamento di un semplice documento abilitante al prelievo, di per sè inutilizzabile da parte di chi non ne sia titolare e la cui detenzione non implica automaticamente quella del danaro contante che, mediante l'operazione allo sportello, può essere acquisito solo digitando le chiavi segrete di accesso al sistema.
La condotta dell'imputato tesa a costringere l'offeso al prelievo ed impossessarsi del contante così ottenuto è dunque azione del tutto autonoma e separata dalla precedente, diretta a conseguire un profitto che non poteva direttamente discendere da quanto già aveva formato oggetto di sottrazione, ma solo dall'ulteriore costringimento dell'offeso ad acquisire altra e diversa utilità di cui privarlo. Lo CO VA denuncia:
- violazione dell'art. 62 c.p., n. 4 e mancanza della motivazione in ordine al negato riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno, esclusa con la mera asserzione che la perdita della somma di Euro 90,00 non possa essere ritenuta tale;
violazione dell'art. 133 c.p. e mancanza della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio. Le doglianze sono infondate.
Per quanto sinteticamente, infatti, il giudice di merito ha valutato, non illogicamente e dunque con apprezzamento che non può essere censurato in questa sede, come di non speciale tenuità il danno materiale della sottrazione di novanta euro subito dall'offeso, riferendo correttamente la valutazione alla persona media;
ed ha congruamente giustificato il trattamento sanzionatorio con esatto richiamo ai numerosi precedenti anche specifici dell'imputato. I ricorsi devono pertanto essere rigettati.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 9 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 25 giugno 2010