Sentenza 3 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/03/2003, n. 3131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3131 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 031 31/03 LA CORTE Oggetto Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Ettore MERCURIO R.G.N. 14875/00 Cron.7175 Consigliere Dott. Bruno BATTIMIELLO | Dott. Florindo MINICHIELLO Consigliere Rep. - Rel. Consigliere- Dott. Gabriella COLETTI Ud.29/11/02 Dott. Giovanni AMOROSO - Consigliere - ha pronunciato la seguente SE NTENZA sul ricorso proposto da: ------ - --- NI NA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE 2, presso lo studio dell'avvocato DONI CONCETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE | I.N.P.S. DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, -- rappresentato e difeso dagli avvocati CARLO DE 2002 4930 ANGELIS, MICHELE DI LULLO, giusta delega in calce alla -1- I copia notificata del ricorso. - resistente con mandato -¦ avverso la sentenza n. 59/99 del Tribunale di SONDRIO, ------ depositata il 19/11/99 R.G.N. 7/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/11/02 dal Consigliere Dott. Gabriella | COLETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. _ _ -2- Svolgimento del processo Con sentenza in data 19 novembre 1999 il Tribunale di Sondrio, decidendo sull'appello proposto dall'INPS contro la sentenza del Pretore del lavoro che aveva accertato il diritto di IC NA di beneficiare, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n.314/85, della integrazione al trattamento minimo della seconda pensione, con conservazione "cristallizzata" del relativo importo anche dopo la data del 30 settembre 1983, ha dichiarato estinto il processo in applicazione dello ius superveniens, rappresentato dall'art. 1, commi 181-184, della legge n.662 del 1996, come modificati dall'art.36 della legge n. 448 del 1998. Per la cassazione di questa sentenza ricorre la parte privata con due motivi. L'INPS ha depositato la sola procura speciale. Motivi della decisione Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2, co.2, lett. A della legge 12/8/1962 n.1338 e 23 della legge 30/4/1969 n. 153, come modificati in esito alle sentenze costituzionali n.314/85 e 142/89, nonché degli artt. 112 e 113 c.p.c.. Osserva che erroneamente il Tribunale ha dichiarato estinto il giudizio anche sulla questione - da essa riproposta in appello relativa al riconoscimento del diritto alla riliquidazione del secondo trattamento pensionistico in forma integrata fino al 30 settembre 1983, diritto che l'appellante INPS aveva insistito nel contestare in ragione dell'asserita intervenuta decadenza dall'azione giudiziaria. Con il secondo motivo, deducendo, ai sensi dell'art.360 nn. 3 e 5 c.p.c., violazione dell'art. 1, commi 181-183, legge n. 662/96, come autenticamente interpretati dall'art. 36, co. 5, legge 23/12/1998 n.448, in relazione all'art.47 d.p.r. 3 n.639/70, come modificato dall'art.6 d.l. 29/3/1991 n.103, conv. in legge 1/6/1991 n. 166 e sostituito dall'art.4 della legge 14/11/1992 n.438, nonché dell'art. 112 c.p.c., la ricorrente ribadisce che il Tribunale non poteva sottrarsi all'obbligo di esaminare e decidere la questione della spettanza del diritto alla integrazione della pensione, operando lo ius superveniens nella specie applicato solo sul presupposto della sua riconosciuta esistenza, e aggiunge che le tesi dell'INPS sulla maturata decadenza non sono sostenibili alla luce del dato normativo e delle interpretazioni fornitene dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità. Il ricorso, i cui motivi possono essere congiuntamente esaminati perché connessi, è fondato. I limiti di applicabilità che la giurisprudenza della Corte ha individuato come propri della speciale disciplina dell'estinzione dettata dall'art. 1, commi 181-183, della legge n. 662 del 1996 (e poi ribadita dall'art. 36 della legge n. 448 del 1998) riguarda i giudizi nei quali vengano in discussione - per legge o per domanda di parte (sicché il relativo accertamento ricada nell'ambito non solo dei poteri cognitori, ma anche di quelli decisori) - diritti diversi da quelli scaturenti dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, alle quali soltanto fa riferimento la richiamata disciplina, ancorché fra gli uni e gli altri sussista un rapporto di pregiudizialità - dipendenza, che condizioni l'applicabilità degli effetti di tale sentenze. Con precipuo riguardo ai giudizi in materia di integrazione al trattamento minimo di prestazioni pensionistiche e di conservazione “cristallizzata” del relativo importo, si è avvertito che in essi: a) devesi distinguere fra le questioni concernenti l'esistenza del diritto all'integrazione al minimo e quelle concernenti l'esistenza del diritto alla cristallizzazione del trattamento stesso per il periodo successivo al 30 settembre 1983; b) gli effetti della sentenza della Corte 4 costituzionale n.240 del 1994 operano esclusivamente su questo secondo versante;
