Sentenza 22 marzo 2005
Massime • 1
In tema di opposizione a decreto penale di condanna, il g.i.p., qualora ritenga non accoglibile la richiesta di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen., deve emettere decreto di giudizio immediato e non può dichiarare, in assenza di una formale rinuncia all'impugnazione, l'inammissibilità dell'opposizione e l'esecutività del decreto opposto.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 22/03/2005, n. 14380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14380 |
| Data del deposito : | 22 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 22/03/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - N. 409
Dott. GRILLO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOMBARDI Alfredo Maria - Consigliere - N. 44097/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LI CO ON, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 18/10/2004 pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Castrovillari;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Carlo M. Grillo;
lette le conclusioni del P.G., con le quali chiede l'annullamento con rinvio dell'impugnato provvedimento.
La Corte osserva:
FATTO E DIRITTO
Il G.I.P. presso il Tribunale di Castrovillari, con la gravata ordinanza, dichiarava inammissibile, per rinunzia, l'opposizione proposta da RE RA IO avverso il decreto penale di condanna (n. 205/04 del 3/5/2004) relativo ai reati di cui agli artt. 110, 718 c.p. e 110 T.U.L.P.S., ordinando l'esecuzione del decreto stesso. Invero all'udienza fissata per deliberare sulla richiesta di patteggiamento, avanzata dall'imputato con l'opposizione, il sostituto processuale del procuratore speciale del predetto, rendendosi conto che il patteggiamento, così come richiesto, non poteva essere accolto, vi faceva rinuncia e chiedeva la fissazione del giudizio;
il giudice, qualificando tale condotta come rinuncia all'opposizione, quindi, all'impugnazione del decreto penale, dichiarava - come si è detto - l'inammissibilità dell'impugnazione, ordinando conseguentemente l'esecuzione del decreto di condanna. Ricorre per Cassazione l'imputato, deducendo la violazione degli artt. 461 e 589 in relazione all'art. 606, lett. b-c-e, c.p.p., in quanto il difensore d'udienza non aveva rinunciato all'impugnazione del decreto penale, ma solo alla richiesta di patteggiamento;
anzi, chiedendo la fissazione del giudizio, aveva sostanzialmente insistito nella impugnazione. Peraltro, non essendo munito di procura speciale, non aveva neppure il potere di effettuare valida rinuncia ai sensi del ricordato art. 589.
Richiama, inoltre, il ricorrente il pacifico orientamento giurisprudenziale secondo il quale, in caso di opposizione a decreto penale e contestuale richiesta di applicazione di pena, ove sia impraticabile il rito alternativo, il giudice non può dichiarare inammissibile l'opposizione ordinando l'esecuzione del decreto opposto, ma deve sempre emettere il decreto che dispone il giudizio immediato, "che costituisce l'esito necessario dell'opposizione quando difettino i presupposti per l'accesso agli altri riti". Il ricorso merita accoglimento.
Innanzi tutto effettivamente, come riferito dal ricorrente, il difensore d'udienza non ha rinunciato alla proposta opposizione al decreto penale. Egli si è limitato testualmente a "revocare" la richiesta di applicazione di pena, essendosi reso conto che il patteggiamento così come formulato non era praticabile nel caso di specie, ed a chiedere pertanto l'emissione del decreto che dispone il giudizio, insistendo dunque nell'opposizione al decreto penale. La giurisprudenza è costante nel senso indicato dal ricorrente e sopra riassunta, e che cioè in ipotesi analoghe il giudice deve emettere decreto di giudizio immediato, non potendo dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione e l'esecutività del decreto opposto;
tale caso, infatti, viene equiparato a quello - contemplato dall'art. 464, comma 1^, c.p.p.- in cui il rito alternativo non sia stato richiesto o non si perfezioni per mancanza o rifiuto del consenso da parte del P.M. (tra molte: Cass. Sez. 6^, 11 maggio 1999, Cuccagna;
Sez. 3^, 22 giugno 1999, Marrocco). In secondo luogo, avendo l'opposizione a decreto penale natura di impugnazione, è pacifico che la relativa rinuncia debba essere espressa con atto formale ai sensi dell'art. 589 c.p.p.; le parti private, quindi, possono farlo o personalmente o per mezzo di procuratore speciale (Cass. Sez. 4^, 21 gennaio 2004, PM/Rossi; Sez. 1^, 19 maggio 2004, De Angelis). Orbene non risulta, nel caso in esame, che il sostituto processuale, dal quale fu avanzata richiesta di emissione del decreto che dispone il giudizio con contestuale rinuncia al patteggiamento, fosse munito di procura speciale idonea a rinunciare all'impugnazione. Ne discende l'annullamento del provvedimento impugnato.
P.Q.M.
La Corte annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Castrovillari.
Così deciso in Roma, il 22 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2005