Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12654
CASS
Sentenza 28 agosto 2003

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Attesa l'inapplicabilità agli illeciti amministrativi della legge successiva più favorevole (art. 1 della legge n. 689 del 1981), resta escluso che in una controversia relativa ad una opposizione ad ordinanza - ingiunzione per sanzioni amministrative per omesso versamento di contributi dovuti all'INPS, possa rilevare lo "ius superveniens" di cui all'art. 116, comma dodicesimo, della legge n. 388 del 2000, che, ferme restando le sanzioni penali, ha abolito tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nella omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi la omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi (ai sensi dell'art. 35, commi secondo e terzo, della citata legge n. 689 del 1981), nonché quelle relative a violazioni di carattere formale di norme sul collocamento. Infatti, nessun elemento del menzionato art. 116, comma dodicesimo, induce a ritenerne la retroattività, cosicché ne è esclusa l'applicabilità a violazioni accertate prima della relativa entrata in vigore.

In tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata dell'infrazione, l'accertamento al cui termine collocare ai sensi dell'art. 14, secondo comma, legge 24 novembre 1981 n. 689 il "dies a quo" per il computo dei novanta giorni entro i quali può utilmente avvenire la contestazione mediante notifica, va inteso come comprensivo anche del periodo di tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi soggettivi ed oggettivi dell'infrazione. Il momento del completamento di detto periodo va valutato dal giudice del merito in relazione al caso concreto e sulla base della complessità delle indagini indispensabili.(Nella specie, la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice di merito che - in un caso in cui il sindaco di un Comune aveva fatto ricorso all'assunzione diretta di dipendenti senza il previo nulla osta della sezione circoscrizionale dell'impiego per l'urgente necessità di evitare danni alle persone e agli impianti - aveva ritenuto tardiva la notificazione dell'accertamento della infrazione avvenuta a distanza di circa tre anni e nove mesi dal momento a partire dal quale detta sezione circoscrizionale aveva avuto, con la comunicazione della delibera della Giunta comunale relativa all'assunzione diretta di lavoratori, conoscenza del fatto materiale, ancorché priva di specifiche indicazioni delle circostanze di fatto, e l'amministrazione era stata posta pertanto in grado di iniziare il procedimento di accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie di illecito, non attribuendo alcun rilievo alla circostanza che la stessa Sezione avesse informato la Direzione provinciale del lavoro solo dopo oltre tre anni, ne' al fatto che la notifica della contestazione fosse avvenuta entro novanta giorni dalla conclusione delle operazioni di ispezione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/08/2003, n. 12654
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12654
    Data del deposito : 28 agosto 2003

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