Sentenza 8 ottobre 2009
Massime • 1
Al rigetto della richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale deve seguire, non già la dichiarazione di inammissibilità dell'opposizione in difetto di una formale rinuncia all'impugnazione, ma l'emissione del decreto di giudizio immediato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 08/10/2009, n. 44468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44468 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 08/10/2009
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - SENTENZA
Dott. MULLIRI Guicla I. - Consigliere - N. 1142
Dott. MARINI Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - rel. Consigliere - N. 1205/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LA SO N. IL 29/09/1930;
avverso l'ordinanza n. 29660/2007 GIP TRIBUNALE di NAPOLI, del 01/08/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIO SARNO;
lette le conclusioni del PG: annullarsi senza rinvio l'impugnato provvedimento con trasmissione atti al G.I.P. del Tribunale di Napoli;
Udito il difensore per l'ulteriore corso.
OSSERVA
AL LF propone ricorso per cassazione avverso il provvedimento in epigrafe con il quale il GIP presso il tribunale di Napoli ha dichiarato definitivo il decreto penale di condanna ritenendo la non congruità della pena richiesta in applicazione dell'art. 444 c.p.p., deducendo l'errata applicazione degli artt. 461 e 464 c.p.p.. Il ricorso è fondato.
Il ricorrente risulta avere proposto rituale opposizione al decreto penale chiedendo l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p., e l'istanza risulta respinta per effetto del parere negativo espresso dal PM sulla congruità della pena richiesta. Ora, come afferma il ricorrente, è assolutamente pacifico che in tema di opposizione a decreto penale di condanna, il g.i.p., qualora ritenga non accoglibile la richiesta di applicazione di pena ex art.444 c.p.p., deve emettere decreto di giudizio immediato e non può
dichiarare, in assenza di una formale rinuncia all'impugnazione, l'inammissibilità dell'opposizione e l'esecutività del decreto opposto (ex plurimis Sez. 3^, n. 14380 del 22/03/2005 Rv. 231590). Su conforme richiesta del Procuratore Generale occorre pertanto procedere all'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato con trasmissione degli atti al tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 8 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 19 novembre 2009