Sentenza 12 maggio 2005
Massime • 2
L'opposizione al decreto penale di condanna è ammissibile anche se collegata ad una richiesta di patteggiamento concernente sanzione più elevata di quella irrogata con il decreto, poiché l'interesse dell'opponente va commisurato al complesso delle conseguenze derivanti dalla sentenza di applicazione della pena, che non implica un giudizio di colpevolezza e produce, comunque, gli effetti favorevoli regolati dall'art. 445 cod. proc. pen..
La richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna, una volta rigettata dal giudice, può essere riproposta in apertura del dibattimento introdotto dal conseguente decreto di giudizio immediato, purchè la nuova domanda reiteri esattamente quella precedente. La preclusione introdotta dal terzo comma dell'art. 464 cod. proc. pen., infatti, riguarda l'eventualità che una richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all'opposizione, mentre la reiterazione della precedente domanda costituisce il presupposto affinché possa esercitarsi il sindacato del giudice dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto.
Commentario • 1
- 1. Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2005, n. 20517 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20517 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 12/05/2005
Dott. GRILLO Carlo M. - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 1013
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 31594/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RE EN, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza n. 850/04 del 24/5-4/5/2004 pronunciata dalla Corte di Appello di Catanzaro. Letti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Carlo M. Grillo;
udite le conclusioni del P.M., in persona del S. Procuratore Generale FRATICELLI Mario, con le quali chiede il rigetto del ricorso;
la Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Con la decisione indicata in premessa, la Corte di Appello di Catanzaro confermava integralmente la sentenza 12/6/2003 con la quale il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, aveva condannato RE NZ, opponente a decreto penale, alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi 1 giorni 10 di reclusione ed E. 220,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 2, comma 1-bis l. n. 638/1983, come modificato dall'art. 1 d.l.vo n. 211/1994, per aver omesso, quale amministratore della ditta "Teletta", il versamento all'INPS delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni dei dipendenti relative al mese di novembre '98. Contro la menzionata sentenza e contro l'ordinanza dibattimentale 20/2/2003 del Tribunale di Cosenza, con la quale era stato negato il "patteggiamento" richiesto al G.I.P. di Cosenza, ricorre per cassazione l'imputato, in sostanza riproponendo le stesse censure sottoposte alla Corte distrettuale.
In primis si duole del mancato accoglimento, immotivatamente, di ben due istanze di patteggiamento: la prima, con parere favorevole del P.M., proposta con l'opposizione al decreto penale di condanna, ex art. 4 61 comma 3 c.p.p., e rimasta senza risposta;
la seconda presentata al Tribunale, ai sensi dell'art. 448 comma 1 c.p.p., e rigettata, su richiesta del P.M., con la gravata ordinanza 20/2/2003. In secondo luogo lamenta il ricorrente l'irrituale vocatio in ius, mancando nel provvedimento le indicazioni circa la qualita' da lui rivestita in ambito societario, la denominazione della società, il nome e il numero dei lavoratori interessati, donde la nullità del decreto di giudizio immediato.
Infine fa presente il suo status di fallito e la circostanza che, al momento dei fatti, la società era "in avanzato stato di decozione", che non aveva consentito neppure di corrispondere la retribuzione ai dipendenti, per cui il reato non è ravvisabile alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema (sent. n. 27 641 del 23/6/2003). All'odierna udienza il P.G. conclude come riportato in epigrafe. Il primo motivo di ricorso, che ha logica precedenza sulle altre censure, è fondato e merita accoglimento.
L'art. 464 c.p.p., relativo al giudizio conseguente all'opposizione, al primo comma stabilisce che, se l'opponente abbia chiesto con l'atto di opposizione l'applicazione della pena a norma dell'art. 444, il giudice fissa un termine per acquisire il "consenso" del P.M.; se detto consenso non viene espresso nel termine fissato, come pure ovviamente nel caso in cui l'imputato non abbia formulato alcuna richiesta nell'atto di opposizione, il giudice emette decreto di giudizio immediato.
