Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2005, n. 20517
CASS
Sentenza 12 maggio 2005

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L'opposizione al decreto penale di condanna è ammissibile anche se collegata ad una richiesta di patteggiamento concernente sanzione più elevata di quella irrogata con il decreto, poiché l'interesse dell'opponente va commisurato al complesso delle conseguenze derivanti dalla sentenza di applicazione della pena, che non implica un giudizio di colpevolezza e produce, comunque, gli effetti favorevoli regolati dall'art. 445 cod. proc. pen..

La richiesta di applicazione della pena proposta contestualmente all'opposizione al decreto penale di condanna, una volta rigettata dal giudice, può essere riproposta in apertura del dibattimento introdotto dal conseguente decreto di giudizio immediato, purchè la nuova domanda reiteri esattamente quella precedente. La preclusione introdotta dal terzo comma dell'art. 464 cod. proc. pen., infatti, riguarda l'eventualità che una richiesta di patteggiamento venga presentata per la prima volta nel giudizio conseguente all'opposizione, mentre la reiterazione della precedente domanda costituisce il presupposto affinché possa esercitarsi il sindacato del giudice dibattimentale sulla precedente decisione di rigetto.

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  • 1Comparizione personale al riesame, come fare? (Cass., 11803/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 12/05/2005, n. 20517
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 20517
Data del deposito : 12 maggio 2005

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