CASS
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 29/10/2025, n. 35401 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35401 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AM LU nato a [...] il [...] AM AR nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 03/02/2025 della Corte d'appello di Ancona Udita la relazione svolta dal Consigliere Tiziano Masini;
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Simona Ciccarelli, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso di AM LU e l'annullamento senza rinvio, per intervenuta prescrizione, della sentenza impugnata per AM AR, riqualificato nei suoi confronti l'addebito di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice. I difensori dei ricorrenti hanno depositato memorie di replica alle conclusioni del Procuratore generale. Ritenuto in fatto 1.La Corte d'Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con il provvedimento impugnato assolveva AM LU dal reato di cui agli artt. 99 comma 2 n. 2 e 110 cod. pen. e art. 216 comma 1 n. 1 in relazione agli artt. 223 e 219 comma 1 e comma 2 n. 1 del R.D. 267 del 1942 limitatamente al fatto di cui al capo A terzo punto 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 35401 Anno 2025 Presidente: PISLL LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 09/10/2025 dell'imputazione perché il fatto non sussiste (distrazione mediante prelevamenti pari a euro 376.860 nell'anno 2011 dai conti correnti della società non annotati nelle scritture contabili) e, rideterminata la pena, confermava la penale responsabilità dell'imputato per i fatti di cui: al capo A primo, secondo e quinto punto dell'imputazione (distrazione di euro 569.888 quali corrispettivi degli scontrini rilasciati ai clienti non annotati nelle scritture contabili nel periodo dal 09/03/2010 al 10/05/2010; di euro 523.192 quali incassi di fatture emesse nell'anno 2010 e non annotate nelle scritture contabili;
di euro 273.310 corrisposti in 14 effetti cambiari della società fallita quale corrispettivo della cessione di un immobile avvenuta del 2009 non versati sui conti correnti societari); al capo B dell'imputazione, per il delitto di cui agli artt. 99 comma 2 n. 2 e 110 cod. pen. e art. 216 connma 1 n. 2 in relazione agli artt. 223 e 219 connma 1 e comma 2 n. 1 del R.D. 267 del 1942, per aver sottratto i libri e le scritture contabili previste dalla legge allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari. Confermava nel resto. 2. Ricorre per cassazione AM LU, a mezzo di difensore abilitato, proponendo tre articolati motivi. 2.1. Con il primo, insistente sul capo A dell'imputazione, sono dedotti i vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale in relazione alla carenza dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. In primo luogo, ne è ritenuta carente la prova per la distrazione della somma di euro 569.888, ritenuta provata dall'incasso risultante dagli scontrini e dalla mancata registrazione di tali incassi sul registro dei corrispettivi e sul registro vendite IVA;
a fronte di questa deficienza documentale che rende impossibile accertare la destinazione degli incassi sarebbe legittimo - secondo la Corte- dedurre la distrazione. Sul punto, tuttavia, obietta il ricorrente come la Polizia Tributaria non abbia effettuato riscontri sul libro giornale, né verificato l'avvenuto versamento nelle casse sociali, e come il C.T.U. abbia confermato come non si possa escludere tale versamento, e che non sia possibile affermare che la mancata registrazione degli scontrini possa con certezza corrispondere ad una distrazione. La condanna, dunque, avendo evitato di confrontarsi con tale rilievo, fonderebbe la responsabilità penale sul solo PVC della Guardia di Finanza, di per sé tuttavia incapace -come sottolineato dalla giurisprudenza riportata- di dimostrare la penale responsabilità ex se. Sulla distrazione di euro 523.192, la motivazione sarebbe evidentemente illogica nella parte in cui esclude la riconciliazione delle fatture attive di cui è dato atto nel P.V.C. elevato nei confronti della Puntomobili.it s.r.I., poiché non riferito alla società fallita Marche Investimenti & Trading s.r.I.; non ci si avvede, sostiene il difensore, di come le fatture a cui fa riferimento il P.V.C. siano le fatture passive emesse in capo a Puntomobili dalla Marche Investimenti & Trading s.r.l.. Sulla somma di 273.310 euro, relativa a 14 effetti cambiari intestati alla fallita quale corrispettivo per la cessione di un immobile, la Corte avrebbe affermato che la mancata esazione da parte del AM LU delle cambiali fornirebbe piena prova del 2 depauperamento della società, senza tuttavia indicare nella motivazione alcuna ragione per disattendere le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., che ha sostenuto la mancanza di elementi sulla sorte degli effetti cambiari, e dunque per provare la distrazione. Anche l'affermata sussistenza del requisito di una effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale risulterebbe conseguentemente basata su meri dati presuntivi, non essendovi agli atti prove in merito all'effettiva destinazione delle cambiali. 2.2. Il secondo motivo deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b e c cod. proc. pen. in relazione alla contestazione di cui al capo B. In particolare, emergerebbe un'evidente contraddittorietà della sentenza sul punto del dolo specifico necessario ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale, la cui affermata sussistenza -desunta dal comportamento non collaborativo di AM LU e LUnnarini AR in occasione sia della indagine fiscale, sia del fallimento - contrasterebbe con quanto affermato in riferimento al capo A, laddove la Corte avrebbe rilevato un importo dei versamenti superiore a quello dei prelevamenti. Inoltre, la Corte avrebbe errato nel ricostruire in capo al AM LU, amministratore cessato dalla carica ai tempi del fallimento, un obbligo di consegna delle scritture contabili, non essendo provato che questi ricoprisse il ruolo di amministratore di fatto e difettando poi l'elemento della sottrazione, posto che le scritture erano nella materiale disponibilità di altri soggetti. In punto di elemento soggettivo poi, risulterebbe che la fallita abbia cercato fino alla fine di pagare dipendenti e creditori e di ridurre il proprio passivo, saldando nell'ultimo periodo di esistenza debiti per una somma pari ad euro 361.785. Anche il ricorso all'affitto d'azienda sarebbe stato finalizzato a salvare l'impresa. Da questi elementi emergerebbe una chiara mancanza della volontà distrattiva e/o di agire in danno ai creditori, richiesta al fine di differenziare la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da quella di bancarotta documentale semplice, al cui quadro avrebbe dovuto essere collegata la condotta tenuta. La Corte avrebbe, infine, errato nel dare per scontata, in relazione alla mancata consegna delle scritture contabili dell'anno 2010, la sussistenza del dolo specifico, atteso che ciò determina una inaccettabile sovrapposizione tra elemento oggettivo e soggettivo del reato. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, insistente sulla contestazione di cui al capo B, sono denunciati i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. in relazione all'insussistenza del reato contestato, alla carenza dell'elemento soggettivo di AM LU, e alla carenza probatoria e di motivazione sulla ritenuta qualifica di amministratore di fatto fino al fallimento della società in capo al ricorrente. La convinzione che il AM fosse amministratore di fatto della società fallita, sulla cui scorta è stata emessa la sentenza, sarebbe già contraddittoria nel ritenere dapprima che egli rivestisse tale ruolo gestorio nella Marche Investimenti & Trading, per sostenere subito dopo che egli ricoprisse tale posizione nella Appignano Mobili. Dalle risultanze probatorie poi non sarebbero emersi elementi attestanti la significatività e continuità dei poteri inerenti alla qualifica dell'amministratore di fatto in capo al AM, il quale dalla formale cessazione dalla carica non avrebbe svolto alcuna attività per la società fallita. Viceversa, elementi acquisiti attesterebbero la sussistenza 3 di tali requisiti in capo ad altri soggetti, anche duranti il periodo in cui il AM rivestiva formalmente la carica di amministratore. 3.Quanto alla posizione di AM AR, la Corte d'Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con il provvedimento impugnato assolveva AM AR dal reato di cui agli artt. 99 comma 2 n. 2 e 110 cod. pen. e art. 216 comma 1 n. 1 in relazione agli artt. 223 e 219 comma 1 e comma 2 n. 1 del R.D. 267 del 1942 limitatamente ai fatti di cui al capo A primo e secondo punto dell'imputazione per non aver commesso i fatti (distrazione di euro 569.888 quali corrispettivi degli scontrini rilasciati ai clienti non annotati nelle scritture contabili nel periodo dal 09/03/2010 al 10/05/2010; di euro 523.192 quali incassi di fatture emesse nell'anno 2010 e non annotate nelle scritture contabili) e al capo A terzo punto perché il fatto non sussiste (distrazione mediante prelevamenti pari a euro 376.860 nell'anno 2011 dai conti correnti della società non annotati nelle scritture contabili) e, rideterminata la pena avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 R.D. 267 del 1942, confermava la penale responsabilità dell'imputato per i fatti di cui: al capo B dell'imputazione, per il delitto di cui agli artt. 99 comma 2 n. 2 e 110 cod. pen. e art. 216 comma 1 n. 2 in relazione agli artt. 223 e 219 comma 1 e comma 2 n. 1 del R.D. 267 del 1942, per aver sottratto i libri e le scritture contabili previste dalla legge allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari. Confermava nel resto. 4. Ricorre per cassazione AM AR, a mezzo di difensore abilitato, proponendo un motivo unico, articolato in tre sotto-motivi. 4.1. Il ricorrente denuncia i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen., poiché la Corte d'Appello avrebbe ritenuto il AM AR responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale in carenza dell'elemento soggettivo richiesto per tale fattispecie. Lamenta dunque l'insussistenza del reato contestato e la mancata, necessaria riqualificazione del fatto in bancarotta semplice. Infine, deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di riconoscimento del dolo specifico e generico per il reato di cui al capo B dell'imputazione, con violazione degli artt. 192, 530, 531 e 533 cod. proc. pen. e degli articoli 216-223 L. Fall. in combinato disposto con gli artt. 42 e 43 cod. pen.. 4.1.1.11 primo sotto-motivo, in punto di dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, censura la motivazione offerta dal Giudice d'Appello, che nel riconoscere l'omissione sul punto da parte del giudice di prime cure, fornirebbe tuttavia una motivazione insufficiente e contraddittoria. Difatti, gli indici di fraudolenza individuati dalla Corte d'Appello si porrebbero in contraddizione rispetto a quanto sostenuto dalla stessa Corte in riferimento all'assoluzione del AM da tutti i fatti distrattivi a lui contestati nel capo A dell'imputazione; il ricorrente, dunque, non avrebbe posto in essere alcuna condotta in frode ai 4 creditori della società fallita. La motivazione non terrebbe poi conto di tutte le prove acquisite, in particolare la perizia d'ufficio da cui emergerebbe la totale assenza agli atti di prove dei fatti di distrazione di cui al capo A. Non essendovi dunque distrazioni addebitabili al AM AR, sarebbe contraddittorio sostenere che la prova di una fraudolenta sottrazione delle scritture contabili da parte dello stesso sia rinvenibile nella volontà di occultare i fatti distrattivi. Dalla condotta della società, che avrebbe tentato fino alla fine di onorare i propri debiti, risulterebbe poi l'assenza di qualsivoglia volontà fraudolenta, tanto che nell'ultimo periodo di attività la società poi fallita avrebbe ridotto la propria esposizione debitoria per una somma pari ad euro 361.784. Anche il ricorso all'affitto d'azienda sarebbe stato finalizzato a salvare l'impresa. Anche il ricorso all'affitto d'azienda sarebbe stato finalizzato a salvare l'impresa. La Corte avrebbe, infine, errato nel sovrapporre la mancata consegna delle scritture contabili dell'anno 2010 con la sussistenza del dolo specifico, atteso che ciò determinerebbe una inaccettabile sovrapposizione tra elemento oggettivo e soggettivo del reato. 4.1.2. Il secondo sotto-motivo insiste sull'insussistenza del dolo generico di bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la Corte si sarebbe limitata al solo elemento oggettivo del reato, senza compiere alcuna indagine circa la ricorrenza dell'elemento soggettivo del dolo generico, che nel caso di specie sarebbe da escludere poiché all'epoca dei fatti di cui al capo A dell'imputazione il AM non avrebbe rivestito alcuna carica sociale. Altresì sarebbe emerso che l'effettiva amministrazione sarebbe stata in realtà in capo ad altri soggetti, nella cui disponibilità materiale si sarebbero trovate le scritture contabili interessate. Tali emergenze, di origine testimoniale, sarebbero state considerate inaffidabili dal Giudice dell'Appello con motivazione illogica e contraddittoria. Il AM avrebbe poi consegnato tutte le scritture contabili in suo possesso degli anni 2011/2012, allorquando cioè divenne amministratore unico della Società Marche Investimenti & Trading s.r.I., risultando mancante solo una minima parte della documentazione obbligatoria, di cui per di più non sarebbe certa l'esistenza. Sarebbe dunque assolutamente contrastante con le prove acquisite ritenere provato il dolo specifico del reato in contestazione sulla base di un asserito comportamento non collaborativo del ricorrente. 4.1.3. Con l'ultimo sotto-motivo, si sostiene che, in mancanza dell'elemento soggettivo del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, si sarebbe imposta la derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice, analogo sotto il profilo materiale ma non sorretto da dolo specifico, ampiamente prescritto. Considerato in diritto Il ricorso di AM LU, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 5 1.Le doglianze proposte con il primo motivo, concernenti l'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sono inammissibili, perché, oltre ad essere meramente reiterative delle medesime deduzioni proposte in appello, e analiticamente respinte dalla sentenza impugnata, propongono motivi manifestamente infondati. 1.1. Occorre rammentare il radicato principio di diritto secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (cfr. ex multis Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710, che, nell'affermare tale principio, ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 L. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati, né precisati nel loro dettagliato ammontare). L'obbligo che grava sull'amministratore dell'impresa fallita è stato precisato nel senso che le informazioni che il fallito deve dare alla curatela e, conseguentemente, al giudice, al fine di consentire il rinvenimento dei beni che potrebbero essere stati potenzialmente distratti, devono essere specifiche e far sì che effettivamente avvenga il recupero di essi ovvero se ne conosca la sorte (Sez. 5 n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204). Quanto alla distrazione delle somme incassate con l'emissione degli scontrini, l'atto di ricorso elude il confronto con la decisiva circostanza, illustrata dalla sentenza impugnata, relativa all'assenza di documentazione contabile per gli anni antecedenti al 2011, e dunque anche per l'anno di esercizio 2010, cui si riferiscono gli incassi portati dagli scontrini, emessi appunto tra il 9/03/2010 ed il 10/05/2010. Anche con riferimento ai rapporti tra la fallita e PP, che la difesa assume aver incassato le somme a cui gli scontrini si riferiscono, la sentenza impugnata ha sottolineato che quest'ultima società ha introitato i ricavi degli scontrini a partire da maggio 2010 (pag. 13 e seg.). Correttamente la Corte territoriale ha attribuito al ricorrente la responsabilità per il vuoto probatorio determinato dalla totale carenza documentale, facendo puntuale applicazione dei canoni esegetici in tema di riparto dell'onere della prova in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, come sopra ricordati - e non ricorrendo alle presunzioni tributarie, la cui evocazione è chiaramente inconferente - che superano, evidentemente, le personali valutazioni del perito dott. Maggi e del consulente della difesa dott. Battaglioni quanto all'impossibilità di tracciare la destinazione della liquidità proprio a cagione delle lacune contabili;
sorte di cui, invece, l'amministratore dell'epoca avrebbe dovuto fornire compiuta dimostrazione. 6 Considerazioni analoghe, come coerentemente e congruamente apprezzato dai giudici di merito, possono svolgersi a riguardo alla contestazione del capo A punto 2 (destinazione delle somme incassate a titolo di pagamento delle fatture da nn. 1 a 62 emesse dall'1.1.2010 al 27.9.2010), perché anche in tal caso l'imputato non ha dato contezza del destino del considerevole importo di euro 523.192, incamerato nel corso del 2010 nella vigenza della di lui attività gestoria. A tal proposito, irrilevanti e fuori fuoco si rivelano le obiezioni mosse con il ricorso, ampiamente profuse sui contenuti del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. nel corso della verifica fiscale a carico della società debitrice Puntomobili, poiché la (parziale) riconciliazione tra le fatture, operata tra l'altro con esclusivo riferimento ai dati contabili di quest'ultima società e, pertanto, alle fatture da essa ricevute (passive), in alcun modo influisce sul thema decidendum, che rimane quello della mancata giustificazione dell'utilizzo delle risorse incassate per effetto delle fatture attive emesse dalla fallita. I medesimi e condivisibili parametri interpretativi sono stati seguiti, dalla sentenza impugnata, a riguardo della distrazione del prezzo della cessione di un immobile alla SA.GI . s.r.I., del gruppo GAP, portato da 14 cambiali, di ignota sorte. Si profila invero ineccepibile il corredo espositivo della decisione dei giudici d'appello, lì dove si precisa che, anche a voler concedere che il corrispettivo non sia stato incassato e gli effetti cartolari siano stati "trattenuti", a titolo non ben definito, dalla società GAP, l'inerzia non giustificata dell'amministratore nell'adoperarsi per il recupero di un credito di ragguardevole entità consuma contegno di rilevanza distrattiva;
e tanto al lume dell'insegnamento di questa Corte, che ha chiarito come integri il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216 comma 1 n. 1) r.d. 267/42 la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità imnnateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (sez.5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743; sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, Nassetti, Rv. 256252; sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, Ruggeri, Rv. 275232). La ricostruzione operata in sentenza si imbatte, nuovamente, nelle critiche del ricorrente, fondate su argomentazioni non conferenti (le osservazioni del perito e del consulente di parte, o le presunzioni tributarie) che non tengono conto delle direttrici tracciate dalla giurisprudenza sulla ripartizione dell'onere della prova in materia fallimentare. 2.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato. 2.1. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (alla quale è equiparata l'omessa tenuta), che richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;
quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla 7 prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Nel caso di specie viene in rilievo la prima ipotesi. 2.2.Sugli indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune emergenze probatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (ex multis, cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv.284304, che si è soffermata per esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari). 2.3. Occorre ricordare che l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato personalmente alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della sua azienda, ai sensi degli artt. 2214 e segg. cod. civ.. Il precetto deve essere esteso agli amministratori delle società e, in particolare, per le società a responsabilità limitata, tale dovere è disciplinato dagli artt.2475 e segg. del codice civile, da cui discende uno specifico obbligo di garanzia a che i dati contabili siano correttamente annotati ed aggiornati e che la contabilità sia resa costantemente ostensibile agli organi di vigilanza e di controllo, interni ed esterni, che devono essere posti in condizione di ricostruire gli accadimenti aziendali. Non può dunque traslarsi sul curatore fallimentare un obbligo che la legge pone a carico dell'amministratore e non può pertanto ritenersi sufficiente l'indicazione, men che meno generica, dell'avvenuto, "fisico" trasferimento della contabilità presso terzi. 2.4. Giova inoltre ribadire che, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell'eventuale occultamento - o della mancata rimessa della medesima - in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore (sez.5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061; sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, non massimata). E ancora, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (sez.5, n. 55740 del 25/09/2017, Del Papa, Rv. 271839). Pertanto, sull'amministratore che abbia trasferito ad altri il proprio munus permane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica ove non provveda a renderla disponibile al nuovo amministratore. Orbene, la sentenza impugnata ha bene sottolineato che la carenza assoluta di documentazione contabile riguarda proprio il periodo nel quale AM LU aveva ricoperto il ruolo di amministratore unico della fallita, ovvero fino a tutto il 2010, e che nel 8 2010 si sono verificate le ipotesi distrattive oggetto di contestazione (pag.18 e segg.); che l'imputato non ha prestato collaborazione, pure richiesta, al curatore fallimentare, al quale ha reso dichiarazioni contrastanti rispetto a quelle rilasciate alla guardia di finanza;
che la curatela fallimentare nulla ha rinvenuto ai fini del soddisfacimento dei creditori;
