Sentenza 18 settembre 2009
Massime • 1
Il mancato accoglimento per qualsiasi causa della richiesta concordata di applicazione di pena proposta in sede di opposizione a decreto penale comporta l'emissione del decreto di giudizio immediato.
Commentario • 1
- 1. All’inammissibilità dell’istanza di messa alla prova presentata in sede di opposizione a decreto penale non consegue, tout court, l’inammissibilità…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 5 novembre 2020
(Annullamento senza rinvio) Il fatto Il GIP del Tribunale di Milano dichiarava l'inammissibilità di un opposizione a decreto penale per non essere l'opposizione corredata dalla documentazione ai fini dell'istanza di messa alla prova, e, contestualmente, dichiarava esecutivo il decreto penale opposto. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso il prefato provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore del condannato lamentando violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento del GIP per avere omesso di affrontare le ulteriori questioni giuridiche sollevate nell'atto di opposizione e per non avere considerato che, in ogni caso, l'imputato aveva espresso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/09/2009, n. 40137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40137 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 18/09/2009
Dott. SIOTTO Maria C. - Consigliere - SENTENZA
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 2361
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 22896/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul conflitto di competenza sollevato da:
1) GIP TR VENEZIA;
nei confronti di:
1) TRIB. VENEZIA, SEZ. DIST. DOLO;
con l?ordinanza n. 6185/2007 GIP TRIBUNALE di VENEZIA, depositata il 11/06/2009;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO Massimo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per la dichiarazione della competenza funzionale del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia. RILEVA IN FATTO E DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata il 12 gennaio 2009 e depositata il 26 gennaio 2009, il Tribunale di Venezia Sezione distaccata di Dolo ha declinato in favore del giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale la competenza funzionale in ordine al giudizio a carico di IA UR, imputata opponente avverso il decreto penale di condanna 23 aprile 2008, motivando che, avendo la giudicabile richiesto con l?atto di opposizione la definizione del giudizio col rito della applicazione della pena su richiesta, spettava al giudice per le indagini preliminari (e non a quello del dibattimento) procedere con le forme del rito alternativo. 2. - Resiste alla declinatoria il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Venezia, mediante atto dell?11 giugno 2009, col quale solleva conflitto negativo, opponendo che sulla mozione dell?imputata - di definizione del giudizio col rito della applicazione della pena su richiesta - il proprio ufficio aveva provveduto, in data 10 settembre 2008, mediante declaratoria di inammissibilita? della richiesta (formulata dall?imputata senza la indicazione della pena da irrogare); sicche? alla esclusione del rito alternativo era conseguita legittimamente la spedizione del decreto di giudizio immediato davanti al Tribunale per il dibattimento nei confronti della opponente.
3. ? Il conflitto negativo di competenza - ammissibile in rito, in quando il giudice per le indagini preliminari e il giudice del dibattimento ricusano contemporaneamente di prendere cognizione dei medesimi reati attribuiti alla stessa imputata - deve essere risolto da questa Corte regolatrice con l?affermazione della competenza del giudice del dibattimento.
Affatto inattuale e superato risulta, infatti, il presupposto della declinatoria della competenza da parte del giudice del dibattimento a conoscere l?opposizione.
E? ben vero che la opponente aveva chiesto la definizione del giudizio col rito della applicazione della pena su richiesta;
ma la istanza era stata dichiarata inammissibile dal giudice per le indagini preliminari con provvedimento redatto in calce all?atto della parte.
Orbene, la giurisprudenza di questa Corte ha piu? volte fissato il principio di diritto, secondo il quale all?esito infruttuoso (quale che ne sia la causa) della istanza di applicazione della pena ai sensi dell?articolo 444 c.p.p. conseguono necessariamente la spedizione del decreto di giudizio immediato, ai sensi dell?art. 564 c.p.p., comma 1, ultimo inciso, e la celebrazione del giudizio di opposizione (Sez. 6^, 1 maggio 1999, n. 1740, Cuccagna, massima n. 214510; Sez. 3^, 22 giugno 1999, n. 2324, Marrocco, massima n. 214795 e Sez. 3^, 22 marzo 2005, n. 14380, Chiarelli, massima n. 231590). Legittimamente, pertanto, il giudice per le indagini preliminari ha investito il giudice del dibattimento per la celebrazione del giudizio di opposizione col rito immediato.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del Tribunale di Venezia Sezione distaccata di Dolo, cui dispone trasmettersi gli atti.
Cosi? deciso in Roma, il 18 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 15 ottobre 2009