Sentenza 16 gennaio 2002
Massime • 1
In tema di procedimento per decreto, nell'ipotesi in cui, a seguito di opposizione, l'opponente non chieda il giudizio abbreviato o il patteggiamento, oppure manchi per quest'ultimo il consenso del P.M., oppure sia rigettata la richiesta di applicazione della pena, perché non ritenuta congrua dal giudice, questi deve procedere al giudizio immediato che costituisce l'esito necessario dell'opposizione quando difettino i presupposti per l'accesso agli altri riti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto abnorme, siccome determinante un'indebita regressione del procedimento, il provvedimento con il quale il g.i.p., giudicata incongrua la pena concordata tra le parti, aveva disposto la trasmissione degli atti al P.M.).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 16/01/2002, n. 6574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6574 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Mariano BATTISTI PRESIDENTE
1. Dott. Benito DE GRAZIA CONSIGLIERE
2. Dott. Carlo Giuseppe BRUSCO rel. "
3. Dott. Vincenzo ROMIS "
4 .Dott. Luisa BIANCHI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LI IO n. il 29/09/1946;
avverso ORDINANZA del 11/01/2000 del Giudice per l'udienza preliminare di Trieste.
Sentita la relazione fatta dal Consigliere BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
lette le conclusioni del P.G. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte osserva
LI IO ha proposto ricorso avverso il provvedimento 11 gennaio 2000 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Trieste che, ritenuta non congrua la pena per il reato di cui all'art. 186 camma 2° d. l.vo n. 285/1992 (guida in stato di ebbrezza), per il quale era stato emesso nei suoi confronti decreto penale contro cui era stata proposta rituale opposizione, ha rigettato la richiesta di applicazione della pena, ritenendola non congrua, e ha disposto la trasmissione degli atti al pubblico ministero.
Secondo il ricorrente il provvedimento del Giudice avrebbe determinato una non consentita regressione alla fase delle indagini preliminari e costituirebbe pertanto atto abnorme. Il Procuratore generale presso questo Ufficio ha chiesto l'accoglimento del ricorso rilevando che il giudice, non accogliendo la richiesta di patteggiamento, avrebbe dovuto disporre il giudizio immediato nonostante il difensore dell'imputato avesse rinunziato all'opposizione non risultando che fosse munito di procura speciale che lo autorizzasse a tale rinunzia.
Il ricorso è fondato e deve conseguentemente essere accolto. Il codice di rito non disciplina espressamente il caso oggetto del presente giudizio ed in particolare quali conseguenze derivino dal mancato accoglimento, da parte del giudice dell'opposizione al decreto, della richiesta di applicazione della pena nel caso in cui il pubblico ministero abbia espresso il suo consenso. Ragioni di coerenza sistematica inducono però ad escludere che la soluzione adottata nel procedimento in esame possa ritenersi corretta atteso che i casi di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari sono del tutto eccezionali e non possono estendersi a casi non espressamente previsti dalla legge (nella giurisprudenza di legittimità non si rinvengono casi identici ma la fattispecie può ritenersi analoga a quella esaminata da Cass., sez. III, 14 giugno 1994 n. 1395, Cavallo, che ha ritenuto abnorme la regressione del processo alla fase delle indagini preliminari, nel caso di opposizionè: con richiesta di oblazione, essendo stati ritenuti necessari accertamenti sui presupposti dell'oblazione). Neppure potrebbe sostenersi che, nel caso in esame, il giudice possa ordinare l'esecuzione del decreto perché questo esito del processo è previsto (dall'art. 461, comma 5, c.p.p.) nel solo caso in cui l'opposizione non sia proposta ovvero venga dichiarata inammissibile (cons. Cass., sez. III, 22 giugno 1999 n. 2324, dep. 20.9.99, Marrocco).
Ragioni di coerenza sistematica inducono invece a ritenere corretta la soluzione che equipara il caso del rigetto della richiesta di applicazione della pena da parte del giudice ai casi in cui la richiesta non sia stata formulata ovvero il pubblico ministero non abbia prestato il consenso. Anche nei casi previsti dall'art. 448 c.p.p. - tra i quali rientra espressamente quello in cui il giudice rigetti la richiesta - il processo non regredisce alla fase delle indagini preliminari ma segue il suo corso ordinario con l'unica conseguenza che l'imputato ha la possibilità di rinnovare la richiesta.
Se quindi l'opponente non abbia richiesto il giudizio abbreviato o la richiesta di patteggiamento venga rigettata (o non sia stata proposta o non sia stato acquisito il consenso del pubblico ministero) il giudice non può che disporre il giudizio immediato che costituisce lo sbocco necessario dell'opposizione quando difettino o non siano richiesti o consentiti gli altri riti (v. Cass., sez. I, 13 giugno 2000 n. 3404, Bollini;
sez. VI, 6 luglio 1999 n. 1740, Cuccagna, relativa ad un caso di opposizione con richiesta di applicazione pena in misura inferiore al minimo edittale;
sez. V, 1 marzo 1997 n. 1975, Giachi;
sez. I, 8 giugno 1993 n. 1762, Bosello). Nè rileva che, nel caso in esame, il difensore dell'imputato avesse rinunziato all'opposizione. Indipendentemente dal problema se il difensore fosse abilitato a compiere tale rinunzia (accertamento che verrà effettuato dal giudice di merito) va comunque rilevato che, anche ammessa la validità della rinunzia, la soluzione non poteva comunque essere quella adottata (trasmissione degli atti al pubblico ministero) che, per le ragioni esposte, integra un atto abnorme. Il provvedimento impugnato deve conseguentemente essere annullato senza rinvio con la trasmissione degli atti al Tribunale di Trieste per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, sezione IV penale, annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trieste per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 gennaio 2002. DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 FEBBRAIO 2002