che particolarmente opache, a causa dell'inesistenza dei riscontri contabili, si siano rivelate le operazioni successive all'insorgenza dello stato di dissesto, ovvero dal 2009, anche in riferimento al contratto di affitto di azienda stipulato con la PP (nella quale il ricorrente ha continuato a rivestire un ruolo direttivo), che di fatto ha proseguito l'attività della di poi fallita, ormai svuotata dei suoi assets e della liquidità, dirottata con le modalità depauperatrici delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Nessuna fondatezza possiedono, in tale contesto ed alla luce dei principi di diritto passati in rassegna, le deduzioni difensive, che assumono che il ricorrente non sarebbe stato personalmente tenuto a consegnare la documentazione al curatore perché aveva dismesso la carica di amministratore alla data del fallimento;
che tale documentazione sarebbe stata trasferita "a Roma" nella disponibilità di altri;
che siano state eseguite iniezioni di risorse nel corso della vita societaria;
che siano stati effettuati pagamenti a favore di non meglio precisati fornitori e dipendenti non insinuatisi al passivo del fallimento. 3.11 terzo motivo può ritenersi superato - così da precipitare nel giudizio di inammissibilità per sopraggiunta carenza di interesse (sez. U n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694) - dalle esaustive proposizioni della sentenza impugnata sulla attribuibilità al ricorrente del reato di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta fino alla data della interruzione della carica, rispetto alla quale sono simmetrici i comportamenti distrattivi, non influendo dunque sul suo perfezionamento (v. pag. 22 sent. impugnata) l'eventuale assegnazione a AM LU della veste di amministratore di fatto della società anche per il periodo postumo al formale subentro del coimputato, ovvero a decorrere dal 7 marzo 2011. 4.11 ricorso di AM AR, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, è fondato per quanto di ragione. 4.1. Anche a prescindere dalle valutazioni riguardanti il ruolo concretamente assunto nella compagine amministrativa, l'obbligo di tenuta della contabilità riveste connotati di immanenza ed attualità per il solo fatto della assunzione della qualità di amministratore unico ed include, di conseguenza, il dovere di costante presidio e controllo della documentazione contabile della società. A riguardo, poi, della contabilità pregressa al subingresso nei compiti di direzione amministrativa, vale la regola secondo la quale, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, il nuovo amministratore ha l'obbligo di verificare l'effettiva e corretta tenuta delle scritture contabili da parte del predecessore, nonché di ricostruire la documentazione eventualmente mancante o inidonea, di ripristinare i libri e le scritture contabili mancanti e di 9 regolarizzare le scritture erronee, lacunose o false (sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061). 4.2.Tuttavia, nel caso in cui non siano state espressamente contestate condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, oppure — come nel caso de quo - sia intervenuto in proposito verdetto di assoluzione, sorge necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale (così sez.5, n.15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv.284677, in motivazione), in particolare quella c.d. specifica, perché in tal caso prova satisfattiva non può rinvenirsi nella presunzione secondo la quale l'omessa tenuta (o la condotta di sottrazione ad essa equivalente) delle scritture contabili sia di norma funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti deprivativi del patrimonio sociale. Debbono quindi essere indagate ed approfondite le specifiche circostanze della vicenda in scrutinio, come, ad esempio, la corrispondenza tra l'omissione della cura contabile e il delinearsi o l'aggravarsi di una condizione di insolvenza o l'emersione di un'ingiustificata diminuzione delle consistenze patrimoniali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983). E bene, non è in dubbio che il ricorrente non si sia adoperato, come doveroso, per ottenere la consegna dell'impianto contabile antecedente all'acquisizione delle mansioni di amministratore e non abbia curato l'aggiornamento delle scritturazioni per il periodo di sua competenza;
l'apparato motivazionale della pronuncia impugnata pecca, tuttavia, di appagante illustrazione degli indici di fraudolenza che consentano di delineare il dolo specifico necessario alla configurazione del reato contestato, individuati soltanto nell'ambiguità del comportamento tenuto al cospetto del curatore (pag. 18) e nell'inattendibilità della versione difensiva tesa a degradare il proprio ruolo a quello di una "testa di legno" in ambito societario (pagg.19-20). Come colto dalle conclusioni del Procuratore generale, con cui si conviene, manca in sentenza qualsiasi concreto indicatore della consapevolezza, maturata in AM AR, delle operazioni spoliative realizzate nel precedente periodo di amministrazione del fratello LU e della volontà di contribuire a dissimularne i contorni anche nel periodo successivo, governato dalla sua gestione, in pregiudizio dei creditori;
e/o, comunque, con riferimento ad analogo coefficiente psicologico che ne abbia connotato il comportamento in epoca postuma, dalla data dell'assunzione della carica fino all'apertura della procedura concorsuale. 4.3.Alla luce di tali riflessioni, deve essere disposto l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata ed il giudice del rinvio sarà chiamato a colmare la lacuna motivazionale a riguardo della compiuta illustrazione della ricorrenza dell'elemento essenziale di fattispecie, costituito dal dolo specifico di cui all'art. 216 comma 1 n. 2 L.F. ovvero, in caso di impossibilità di ravvisarne i contorni, a valutare l'integrazione della meno grave figura di reato di cui agli artt. 217 comma 2 e 224 r.d. n. 267/42, reato di pericolo presunto e di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori (in motivazione, sez.5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino), punibile indifferentemente a titolo di dolo o colpa, e che non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell'illecito la deliberata volontà di violare 10 Il P 'dente LL le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (tra le tante, sez.5, n.38598 del 09/07/2009, Romano, Rv. 244823; sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, Tinaglia, Rv. 228701), con ogni conseguente statuizione. 5. La sentenza impugnata, quanto alla posizione di AM AR, deve essere dunque annullata nei termini specificati mentre, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente AM LU al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata in relazione a AM AR, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso di AM LU e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 09/10/2025 Il Consig iere estensore TIZIA \frp8i,‘7$,1111.1-- CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE
il Procuratore generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa Simona Ciccarelli, ha depositato conclusioni scritte, con cui ha chiesto il rigetto del ricorso di AM LU e l'annullamento senza rinvio, per intervenuta prescrizione, della sentenza impugnata per AM AR, riqualificato nei suoi confronti l'addebito di bancarotta fraudolenta documentale in quello di bancarotta semplice. I difensori dei ricorrenti hanno depositato memorie di replica alle conclusioni del Procuratore generale. Ritenuto in fatto 1.La Corte d'Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con il provvedimento impugnato assolveva AM LU dal reato di cui agli artt. 99 comma 2 n. 2 e 110 cod. pen. e art. 216 comma 1 n. 1 in relazione agli artt. 223 e 219 comma 1 e comma 2 n. 1 del R.D. 267 del 1942 limitatamente al fatto di cui al capo A terzo punto 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 35401 Anno 2025 Presidente: PISLL LUCA Relatore: MASINI TIZIANO Data Udienza: 09/10/2025 dell'imputazione perché il fatto non sussiste (distrazione mediante prelevamenti pari a euro 376.860 nell'anno 2011 dai conti correnti della società non annotati nelle scritture contabili) e, rideterminata la pena, confermava la penale responsabilità dell'imputato per i fatti di cui: al capo A primo, secondo e quinto punto dell'imputazione (distrazione di euro 569.888 quali corrispettivi degli scontrini rilasciati ai clienti non annotati nelle scritture contabili nel periodo dal 09/03/2010 al 10/05/2010; di euro 523.192 quali incassi di fatture emesse nell'anno 2010 e non annotate nelle scritture contabili;
