Sentenza 18 ottobre 2013
Massime • 1
Il mancato accoglimento della richiesta di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato. (Nella specie il GIP, ritenendo viziata la richiesta di applicazione di pena formulata in sede di opposizione a decreto penale di condanna - su cui si era formato il consenso delle parti - aveva dichiarato esecutivo il decreto in questione).
Commentario • 1
- 1. All’inammissibilità dell’istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non consegue, tout court, l’inammissibilità…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 novembre 2020
(Annullamento senza rinvio) Il fatto Il GIP del Tribunale di Milano dichiarava l'inammissibilità di un opposizione a decreto penale per non essere l'opposizione corredata dalla documentazione ai fini dell'istanza di messa alla prova, e, contestualmente, dichiarava esecutivo il decreto penale opposto. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il prefato provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del condannato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento del GIP per avere omesso di affrontare le ulteriori questioni giuridiche sollevate nell'atto di opposizione e per non avere considerato che, in ogni caso, l'imputato aveva espresso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 18/10/2013, n. 6369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6369 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FUMO Maurizio - Presidente - del 18/10/2013
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 1441
Dott. GUARDIANO Alfredo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MICHELI Paolo - Consigliere - N. 11957/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
La RA AS, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 29.1.2012 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torre Annunziata;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. GUARDIANO Alfredo. FATTO E DIRITTO
1. Con ordinanza adottata il 29.1.2013 il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Torre Annunziata rigettava, ritenendola viziata per errore di calcolo, la richiesta di definizione del procedimento penale sorto a carico di La RA AS, mediante applicazione della pena, su cui si era formato il consenso delle parti, in relazione al delitto di cui all'art. 624 c.p., formulata in sede di opposizione al decreto penale di condanna emesso nei confronti del suddetto La RA, di cui, pertanto, dichiarava l'esecutività.
2. Avverso tale decisione, di cui chiede l'annullamento, ha proposto tempestivo ricorso per Cassazione, il La RA, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentando violazione di legge, in relazione agli artt. 461 e 464 c.p.p. ed abnormità del provvedimento impugnato, in quanto il giudice per le indagini preliminari, una volta assunta la decisione di rigettare la richiesta di "patteggiamento", avrebbe dovuto disporre il giudizio immediato nei confronti dell'imputato e non dichiarare l'esecutività del decreto opposto.
3 Con requisitoria scritta depositata il 10.4.2013 il pubblico ministero, nella persona del sostituto procuratore generale Dott. LETTIERI Nicola, ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'impugnata ordinanza.
4. Il ricorso è fondato e va, pertanto, accolto.
5. Il provvedimento del giudice procedente è senza dubbio censurabile. Ed invero da tempo la giurisprudenza di legittimità ha affermato il principio che il mancato accoglimento per qualsiasi causa della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato (cfr., ex plurimis, Cass., sez. 1^, 18/9/2009, n. 40137, confi, comp. In proc. Furlan, rv. 245356; Cass. sez. 1^, 14/12/2001, n. 2263, Boragina). Nel silenzio della legge, infatti, il caso di mancato accoglimento, da parte del giudice, dell'opposizione al decreto penale, della richiesta di applicazione della pena con il consenso del p.m., deve essere equiparato all'ipotesi in cui la richiesta di patteggiamento non sia stata proposta o non sia stato acquisito il consenso del p.m., con la conseguenza che il processo non può regredire alla fase delle indagini preliminari, ma deve seguire il suo corso ordinario. Pertanto, ove l'opponente non abbia richiesto il giudizio abbreviato o la richiesta di patteggiamento venga rigettata, il giudice non può che disporre il giudizio immediato che costituisce lo sbocco necessario dell'opposizione quando difettino o non siano richiesti o consentiti gli altri riti (cfr. Cass., sez. 4^, 16/01/2002, n. 6574, Pagliarini).
Ne consegue che al rigetto della richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale, in difetto di una formale rinuncia all'impugnazione, deve seguire, non già la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione presentata in siffatta forma, dichiarazione che costituisce, ai sensi dell'art. 461 c.p.p., comma 5, il presupposto per ordinare l'esecuzione del decreto penale di condanna nel caso in cui sia stata proposta un'opposizione non conforme alle disposizioni contenute nel citato art. 461 c.p.p., commi 2 e 4, ma l'emissione del decreto di giudizio immediato (cfr. Cass., sez. 3^, 8/10/2009, n. 44468, G., rv. 245217;
Cass., sez. 3^, 22/03/2005, n. 14380, C).
6. L'errore in cui è incorso il giudice procedente ha finito con incidere negativamente sulla sfera giuridica dell'imputato, che si è visto esposto alla applicazione della sanzione pecuniaria contenuta in un provvedimento giurisdizionale di cui non poteva essere ordinata l'esecuzione, nonché privato del diritto di far valere le proprie ragioni in sede di giudizio ordinario, anche attraverso la riproposizione della richiesta di "patteggiamento" rigettata dal giudice per le indagini preliminari.
Come è stato affermato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, la richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna, una volta rigettata dal giudice, può essere riproposta in apertura del dibattimento introdotto dal conseguente decreto di giudizio immediato, purché la nuova domanda reiteri esattamente quella precedente.
Ciò in quanto la preclusione introdotta dell'art. 464 c.p.p., comma 3, riguarda l'eventualità che una richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all'opposizione, mentre la reiterazione della precedente domanda costituisce il presupposto affinché possa esercitarsi il sindacato del giudice dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto (cfr. Cass., sez. 3^, 12/05/2005, n. 20517, M., rv. 231921).
7. Sulla base delle svolte considerazioni l'impugnata ordinanza va, dunque, annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al tribunale di Torre Annunziata per ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone restituirsi gli atti al tribunale di Torre Annunziata per ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2014