La chiara lettera della norma lascia intendere che, ove nessuna di queste due condizioni negative ricorra, il giudice deve applicare la pena "patteggiata", a meno che ritenga inaccoglibile la richiesta per motivi che comunque dovrà esplicitare, ex art. 125 c.p.p.. Nella fattispecie in esame il G.I.P. ha ignorato del tutto la richiesta di patteggiamento presentata dal RE, alla quale il P.M. aveva prestato adesione, fissando il giudizio immediato. Tale omissione veniva fatta rilevare dal difensore, che - in sede di dibattimento avanti al Tribunale - reiterava la richiesta negli esatti termini proposti, ma detta istanza veniva ritenuta inammissibile ai sensi dell'art. 464, comma 3, c.p.p., che vieta la proposizione della domanda nel giudizio conseguente all'opposizione. La Corte distrettuale, alla quale sono state denunciate queste violazioni di legge, ha erroneamente ritenuto corretta la procedura seguita, con motivazione - ad avviso del Collegio - quanto meno poco approfondita.
Infatti innanzi tutto non appare corretto - in mancanza di ogni motivazione e di qualsiasi altro elemento da cui dedurre tale determinazione del G.I.P. - ravvisare tout court nel decreto di fissazione del giudizio immediato un implicito provvedimento di rigetto della richiesta di patteggiamento, senza considerare l'eventualità di altre ragioni della mancata pronunzia. In secondo luogo non condivide il Collegio l'interpretazione del comma 3 dell'art. 464 c.p.p. fornita dal Tribunale e condivisa dalla Corte d' Appello.
Invero con la modifica della menzionata norma (ad opera dell'art. 37, comma 4, L. n. 479/1999) il legislatore, stabilendo che i riti alternativi devono essere necessariamente richiesti con l'atto di opposizione, ha inteso - per rendere più efficaci le finalità deflattive di essi - semplicemente porre uno sbarramento temporale all'esercizio di detta facoltà; pertanto, mentre è certamente inammissibile la richiesta di patteggiamento proposta per la prima volta all'udienza dibattimentale, e in tal senso va letta la norma, tale non può ritenersi la reiterazione di una istanza presentata nei termini (e cioè con l'atto di opposizione), come nella fattispecie in esame.
Opinare diversamente sarebbe in contrasto non solo con la ratio e le finalità dell'istituto previsto dall'art. 444 c.p.p., ma neppure si concilierebbe con la possibilità riconosciuta al giudice sia di primo grado che dell'impugnazione - dall'art. 4 48, comma 1, c.p.p.- di rivalutare la richiesta di patteggiamento in caso di ingiustificato dissenso del P.M. o di rigetto di essa da parte del G.I.P.. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata per tale errore di diritto, con rinvio al giudice del merito che - alla luce degli esposti principi, non essendo applicabile al caso di specie la preclusione di cui all'art. 464, comma 3, c.p.p. - dovrà finalmente pronunziarsi sulla richiesta di patteggiamento, ritualmente e tempestivamente proposta dall'imputato. Quanto all'interesse del predetto ad ottenere una pronunzia ex art. 444 c.p.p., anziché una condanna, è sufficiente ricordare quanto recentemente affermato da questa Corte (Sez. 3^, 4 marzo 2003, Traversa): "È ammissibile l'opposizione a decreto penale di condanna allorché l'opponente chieda, ex art. 444 cod. proc. pen., l'applicazione della pena indicando una sanzione più grave rispetto a quella irrogata con il decreto, in quanto l'interesse concreto del soggetto che propone l'impugnazione deve essere commisurato al complesso delle conseguenze ritenute più vantaggiose che possono derivare dal giudizio di impugnazione e non solo alla valutazione dell'entità della pena inflitta o dell'esistenza di altri benefici già concessi con il decreto. Tali vantaggi sussistono nell'ipotesi di procedimento ex art. 444 cod. proc. pen. il quale, concludendosi con sentenza di applicazione della pena sull'accordo delle parti, non contiene un giudizio di colpevolezza o una pronuncia di condanna, oltre a fare conseguire all'imputato gli effetti di cui all'art. 445 cod. proc. pen., sicché deve ravvisarsi l'interesse dell'opponente ad ottenere tale diversa pronuncia".
P.Q.M.
la Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 12 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2005