di euro 273.310 corrisposti in 14 effetti cambiari della società fallita quale corrispettivo della cessione di un immobile avvenuta del 2009 non versati sui conti correnti societari); al capo B dell'imputazione, per il delitto di cui agli artt. 99 comma 2 n. 2 e 110 cod. pen. e art. 216 connma 1 n. 2 in relazione agli artt. 223 e 219 connma 1 e comma 2 n. 1 del R.D. 267 del 1942, per aver sottratto i libri e le scritture contabili previste dalla legge allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari. Confermava nel resto. 2. Ricorre per cassazione AM LU, a mezzo di difensore abilitato, proponendo tre articolati motivi. 2.1. Con il primo, insistente sul capo A dell'imputazione, sono dedotti i vizi di mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione ed inosservanza o erronea applicazione della legge penale sostanziale in relazione alla carenza dell'elemento oggettivo del delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione. In primo luogo, ne è ritenuta carente la prova per la distrazione della somma di euro 569.888, ritenuta provata dall'incasso risultante dagli scontrini e dalla mancata registrazione di tali incassi sul registro dei corrispettivi e sul registro vendite IVA;
a fronte di questa deficienza documentale che rende impossibile accertare la destinazione degli incassi sarebbe legittimo - secondo la Corte- dedurre la distrazione. Sul punto, tuttavia, obietta il ricorrente come la Polizia Tributaria non abbia effettuato riscontri sul libro giornale, né verificato l'avvenuto versamento nelle casse sociali, e come il C.T.U. abbia confermato come non si possa escludere tale versamento, e che non sia possibile affermare che la mancata registrazione degli scontrini possa con certezza corrispondere ad una distrazione. La condanna, dunque, avendo evitato di confrontarsi con tale rilievo, fonderebbe la responsabilità penale sul solo PVC della Guardia di Finanza, di per sé tuttavia incapace -come sottolineato dalla giurisprudenza riportata- di dimostrare la penale responsabilità ex se. Sulla distrazione di euro 523.192, la motivazione sarebbe evidentemente illogica nella parte in cui esclude la riconciliazione delle fatture attive di cui è dato atto nel P.V.C. elevato nei confronti della Puntomobili.it s.r.I., poiché non riferito alla società fallita Marche Investimenti & Trading s.r.I.; non ci si avvede, sostiene il difensore, di come le fatture a cui fa riferimento il P.V.C. siano le fatture passive emesse in capo a Puntomobili dalla Marche Investimenti & Trading s.r.l.. Sulla somma di 273.310 euro, relativa a 14 effetti cambiari intestati alla fallita quale corrispettivo per la cessione di un immobile, la Corte avrebbe affermato che la mancata esazione da parte del AM LU delle cambiali fornirebbe piena prova del 2 depauperamento della società, senza tuttavia indicare nella motivazione alcuna ragione per disattendere le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U., che ha sostenuto la mancanza di elementi sulla sorte degli effetti cambiari, e dunque per provare la distrazione. Anche l'affermata sussistenza del requisito di una effettiva diminuzione della garanzia patrimoniale risulterebbe conseguentemente basata su meri dati presuntivi, non essendovi agli atti prove in merito all'effettiva destinazione delle cambiali. 2.2. Il secondo motivo deduce i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b e c cod. proc. pen. in relazione alla contestazione di cui al capo B. In particolare, emergerebbe un'evidente contraddittorietà della sentenza sul punto del dolo specifico necessario ad integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale, la cui affermata sussistenza -desunta dal comportamento non collaborativo di AM LU e LUnnarini AR in occasione sia della indagine fiscale, sia del fallimento - contrasterebbe con quanto affermato in riferimento al capo A, laddove la Corte avrebbe rilevato un importo dei versamenti superiore a quello dei prelevamenti. Inoltre, la Corte avrebbe errato nel ricostruire in capo al AM LU, amministratore cessato dalla carica ai tempi del fallimento, un obbligo di consegna delle scritture contabili, non essendo provato che questi ricoprisse il ruolo di amministratore di fatto e difettando poi l'elemento della sottrazione, posto che le scritture erano nella materiale disponibilità di altri soggetti. In punto di elemento soggettivo poi, risulterebbe che la fallita abbia cercato fino alla fine di pagare dipendenti e creditori e di ridurre il proprio passivo, saldando nell'ultimo periodo di esistenza debiti per una somma pari ad euro 361.785. Anche il ricorso all'affitto d'azienda sarebbe stato finalizzato a salvare l'impresa. Da questi elementi emergerebbe una chiara mancanza della volontà distrattiva e/o di agire in danno ai creditori, richiesta al fine di differenziare la fattispecie di bancarotta fraudolenta documentale da quella di bancarotta documentale semplice, al cui quadro avrebbe dovuto essere collegata la condotta tenuta. La Corte avrebbe, infine, errato nel dare per scontata, in relazione alla mancata consegna delle scritture contabili dell'anno 2010, la sussistenza del dolo specifico, atteso che ciò determina una inaccettabile sovrapposizione tra elemento oggettivo e soggettivo del reato. 2.3. Con il terzo ed ultimo motivo, insistente sulla contestazione di cui al capo B, sono denunciati i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen. in relazione all'insussistenza del reato contestato, alla carenza dell'elemento soggettivo di AM LU, e alla carenza probatoria e di motivazione sulla ritenuta qualifica di amministratore di fatto fino al fallimento della società in capo al ricorrente. La convinzione che il AM fosse amministratore di fatto della società fallita, sulla cui scorta è stata emessa la sentenza, sarebbe già contraddittoria nel ritenere dapprima che egli rivestisse tale ruolo gestorio nella Marche Investimenti & Trading, per sostenere subito dopo che egli ricoprisse tale posizione nella Appignano Mobili. Dalle risultanze probatorie poi non sarebbero emersi elementi attestanti la significatività e continuità dei poteri inerenti alla qualifica dell'amministratore di fatto in capo al AM, il quale dalla formale cessazione dalla carica non avrebbe svolto alcuna attività per la società fallita. Viceversa, elementi acquisiti attesterebbero la sussistenza 3 di tali requisiti in capo ad altri soggetti, anche duranti il periodo in cui il AM rivestiva formalmente la carica di amministratore. 