c) ogni questione di integrazione, ivi compresa quella concernente l'eccezione di decadenza dal beneficio ex art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970, si pone come un prius rispetto a quelle di "cristallizzazione"; d) la previsione di estinzione, espressamente riferita all'applicazione di quella sentenza, non può estendersi all'ambito corrispondente a questo prius;
e) la questione dell'esistenza del diritto alla cristallizzazione rientra nel novero di quelle rispetto alle quali opera la previsione di estinzione, secondo il sistema elaborato in materia dalle sopra citate leggi speciali (Cass. 11 giugno 1999 n.5789, 19 giugno 1999 n.6171, 14 dicembre of 1999 n.14056, 2 gennaio 2001 n.29, 14 marzo 2002 n.3756). Ciò posto, è agevole osservare che, così come risulta dalla stessa sentenza impugnata, nella sua parte narrativa, le questioni portate all'esame del giudice del gravame riguardavano non soltanto l'accertamento della esistenza del diritto alla "cristallizzazione", bensì, e in primo luogo, anche l'accertamento della sussistenza e della decorrenza del diritto alla integrazione al trattamento minimo della seconda pensione;
questione, quest'ultima, sicuramente esulante dall'ambito oggettivo di incidenza della menzionata sentenza n.240 del 1994 della stessa Corte (che investe la sola questione della conservazione, dopo il 30 settembre 1983, dell'importo della integrazione attinto a tale data, condizionando la possibilità di fruizione, da parte del pensionato, del regime di "cristallizzazione" alla sussistenza di determinati requisiti reddituali) e, perciò, del tutto estranea al novero di quelle cui torna applicabile la disciplina dell'art. 1, commi 181-183 della legge n.662 del 1996, come sostituita dall'art.36, comma 5, della legge n.448 del 1998. Su tale questione la sentenza impugnata non si è pronunciata espressamente, salvo ad accennarvi nelle ultime righe della motivazione con 5 l'affermazione che “in tal senso va riformata la sentenza appellata, fermo restando il diritto della ricorrente al trattamento pensionistico integrato al minimo, nei limiti della prescrizione decennale anteriore alla data di proposizione della domanda e sino al 30.9.1983". Trattasi, peraltro, di una argomentazione che contraddice quella (appena precedente) secondo cui "..il presente giudizio, avente ad oggetto la materia disciplinata dalle citate disposizioni di legge, deve essere dichiarato estinto.." e nella quale il Tribunale mostra di ritenere (erroneamente) che anche la materia della integrazione al trattamento minimo della seconda (o ulteriore) pensione sino al 30.9.1983 sia oggetto del ripetuto ius superveniens, comportante estinzione dei giudizi in corso. Assorbente è, comunque, la considerazione che il dispositivo adottato - al quale deve darsi prevalenza non essendone stata denunciata la contraddittorietà con la motivazione (vedi Cass. 8 marzo 2001 n.3354) - non è conforme a legge, contenendo una pronuncia di (totale) estinzione del procedimento, non consentita in rapporto alle questioni devolute all'esame del giudice del gravame. Per le ragioni su esposte il ricorso deve essere accolto e, cassata la sentenza impugnata, la causa va rinviata, per la decisione della questione relativa alla sussistenza o meno del diritto alla integrazione al trattamento minimo della seconda pensione, implicante accertamenti di fatto (in ordine, in particolare, alla data della richiesta all'INPS del beneficio e dell'eventuale ricorso amministrativo, necessarie ad individuare il regime normativo applicabile in punto di decadenza e a stabilire il dies a quo di decorrenza del relativo termine), ad altro giudice di merito, designato nella Corte d'appello di Milano, che provvederà anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione. 6 Privo di rilievo appare, nel presente contesto, il dedotto vizio di contraddittorietà della decisione impugnata per avere in motivazione compensato le spese dei due gradi di giudizio mentre il dispositivo è di conferma della sentenza di primo grado "limitatamente al capo concernente le spese", considerando che, per l'effetto espansivo interno (art. 336, primo comma, cod. proc. civ.) proprio della riforma e della cassazione: a) il provvedimento pretorile in materia di spese è stato comunque travolto dalla riforma in appello della sentenza di primo grado (anche se giudice del gravame ha reso una statuizione sulle spese del giudizio pretorile conforme a quella indicata nella decisione riformata); b) la cassazione della sentenza di riforma ha avuto uguale effetto sulle statuizioni di quest'ultima in tema di spese, che, pertanto, dovranno essere nuovamente regolamentate dal giudice di rinvio.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte d'appello di Milano. Così deciso in Roma il 29 novembre 2002 Il Presidente Il Cons. estensore фал шивай G oe - ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 BELLA ERGOE 11-8-99 N. 683 IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi. MAR. 2003 CANCELLERE