3.Quanto alla posizione di AM AR, la Corte d'Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di primo grado, con il provvedimento impugnato assolveva AM AR dal reato di cui agli artt. 99 comma 2 n. 2 e 110 cod. pen. e art. 216 comma 1 n. 1 in relazione agli artt. 223 e 219 comma 1 e comma 2 n. 1 del R.D. 267 del 1942 limitatamente ai fatti di cui al capo A primo e secondo punto dell'imputazione per non aver commesso i fatti (distrazione di euro 569.888 quali corrispettivi degli scontrini rilasciati ai clienti non annotati nelle scritture contabili nel periodo dal 09/03/2010 al 10/05/2010; di euro 523.192 quali incassi di fatture emesse nell'anno 2010 e non annotate nelle scritture contabili) e al capo A terzo punto perché il fatto non sussiste (distrazione mediante prelevamenti pari a euro 376.860 nell'anno 2011 dai conti correnti della società non annotati nelle scritture contabili) e, rideterminata la pena avendo escluso l'aggravante di cui all'art. 219 comma 2 n. 1 R.D. 267 del 1942, confermava la penale responsabilità dell'imputato per i fatti di cui: al capo B dell'imputazione, per il delitto di cui agli artt. 99 comma 2 n. 2 e 110 cod. pen. e art. 216 comma 1 n. 2 in relazione agli artt. 223 e 219 comma 1 e comma 2 n. 1 del R.D. 267 del 1942, per aver sottratto i libri e le scritture contabili previste dalla legge allo scopo di recare pregiudizio ai creditori e di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari. Confermava nel resto. 4. Ricorre per cassazione AM AR, a mezzo di difensore abilitato, proponendo un motivo unico, articolato in tre sotto-motivi. 4.1. Il ricorrente denuncia i vizi di cui all'art. 606 comma 1 lett. b ed e cod. proc. pen., poiché la Corte d'Appello avrebbe ritenuto il AM AR responsabile del reato di bancarotta fraudolenta documentale in carenza dell'elemento soggettivo richiesto per tale fattispecie. Lamenta dunque l'insussistenza del reato contestato e la mancata, necessaria riqualificazione del fatto in bancarotta semplice. Infine, deduce mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in punto di riconoscimento del dolo specifico e generico per il reato di cui al capo B dell'imputazione, con violazione degli artt. 192, 530, 531 e 533 cod. proc. pen. e degli articoli 216-223 L. Fall. in combinato disposto con gli artt. 42 e 43 cod. pen.. 4.1.1.11 primo sotto-motivo, in punto di dolo specifico del delitto di bancarotta fraudolenta documentale, censura la motivazione offerta dal Giudice d'Appello, che nel riconoscere l'omissione sul punto da parte del giudice di prime cure, fornirebbe tuttavia una motivazione insufficiente e contraddittoria. Difatti, gli indici di fraudolenza individuati dalla Corte d'Appello si porrebbero in contraddizione rispetto a quanto sostenuto dalla stessa Corte in riferimento all'assoluzione del AM da tutti i fatti distrattivi a lui contestati nel capo A dell'imputazione; il ricorrente, dunque, non avrebbe posto in essere alcuna condotta in frode ai 4 creditori della società fallita. La motivazione non terrebbe poi conto di tutte le prove acquisite, in particolare la perizia d'ufficio da cui emergerebbe la totale assenza agli atti di prove dei fatti di distrazione di cui al capo A. Non essendovi dunque distrazioni addebitabili al AM AR, sarebbe contraddittorio sostenere che la prova di una fraudolenta sottrazione delle scritture contabili da parte dello stesso sia rinvenibile nella volontà di occultare i fatti distrattivi. Dalla condotta della società, che avrebbe tentato fino alla fine di onorare i propri debiti, risulterebbe poi l'assenza di qualsivoglia volontà fraudolenta, tanto che nell'ultimo periodo di attività la società poi fallita avrebbe ridotto la propria esposizione debitoria per una somma pari ad euro 361.784. Anche il ricorso all'affitto d'azienda sarebbe stato finalizzato a salvare l'impresa. Anche il ricorso all'affitto d'azienda sarebbe stato finalizzato a salvare l'impresa. La Corte avrebbe, infine, errato nel sovrapporre la mancata consegna delle scritture contabili dell'anno 2010 con la sussistenza del dolo specifico, atteso che ciò determinerebbe una inaccettabile sovrapposizione tra elemento oggettivo e soggettivo del reato. 4.1.2. Il secondo sotto-motivo insiste sull'insussistenza del dolo generico di bancarotta fraudolenta documentale, sostenendo che la Corte si sarebbe limitata al solo elemento oggettivo del reato, senza compiere alcuna indagine circa la ricorrenza dell'elemento soggettivo del dolo generico, che nel caso di specie sarebbe da escludere poiché all'epoca dei fatti di cui al capo A dell'imputazione il AM non avrebbe rivestito alcuna carica sociale. Altresì sarebbe emerso che l'effettiva amministrazione sarebbe stata in realtà in capo ad altri soggetti, nella cui disponibilità materiale si sarebbero trovate le scritture contabili interessate. Tali emergenze, di origine testimoniale, sarebbero state considerate inaffidabili dal Giudice dell'Appello con motivazione illogica e contraddittoria. Il AM avrebbe poi consegnato tutte le scritture contabili in suo possesso degli anni 2011/2012, allorquando cioè divenne amministratore unico della Società Marche Investimenti & Trading s.r.I., risultando mancante solo una minima parte della documentazione obbligatoria, di cui per di più non sarebbe certa l'esistenza. Sarebbe dunque assolutamente contrastante con le prove acquisite ritenere provato il dolo specifico del reato in contestazione sulla base di un asserito comportamento non collaborativo del ricorrente. 4.1.3. Con l'ultimo sotto-motivo, si sostiene che, in mancanza dell'elemento soggettivo del dolo specifico della bancarotta fraudolenta documentale, si sarebbe imposta la derubricazione del fatto nel reato di bancarotta semplice, analogo sotto il profilo materiale ma non sorretto da dolo specifico, ampiamente prescritto. Considerato in diritto Il ricorso di AM LU, a tratti inammissibile, è nel complesso infondato. 5 1.Le doglianze proposte con il primo motivo, concernenti l'affermazione di responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, sono inammissibili, perché, oltre ad essere meramente reiterative delle medesime deduzioni proposte in appello, e analiticamente respinte dalla sentenza impugnata, propongono motivi manifestamente infondati. 1.1. Occorre rammentare il radicato principio di diritto secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta, la prova della distrazione o dell'occultamento dei beni della società dichiarata fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, da parte dell'amministratore, della destinazione dei beni suddetti (cfr. ex multis Sez. 5, n. 8260 del 22/09/2015, dep. 2016, Aucello, Rv. 267710, che, nell'affermare tale principio, ha osservato che la responsabilità dell'imprenditore per la conservazione della garanzia patrimoniale verso i creditori e l'obbligo di verità, penalmente sanzionato, gravante ex art. 87 L. fall. sul fallito interpellato dal curatore circa la destinazione dei beni dell'impresa, giustificano l'apparente inversione dell'onere della prova a carico dell'amministratore della società fallita, in caso di mancato rinvenimento di beni aziendali o del loro ricavato, non essendo a tal fine sufficiente la generica asserzione per cui gli stessi sarebbero stati assorbiti dai costi gestionali, ove non documentati, né precisati nel loro dettagliato ammontare). L'obbligo che grava sull'amministratore dell'impresa fallita è stato precisato nel senso che le informazioni che il fallito deve dare alla curatela e, conseguentemente, al giudice, al fine di consentire il rinvenimento dei beni che potrebbero essere stati potenzialmente distratti, devono essere specifiche e far sì che effettivamente avvenga il recupero di essi ovvero se ne conosca la sorte (Sez. 5 n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204). Quanto alla distrazione delle somme incassate con l'emissione degli scontrini, l'atto di ricorso elude il confronto con la decisiva circostanza, illustrata dalla sentenza impugnata, relativa all'assenza di documentazione contabile per gli anni antecedenti al 2011, e dunque anche per l'anno di esercizio 2010, cui si riferiscono gli incassi portati dagli scontrini, emessi appunto tra il 9/03/2010 ed il 10/05/2010. Anche con riferimento ai rapporti tra la fallita e PP, che la difesa assume aver incassato le somme a cui gli scontrini si riferiscono, la sentenza impugnata ha sottolineato che quest'ultima società ha introitato i ricavi degli scontrini a partire da maggio 2010 (pag. 13 e seg.). Correttamente la Corte territoriale ha attribuito al ricorrente la responsabilità per il vuoto probatorio determinato dalla totale carenza documentale, facendo puntuale applicazione dei canoni esegetici in tema di riparto dell'onere della prova in materia di bancarotta fraudolenta patrimoniale, come sopra ricordati - e non ricorrendo alle presunzioni tributarie, la cui evocazione è chiaramente inconferente - che superano, evidentemente, le personali valutazioni del perito dott. Maggi e del consulente della difesa dott. Battaglioni quanto all'impossibilità di tracciare la destinazione della liquidità proprio a cagione delle lacune contabili;
sorte di cui, invece, l'amministratore dell'epoca avrebbe dovuto fornire compiuta dimostrazione. 6 Considerazioni analoghe, come coerentemente e congruamente apprezzato dai giudici di merito, possono svolgersi a riguardo alla contestazione del capo A punto 2 (destinazione delle somme incassate a titolo di pagamento delle fatture da nn. 1 a 62 emesse dall'1.1.2010 al 27.9.2010), perché anche in tal caso l'imputato non ha dato contezza del destino del considerevole importo di euro 523.192, incamerato nel corso del 2010 nella vigenza della di lui attività gestoria. A tal proposito, irrilevanti e fuori fuoco si rivelano le obiezioni mosse con il ricorso, ampiamente profuse sui contenuti del processo verbale di constatazione redatto dalla G.d.F. nel corso della verifica fiscale a carico della società debitrice Puntomobili, poiché la (parziale) riconciliazione tra le fatture, operata tra l'altro con esclusivo riferimento ai dati contabili di quest'ultima società e, pertanto, alle fatture da essa ricevute (passive), in alcun modo influisce sul thema decidendum, che rimane quello della mancata giustificazione dell'utilizzo delle risorse incassate per effetto delle fatture attive emesse dalla fallita. I medesimi e condivisibili parametri interpretativi sono stati seguiti, dalla sentenza impugnata, a riguardo della distrazione del prezzo della cessione di un immobile alla SA.GI . s.r.I., del gruppo GAP, portato da 14 cambiali, di ignota sorte. Si profila invero ineccepibile il corredo espositivo della decisione dei giudici d'appello, lì dove si precisa che, anche a voler concedere che il corrispettivo non sia stato incassato e gli effetti cartolari siano stati "trattenuti", a titolo non ben definito, dalla società GAP, l'inerzia non giustificata dell'amministratore nell'adoperarsi per il recupero di un credito di ragguardevole entità consuma contegno di rilevanza distrattiva;
e tanto al lume dell'insegnamento di questa Corte, che ha chiarito come integri il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui all'art. 216 comma 1 n. 1) r.d. 267/42 la mancata riscossione di un credito, poiché oggetto delle condotte di depauperamento è il patrimonio in senso lato, comprensivo non solo dei beni materiali ma anche di entità imnnateriali, fra cui rientrano le ragioni di credito che concorrono alla formazione dell'attivo patrimoniale (sez.5, n. 49438 del 04/11/2019, Nieri, Rv. 277743; sez. 5, n. 32469 del 16/04/2013, Nassetti, Rv. 256252; sez. 5, n. 57153 del 15/11/2018, Ruggeri, Rv. 275232). La ricostruzione operata in sentenza si imbatte, nuovamente, nelle critiche del ricorrente, fondate su argomentazioni non conferenti (le osservazioni del perito e del consulente di parte, o le presunzioni tributarie) che non tengono conto delle direttrici tracciate dalla giurisprudenza sulla ripartizione dell'onere della prova in materia fallimentare. 2.11 secondo motivo è generico e manifestamente infondato. 2.1. La bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2 legge fallimentare prevede due fattispecie alternative: quella di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili (alla quale è equiparata l'omessa tenuta), che richiede il dolo specifico, consistente nello scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori;
quella di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita che, diversamente dalla 7 prima ipotesi, presuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). Nel caso di specie viene in rilievo la prima ipotesi. 2.2.Sugli indicatori della prova del dolo specifico si sono soffermati i diversi arresti giurisprudenziali che hanno sottolineato la necessità di privilegiare una chiave di lettura che esalti la specularità di talune emergenze probatorie - come la dimostrazione dell'esistenza di risorse finanziarie o di un patrimonio positivo resi inaccessibili agli organi fallimentari o la sproporzione tra l'entità del passivo e l'inesistenza di attivo - che orientino sull'intenzionalità di ostacolarne il tracciamento attraverso la mancata consegna delle scritturazioni (ex multis, cfr. sez. 5, n. 10968 del 31/01/2023, Di Pietra, Rv.284304, che si è soffermata per esempio sull'ingentissima esposizione debitoria per crediti privilegiati e chirografari). 2.3. Occorre ricordare che l'imprenditore che esercita un'attività commerciale è obbligato personalmente alla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili della sua azienda, ai sensi degli artt. 2214 e segg. cod. civ.. Il precetto deve essere esteso agli amministratori delle società e, in particolare, per le società a responsabilità limitata, tale dovere è disciplinato dagli artt.2475 e segg. del codice civile, da cui discende uno specifico obbligo di garanzia a che i dati contabili siano correttamente annotati ed aggiornati e che la contabilità sia resa costantemente ostensibile agli organi di vigilanza e di controllo, interni ed esterni, che devono essere posti in condizione di ricostruire gli accadimenti aziendali. Non può dunque traslarsi sul curatore fallimentare un obbligo che la legge pone a carico dell'amministratore e non può pertanto ritenersi sufficiente l'indicazione, men che meno generica, dell'avvenuto, "fisico" trasferimento della contabilità presso terzi. 2.4. Giova inoltre ribadire che, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, l'amministratore cessato rimane responsabile per l'effettiva e regolare tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica, rispondendo dell'eventuale occultamento - o della mancata rimessa della medesima - in tutto o in parte, al momento del passaggio delle consegne al nuovo amministratore (sez.5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061; sez. 5, n. 15988 del 11/03/2019, non massimata). E ancora, in tema di bancarotta fraudolenta documentale, è onere dell'amministratore cessato, nei confronti del quale sia provata la condotta di omessa tenuta delle scritture contabili relative al periodo in cui rivestiva l'incarico, dimostrare l'avvenuta consegna delle scritture contabili al nuovo amministratore subentrante (sez.5, n. 55740 del 25/09/2017, Del Papa, Rv. 271839). Pertanto, sull'amministratore che abbia trasferito ad altri il proprio munus permane la responsabilità per la tenuta della contabilità nel periodo in cui ha ricoperto la carica ove non provveda a renderla disponibile al nuovo amministratore. Orbene, la sentenza impugnata ha bene sottolineato che la carenza assoluta di documentazione contabile riguarda proprio il periodo nel quale AM LU aveva ricoperto il ruolo di amministratore unico della fallita, ovvero fino a tutto il 2010, e che nel 8 2010 si sono verificate le ipotesi distrattive oggetto di contestazione (pag.18 e segg.); che l'imputato non ha prestato collaborazione, pure richiesta, al curatore fallimentare, al quale ha reso dichiarazioni contrastanti rispetto a quelle rilasciate alla guardia di finanza;
che la curatela fallimentare nulla ha rinvenuto ai fini del soddisfacimento dei creditori;
che particolarmente opache, a causa dell'inesistenza dei riscontri contabili, si siano rivelate le operazioni successive all'insorgenza dello stato di dissesto, ovvero dal 2009, anche in riferimento al contratto di affitto di azienda stipulato con la PP (nella quale il ricorrente ha continuato a rivestire un ruolo direttivo), che di fatto ha proseguito l'attività della di poi fallita, ormai svuotata dei suoi assets e della liquidità, dirottata con le modalità depauperatrici delle condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Nessuna fondatezza possiedono, in tale contesto ed alla luce dei principi di diritto passati in rassegna, le deduzioni difensive, che assumono che il ricorrente non sarebbe stato personalmente tenuto a consegnare la documentazione al curatore perché aveva dismesso la carica di amministratore alla data del fallimento;
che tale documentazione sarebbe stata trasferita "a Roma" nella disponibilità di altri;
che siano state eseguite iniezioni di risorse nel corso della vita societaria;
che siano stati effettuati pagamenti a favore di non meglio precisati fornitori e dipendenti non insinuatisi al passivo del fallimento. 3.11 terzo motivo può ritenersi superato - così da precipitare nel giudizio di inammissibilità per sopraggiunta carenza di interesse (sez. U n. 6624 del 27/10/2011, Marinaj, Rv. 251694) - dalle esaustive proposizioni della sentenza impugnata sulla attribuibilità al ricorrente del reato di bancarotta fraudolenta documentale per omessa tenuta fino alla data della interruzione della carica, rispetto alla quale sono simmetrici i comportamenti distrattivi, non influendo dunque sul suo perfezionamento (v. pag. 22 sent. impugnata) l'eventuale assegnazione a AM LU della veste di amministratore di fatto della società anche per il periodo postumo al formale subentro del coimputato, ovvero a decorrere dal 7 marzo 2011. 4.11 ricorso di AM AR, i cui motivi possono essere trattati congiuntamente, è fondato per quanto di ragione. 4.1. Anche a prescindere dalle valutazioni riguardanti il ruolo concretamente assunto nella compagine amministrativa, l'obbligo di tenuta della contabilità riveste connotati di immanenza ed attualità per il solo fatto della assunzione della qualità di amministratore unico ed include, di conseguenza, il dovere di costante presidio e controllo della documentazione contabile della società. A riguardo, poi, della contabilità pregressa al subingresso nei compiti di direzione amministrativa, vale la regola secondo la quale, in caso di avvicendamento nella gestione di una società, il nuovo amministratore ha l'obbligo di verificare l'effettiva e corretta tenuta delle scritture contabili da parte del predecessore, nonché di ricostruire la documentazione eventualmente mancante o inidonea, di ripristinare i libri e le scritture contabili mancanti e di 9 regolarizzare le scritture erronee, lacunose o false (sez. 5, n. 39160 del 04/10/2024, Barbieri, Rv. 287061). 4.2.Tuttavia, nel caso in cui non siano state espressamente contestate condotte di bancarotta fraudolenta patrimoniale, oppure — come nel caso de quo - sia intervenuto in proposito verdetto di assoluzione, sorge necessità di una motivazione particolarmente rigorosa sull'elemento soggettivo della bancarotta fraudolenta documentale (così sez.5, n.15743 del 18/01/2023, Gualandri, Rv.284677, in motivazione), in particolare quella c.d. specifica, perché in tal caso prova satisfattiva non può rinvenirsi nella presunzione secondo la quale l'omessa tenuta (o la condotta di sottrazione ad essa equivalente) delle scritture contabili sia di norma funzionale all'occultamento o alla dissimulazione di atti deprivativi del patrimonio sociale. Debbono quindi essere indagate ed approfondite le specifiche circostanze della vicenda in scrutinio, come, ad esempio, la corrispondenza tra l'omissione della cura contabile e il delinearsi o l'aggravarsi di una condizione di insolvenza o l'emersione di un'ingiustificata diminuzione delle consistenze patrimoniali (sez.5, n. 2228 del 04/11/2022, Occhiuzzi, Rv. 283983). E bene, non è in dubbio che il ricorrente non si sia adoperato, come doveroso, per ottenere la consegna dell'impianto contabile antecedente all'acquisizione delle mansioni di amministratore e non abbia curato l'aggiornamento delle scritturazioni per il periodo di sua competenza;
l'apparato motivazionale della pronuncia impugnata pecca, tuttavia, di appagante illustrazione degli indici di fraudolenza che consentano di delineare il dolo specifico necessario alla configurazione del reato contestato, individuati soltanto nell'ambiguità del comportamento tenuto al cospetto del curatore (pag. 18) e nell'inattendibilità della versione difensiva tesa a degradare il proprio ruolo a quello di una "testa di legno" in ambito societario (pagg.19-20). Come colto dalle conclusioni del Procuratore generale, con cui si conviene, manca in sentenza qualsiasi concreto indicatore della consapevolezza, maturata in AM AR, delle operazioni spoliative realizzate nel precedente periodo di amministrazione del fratello LU e della volontà di contribuire a dissimularne i contorni anche nel periodo successivo, governato dalla sua gestione, in pregiudizio dei creditori;
e/o, comunque, con riferimento ad analogo coefficiente psicologico che ne abbia connotato il comportamento in epoca postuma, dalla data dell'assunzione della carica fino all'apertura della procedura concorsuale. 4.3.Alla luce di tali riflessioni, deve essere disposto l'annullamento in parte qua della sentenza impugnata ed il giudice del rinvio sarà chiamato a colmare la lacuna motivazionale a riguardo della compiuta illustrazione della ricorrenza dell'elemento essenziale di fattispecie, costituito dal dolo specifico di cui all'art. 216 comma 1 n. 2 L.F. ovvero, in caso di impossibilità di ravvisarne i contorni, a valutare l'integrazione della meno grave figura di reato di cui agli artt. 217 comma 2 e 224 r.d. n. 267/42, reato di pericolo presunto e di pura condotta, che si realizza anche quando non si verifichi, in concreto, danno per i creditori (in motivazione, sez.5, n. 20514 del 22/01/2019, Martino), punibile indifferentemente a titolo di dolo o colpa, e che non prevede come necessaria ai fini della sussistenza dell'illecito la deliberata volontà di violare 10 Il P 'dente LL le disposizioni vigenti in materia e/o di arrecare pregiudizio ai creditori (tra le tante, sez.5, n.38598 del 09/07/2009, Romano, Rv. 244823; sez. 5, n. 27515 del 04/02/2004, Tinaglia, Rv. 228701), con ogni conseguente statuizione. 5. La sentenza impugnata, quanto alla posizione di AM AR, deve essere dunque annullata nei termini specificati mentre, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di reiezione del ricorso, consegue la condanna del ricorrente AM LU al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata in relazione a AM AR, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Perugia. Rigetta il ricorso di AM LU e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 09/10/2025 Il Consig iere estensore TIZIA \frp8i,‘7$,1111.1-- CORTE DI CASSAZIONE V SEZIONE PENALE